Contratti assicurativi Clausole campione

Contratti assicurativi. Il 28 maggio 2017 lo IASB ha pubblicato lo standard sui contratti assicurativi, l’IFRS17. L'obiettivo del nuovo principio è quello di garantire che un'entità fornisca informazioni pertinenti che rappresentano fedelmente i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti assicurativi emessi. In estrema sintesi, le principali novità dello standard sono: • la definizione di units of accounts per la misurazione delle passività e la rilevazione dei profitti dei contratti; • misurazione delle passività assicurative secondo: - modello contabile generale (‘‘Building Block Approach’’) basato sul valore atteso dei flussi di cassa futuri, ponderati e corretti per un fattore di rischio e che prevede la sospensione del profitto atteso (‘‘Contractual Service Margin”) al momento della sottoscrizione del contratto; - Premium Allocation Approach, modello alternativo e semplificato rispetto al modello contabile generale applicabile ai contratti assicurativi aventi un periodo di copertura contrattuale inferiore a un anno; - Variable Fee Approach, modello alternativo al modello contabile generale che si applica per la contabilizzazione dei contratti partecipativi diretti per tenere conto delle commissioni per la gestione degli attivi sottostanti riconosciute alla Compagnia. • revisione dei prospetti contabili: - modifica dello scalare di Conto Economico con introduzione di nuovi margini e inserimento di nuove voci (es. Insurance Contract Revenues e Contract Service Margin) - impatti dei nuovi modelli di stima anche nella sezione Other Comprehensive Income (OCI) (es. variazioni del tasso di sconto applicato al valore dei contratti) - rappresentazione separata e distinta del valore dei contratti nell’attivo o nel passivo di Stato Patrimoniale (es. no netting) • maggior livello di disclosure e trasparenza, in termini di: - predisposizione di prospetti di riconciliazione dei valori a inizio e fine periodo per i contratti di assicurazione; - spiegazione dettagliata delle metodologie applicate per la valutazione dei contratti e dei relativi input; - comunicazione di natura ed entità dei rischi assunti relativamente ai contratti assicurativi stipulati; - rappresentazione dei contratti per cluster omogenei (cohorts) sulla base dell’anno di generazione, onerosità e tipologia di business. L’entrata in vigore è fissata per il 1° gennaio 2023, lasciando la possibilità dell’applicazione anticipata (se applicati anche l’IFRS 9 e l’IFRS 15).
Contratti assicurativi omissione nella stipulazione o nella modificazione di contratti di assicurazione o ritardo nel pagamento dei relativi premi.
Contratti assicurativi. Stipulare e sottoscrivere in nome e per conto della Società qualsiasi polizza assicurativa, fissandone i massimali e la durata, pattuendone i premi e le condizioni di copertura per tutta l'attività industriale, commerciale e di ogni altro settore dell'Azienda, sia nel settore della responsabilità civile che in quello polizze danni, infortuni e vita, nei limiti di un impegno finanziario annuale per la Società di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), per ogni singolo atto, ovvero, per importo superiore, con firma congiunta con altro Amministratore Delegato o Procuratore; modificare i contratti, recedere da essi, concordare in caso di sinistro, l’indennità dovuta dall’assicuratore, rilasciando quietanza per l’importo riscosso. Concludere, modificare, cedere e risolvere, anche con amministrazioni od enti pubblici, a nome e per conto della Società, fissando i prezzi e le condizioni, con tutte le clausole ritenute opportune, compresa la clausola compromissoria, e prestando le necessarie garanzie e cauzioni, contratti di ogni specie, inclusi quelli aventi per oggetto autoveicoli, che appaiano utili o necessari per il perseguimento dell’oggetto sociale, svolgendo tutte le necessarie pratiche presso il Pubblico Registro relativo ed ogni competente ufficio, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti contratti:
Contratti assicurativi. I principi e i criteri di classificazione e valutazione di seguito esposti si riferiscono specificamente all’operatività delle compa- gnie assicurative del Gruppo Poste Italiane. I contratti assicurativi sono distinti e valutati in base alla prevalenza della loro natura fra assicurativi e finanziari. I contratti emessi dalla Compagnia Poste Vita S.p.A. sono relativi ai Rami Vita. Dal 2010 è operativa nei Rami Danni la compagnia Poste Assicura S.p.A.. I criteri di classificazione e valutazione delle principali fattispecie esistenti nel Gruppo sono i seguenti.
Contratti assicurativi. Gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall’Amministrazione Comunale, controllo sull’emissione delle polizze, delle appendici, scadenze ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa ed azioni di sollecito, nei confronti delle compagnie assicurative, nell’eventualità di inadempienze contrattuali. I contratti di polizza dovranno essere firmati digitalmente dalle compagnie. Il pagamento dei premi assicurativi e delle regolazioni verrà effettuato dall'Amministrazione Comunale per tramite del Broker.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).