Comitato misto Clausole campione

Comitato misto. 1. Con il presente Accordo le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Georgia (di seguito denominato «Comitato misto»), composto da rappresentanti di ogni Parte. Le Parti sono rappresentate da alti funzionari designati dalle stesse a tale scopo. 2. Il Comitato misto: (a) sorveglia ed esamina l’attuazione del presente Accordo; (b) considera la possibilità di eliminare ulteriori ostacoli agli scambi e altre mi- sure restrittive del commercio tra le Parti; (c) segue gli sviluppi del presente Accordo; (d) sorveglia i lavori di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti in virtù del presente Accordo; (e) si adopera per risolvere eventuali controversie che possono sorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo; (f) esamina ogni altra questione che potrebbe incidere sul funzionamento del presente Accordo. 3. Il Comitato misto può decidere l’istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro che considera necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro operano su mandato del Comitato misto. 4. Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo. Su altre questioni può formulare raccomandazioni. 5. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni di comune accor- do. Se il presente Accordo prevede che una disposizione sia applicata solo a deter- minate Parti, il Comitato misto può adottare decisioni e formulare raccomandazioni su questioni che riguardano soltanto uno o più Stati dell’AELS e la Georgia. In questi casi la votazione si svolge unicamente tra le Parti interessate e le decisioni o raccomandazioni si applicano soltanto a tali Parti. 6. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo. In seguito si riunisce in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono presiedute congiuntamente da uno Stato dell’AELS e dalla Georgia. 7. Ciascuna Parte può richiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. La riunione ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo altrimenti convenuto dalle Parti. 8. Il Comitato misto può decidere di modificare gli allegati e le appendici del pre- sente Accordo e, conformemente al paragrafo 9, può definire la data in cui tale decisione entra in vigore. 9. Se un rappresentante...
Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere all’esecuzione dell’Accor­ do. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e in Georgia. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione. 14 RS 0.632.20, All. 1A.1 2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di: – seguire il buon funzionamento dell’Accordo, segnatamente per quanto con­ cerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo; – esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro per consultazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti; – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione degli scambi e della cooperazione fra le Parti contraenti; – scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (trasparenza); – offrire un luogo di consultazione ai sensi dell’articolo 9 (perturbazioni del mercato); – offrire un luogo di consultazione su problemi bilaterali ed eventi internazio­ nali nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni posso­ no svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo 12; – formulare e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emenda­ menti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo e all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (revi­ sione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, che è responsabile della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dall'accordo. Esso si pronuncia di comune accordo. 2. Il comitato misto fissa il proprio regolamento interno che contiene, fra le altre disposizioni, le modalità riguardanti la convocazione delle riunioni, la designazione del presidente e la definizione del mandato da assegnare a quest'ultimo. 3. Il comitato misto si riunisce secondo le necessità e almeno una volta all'anno. Ogni parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. 4. Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti per coadiuvarlo nello svolgimento del suo compito.
Comitato misto. 1. Con il presente Accordo le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Ecuador (di seguito denominato «Comitato misto»), composto da rappresentanti di ogni Parte. 2. Il Comitato misto: (a) sorveglia ed esamina l’attuazione del presente Accordo; (b) considera la possibilità di eliminare ulteriori ostacoli agli scambi e altre mi- sure restrittive degli scambi tra le Parti; (c) segue gli sviluppi del presente Accordo; (d) sorveglia i lavori di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti in virtù del presente Accordo; (e) si adopera per risolvere eventuali controversie che possono sorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo; e (f) esamina ogni altra questione che potrebbe incidere sul funzionamento del presente Accordo. 3. Il Comitato misto può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro che lo assistano nell’adempimento dei propri compiti. Salvo altrimenti disposto dal presente Accor- do, il Comitato misto decide della loro composizione e del loro mandato. 4. Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo. Su altre questioni, può formulare raccomandazioni. 5. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni di comune accor- do. Il Comitato misto può prendere decisioni e formulare raccomandazioni su que- stioni che riguardano soltanto uno o più Stati dell’AELS e l’Ecuador. Il comune accordo deve essere raggiunto soltanto tra queste Parti, e la decisione o raccomanda- zione è applicabile soltanto ad esse. 6. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo. In seguito si riunisce in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono presiedute congiuntamente da uno Stato dell’AELS e dall’Ecuador. 7. Ogni Parte può richiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. La riunione ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo altrimenti convenuto dalle Parti. 8. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una decisione subordinata all’adempimento di requisiti legali nazionali, la decisione entra in vigore il giorno in cui l’ultima Parte notifica l’adempimento dei propri requisiti nazionali, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa. Il Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto i loro requisiti legali nazional...
