Come otterremo e utilizzeremo i suoi dati personali ? Clausole campione

Come otterremo e utilizzeremo i suoi dati personali ?. Raccoglieremoeutilizzeremoidati personali che ci fornisceechericeviamosudi lei (comespiegatodi seguito) per una serie di scopi e con il suoesplicito consenso, a meno che le leggi e i regolamenti applicabili ci sollevino dall’obbligo di ottenerlo, come indicato di seguito: Preventivo e sottoscrizione di contratti assicurativi No, nella misura in cui queste attività di trattamento sono necessarie per eseguire il contratto di assicurazione di cui lei è parte e per gli atti necessari che precedono la stipula di tale contratto Amministrazione del contratto di assicurazione (per esempio, gestione dei sinistri, gestione dei reclami, indagini e valutazioni necessarie per determinare l'esistenza dell'evento coperto e l'importo dei risarcimenti da pagare, o il tipo di assist enza da fornire, ecc) No, nella misura in cui sono necessari per rispettare gli obblighi che ci assumiamo nel contratto di assicurazione. Condurre indagini sulla qualità dei servizi forniti, con lo scopo di valutare il suo livello di soddisfazione e di migliorarli. Abbiamo un interesse legittimo a contattarla dopo aver gestito una denuncia di sinistro o dopo averle fornito assistenza per assicurarci di aver adempiuto ai nostri obblighi contrattuali in modo soddisfacente per lei. Tuttavia, lei ha il diritto di opporsi contattandoci come spiegato nella sezione 9 di seguito. Per adempiere a qualsiasi obbligo legale (ad esempio, quelli derivanti da leggi sui contratti di assicurazione e sulle attività assicurative, regolamenti sugli obblighi fiscali, contabili e amministrativi, o per prevenire il riciclaggio di denaro o la violazione delle sanzioni economiche). No, nella misura in cui queste attività di trattamento sono espressamente e legalmente autorizzate.

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  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;

  • VISTO la Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ed in particolare l’art. 11, recante la delega al Governo all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, tra i quali la prenotazione di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate e il ritiro del referto; - il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera f) che prevede l’ effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; - il Decreto del Ministro della Salute 8 luglio 2011 “Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”; - il Decreto del Presidente del Consiglio 8 agosto 2013 “ Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia»”; - il Decreto Legge n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); - l' Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; - il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 25 marzo 2020 "Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica”; - l'art. 11 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio);