Common use of Collegio medico arbitrale Clause in Contracts

Collegio medico arbitrale. Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e grado di non autosufficienza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia Pagabile in Caso Di Non Autosufficienza

Collegio medico arbitrale. Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistrosulla liquidabilità delle prestazioni, sullo stato, il grado o la durata dello stato e grado di non autosufficienza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizzaautosufficienza dell’Assicurato, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, ad un collegio di tre medici, medici nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico dei Medici ha sede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico medico di rinviareesperire, ove ne riscontri l’opportunitàsenza obbligo di sentenza, l’accertamento definitivo dello stato qualsiasi accertamento sanitario di non autosufficienza ad epoca da definirsi dal Collegio stessocarattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per tra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora da ora a qualsiasi impugnativa, fatti salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia

Collegio medico arbitrale. Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e grado di non autosufficienza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune, sede di Istituto Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza soggetto affetto da IPT ovvero da ITT ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna ciascuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

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Samples: Assicurazione Per Il Caso Di Morte, Invalidità Permanente Totale E Inabilità Temporanea Totale

Collegio medico arbitrale. Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e grado di non autosufficienzaNon Autosufficienza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni Condizioni di polizzaAssicurazione, possono essere esse- re demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, medici nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici Medici, avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico dei Medici ha sede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo contribuendo, per metà metà, delle spese e competenze per il del terzo medico. Tuttavia, qualora l’accertamento definitivo sancisca l’indennizzabilità dell’Assicurato ai fini del presente contratto, la Compagnia assumerà in proprio anche le spese dell’altra Parte. È data facoltà al Collegio Medico medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza Non Autosufficienza ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per vin- colanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora da ora a qualsiasi impugnativa, fatti salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia

Collegio medico arbitrale. Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e grado di non autosufficienzaNon Autosufficienza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni Condizioni di polizzaAssicurazione, possono essere es- sere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, medici nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici Medici, avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico dei Medici ha sede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo contribuendo, per metà metà, delle spese e competenze per il del terzo medico. Tuttavia, qualora l’accertamento definitivo sancisca l’in- dennizzabilità dell’Assicurato ai fini del presente contratto, la Compagnia assumerà in proprio anche le spese dell’altra Parte. È data facoltà al Collegio Medico medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza Non Autosufficienza ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per tra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora da ora a qualsiasi impugnativa, fatti salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplareesempla- re, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia

Collegio medico arbitrale. Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e grado di non autosufficienzaNon Autosufficienza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni Condizioni di polizzaAssicurazione, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, medici nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici Medici, avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico dei Medici ha sede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo contribuendo, per metà metà, delle spese e competenze per il del terzo medico. Tuttavia, qualora l’accertamento definitivo sancisca l’indennizzabilità dell’Assicurato ai fini del presente Contratto, la Compagnia assumerà in proprio anche le spese sostenute dall’altra Parte. È data facoltà al Collegio Medico medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di non autosufficienza Non Autosufficienza ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per tra le Partiparti, le quali rinunciano fin d’ora da ora a qualsiasi impugnativa, fatti salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. Le decisioni del Collegio Medico collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva Di Rendita Vitalizia

Collegio medico arbitrale. Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e grado di non autosufficienzaNon Autosufficienza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni Condizioni di polizzaAssicurazione, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, medici nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici Medici, avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico dei Medici ha sede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo contribuendo, per metà metà, delle spese e competenze per il del terzo medico. Tuttavia, qualora l’accertamento definitivo sancisca l’indennizzabilità dell’Assicurato ai fini del presente Contratto, la Compagnia assumerà in proprio anche le spese sostenute dall’altra Parte. È data facoltà al Collegio Medico medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato Stato di non autosufficienza Non Autosufficienza ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per tra le Partiparti, le quali rinunciano fin d’ora da ora a qualsiasi impugnativa, fatti salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. Le decisioni del Collegio Medico collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

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Samples: Assicurazione Sanitaria