Comitato misto. 1. Al fine di agevolare la gestione del presente protocollo, è istituito un comitato misto. Tale comitato è costituito da rappresentanti delle parti contraenti. 2. Sono applicabili mutatis mutandis gli articoli 23 e 24 dell'accordo Interbus.
Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle Parti. Il comitato misto è responsabile per la gestione, la corretta applicazione e il monitoraggio del presente Accordo. Tiene conto in particolare della parte terza del presente Accordo e riesamina regolarmente il proprio funzionamento. A tal fine, formula raccomandazioni, se del caso, e adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Prende le sue decisioni di comune accordo. 2. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni con regolarità e, su richiesta di una di esse, si consultano in seno al comitato misto. 3. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno. 4. Il comitato misto si riunisce se e quando necessario. 5. Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che lo assistano nell’espletamento dei suoi compiti. 6. Le Parti possono investire il comitato misto di un caso di controversia quanto all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo. 7. Il comitato misto può comporre la controversia. Ad esso sono fornite tutte le informazioni atte a consentire un esame approfondito della situazione, affinché possa essere raggiunta una soluzione accettabile. A tal fine, il comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il buon funzionamento del presente Accordo.
Comitato misto. 1. Le Parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe al livello più alto possibile, che avrà il compito di: a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo; b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo; c) risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo; d) formulare raccomandazioni alle Parti firmatarie del presente accordo onde promuoverne gli obiettivi e risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente in Indonesia e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. 3. Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attività. 4. Le Parti decidono che il comitato misto avrà anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra la Comunità e l'Indonesia. 5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno per l'applicazione del presente accordo.
Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto. Tale comitato è incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo e di esaminarne periodicamente il funzionamento alla luce dei suoi obiettivi. 2. Il comitato misto è convocato su richiesta di uno dei suoi copresidenti. Esso è inoltre convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza del presente accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo conformemente all'articolo 5, paragrafo 2. Il comitato misto adotta una decisione in merito a tale proroga, compresa, se opportuno, la relativa durata, conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. 3. Il comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti. I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea possono assistere alle riunioni del comitato misto in qualità di osservatori. 4. Il comitato misto è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Moldova. 5. Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle. 6. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
Comitato misto. Al fine di raggiungere, in forma pratica ed efficiente, gli scopi del presente Accordo, è istituito un Comitato Misto composto di sei delegati, di cui tre designati dal Governo brasiliano e tre dal Governo italiano.
Comitato misto. 1. Le parti convengono di istituire un comitato misto composto da rappresentanti dell'Unione europea e dell'Islanda, al fine di monitorare l'evoluzione dell'accordo e di intensificare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche. 2. Il comitato misto adotta decisioni per consenso. Esso adotta il proprio regolamento interno. Si riunisce su richiesta di una delle parti, alternativamente nell'Unione europea e in Islanda, a una data, in un luogo e secondo modalità (che possono comprendere la videoconferenza) stabiliti di comune accordo dalle parti, ma comunque entro novanta giorni dalla richiesta. 3. Il comitato misto provvede inoltre al corretto funzionamento del presente accordo e può prendere in esame tutte le questioni inerenti al suo funzionamento e alla sua applicazione. In particolare, esso è incaricato di: a) modificare l'allegato I, parte A, per quanto riguarda i riferimenti alla normativa applicabile sui territori delle parti; b) modificare l'allegato I, parte B, per quanto riguarda gli elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche; c) modificare l'allegato II per quanto riguarda le indicazioni geografiche; d) scambiare informazioni sugli sviluppi delle politiche e della legislazione in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in tale ambito; e) scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità al presente accordo.