Common use of Collegio medico arbitrale Clause in Contracts

Collegio medico arbitrale. Le controversie di natura medica sulla liquidabilità delle prestazioni, sullo stato, il grado o la durata dello stato di non autosufficienza dell’Assicurato, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, ad un collegio di tre medici nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio dei Medici ha sede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. È data facoltà al Collegio medico di esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, fatti salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

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Collegio medico arbitrale. Le controversie di natura medica sulla liquidabilità sull’indennizzabilità del sinistro, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle prestazioni, sullo stato, il grado o la durata dello stato condizioni di non autosufficienza dell’Assicuratopolizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, ad un collegio di tre medici medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio dei Medici Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune, sede di Istituto Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico Medico di esperirerinviare, senza obbligo ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.)soggetto affetto da IPT ovvero da ITT ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra per le Parti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, fatti salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna ciascuna delle Parti. Le decisioni del collegio arbitrale Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

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Collegio medico arbitrale. Le controversie di natura medica sulla liquidabilità delle prestazionisull’indennizzabilità del sinistro, sullo statostato e grado di Non Autosufficienza, il grado o la durata dello stato nonché sull’applicazione dei criteri di non autosufficienza dell’Assicuratoindennizzabilità, a norma delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, ad un collegio di tre medici nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici Medici, avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio dei Medici ha sede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. essa designato, contribuendo, per metà, delle spese e competenze del terzo medico. Tuttavia, qualora l’accertamento definitivo sancisca l’indennizzabilità dell’Assicurato ai fini del presente Contratto, la Compagnia assumerà in proprio anche le spese sostenute dall’altra Parte. È data facoltà al Collegio medico di esperirerinviare, senza obbligo ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello Stato di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.)Non Autosufficienza ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Partiparti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, fatti salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. Le decisioni del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

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Samples: www.slpcislroma.it

Collegio medico arbitrale. Le controversie di natura medica sulla liquidabilità delle prestazionisull’indennizzabilità del sinistro, sullo statostato e grado di Non Autosufficienza, il grado o la durata dello stato nonché sull’applicazione dei criteri di non autosufficienza dell’Assicuratoindennizzabilità, a norma delle Condizioni di Assicurazione, possono essere es- sere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, ad un collegio di tre medici nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici Medici, avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio dei Medici ha sede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per metà, delle spese e competenze del terzo medico. Tuttavia, qualora l’accertamento definitivo sancisca l’in- dennizzabilità dell’Assicurato ai fini del presente contratto, la Compagnia assumerà in proprio anche le spese dell’altra Parte. È data facoltà al Collegio medico di esperirerinviare, senza obbligo ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.)Non Autosufficienza ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, fatti salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplareesempla- re, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia Pagabile in Caso Di Non

Collegio medico arbitrale. Le controversie di natura medica sulla liquidabilità delle prestazionisull’indennizzabilità del sinistro, sullo statostato e grado di Non Autosufficienza, il grado o la durata dello stato nonché sull’applicazione dei criteri di non autosufficienza dell’Assicuratoindennizzabilità, a norma delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, ad un collegio di tre medici nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici Medici, avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio dei Medici ha sede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per metà, delle spese e competenze del terzo medico. Tuttavia, qualora l’accertamento definitivo sancisca l’indennizzabilità dell’Assicurato ai fini del presente Contratto, la Compagnia assumerà in proprio anche le spese sostenute dall’altra Parte. È data facoltà al Collegio medico di esperirerinviare, senza obbligo ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.)Non Autosufficienza ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Partiparti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, fatti salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. Le decisioni del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva a Premio Annuo Di Rendita Vitalizia in Caso Di Perdita Di Autosufficienza Nel Compiere Atti Di Vita Quotidiana Verificatasi Entro Il Periodo Di Copertura in Favore Di Casagit – Cassa Autonoma Di Assistenza Integrativa Dei Giornalisti Italiani

Collegio medico arbitrale. Le controversie di natura medica sulla liquidabilità delle prestazionisull’indennizzabilità del sinistro, sullo statostato e grado di Non Autosufficienza, il grado o la durata dello stato nonché sull’applicazione dei criteri di non autosufficienza dell’Assicuratoindennizzabilità, a norma delle Condizioni di Assicurazione, possono essere esse- re demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, ad un collegio di tre medici nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici Medici, avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio dei Medici ha sede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo, per metà, delle spese e competenze del terzo medico. Tuttavia, qualora l’accertamento definitivo sancisca l’indennizzabilità dell’Assicurato ai fini del presente contratto, la Compagnia assumerà in proprio anche le spese dell’altra Parte. È data facoltà al Collegio medico di esperirerinviare, senza obbligo ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.)Non Autosufficienza ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti vin- colanti tra le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, fatti salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia Pagabile in Caso Di Non

Collegio medico arbitrale. Le controversie di natura medica sulla liquidabilità delle prestazionisull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato, il stato e grado o la durata dello stato di non autosufficienza dell’Assicuratoautosufficienza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, ad un collegio di tre medici medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio dei Medici Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico Medico di esperirerinviare, senza obbligo ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.)non autosufficienza ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra per le Parti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativa, fatti salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio arbitrale Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Rendita Vitalizia Pagabile in Caso