Comitato misto Clausole campione

Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere alla corretta esecuzione dell’Accordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente nella Repubblica di Moldavia e in Sviz­ zera. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione. 2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di: – seguire l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo; – esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di con­ tatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro per consultazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti; – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione degli scambi e del­ la cooperazione fra le Parti contraenti; – scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (trasparenza); – offrire un luogo di consultazione ai sensi dell’articolo 9 (misure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodotti); – offrire un luogo di consultazione su problemi bilaterali ed eventi internazio­ nali nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni posso­ no svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo 12; – formulare ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emen­ damenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo ed all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
Comitato misto. (1) Viene istituito un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti con- traenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’Accordo. Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti dall’Accordo. Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità. (2) In caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, al fine di esaminare le misure ade- guate per porre rimedio alla situazione. Il Comitato misto può decidere le misure da adottare entro 60 giorni dalla data della richiesta. Tale termine può essere prorogato dal Comitato misto. La portata e la durata delle misure si limitano a quanto stretta- mente indispensabile per porre rimedio alla situazione. Le misure prescelte devono perturbare il meno possibile il funzionamento del presente Accordo. (3) Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le parti contraenti procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. (4) Il Comitato misto si riunisce in funzione della necessità e almeno una volta l’anno. Ciascuna parte può chiedere che venga indetta una riunione. Il Comitato misto si riunisce entro i 15 giorni successivi alla richiesta di cui al paragrafo 2. (5) Il Comitato misto definisce il proprio regolamento interno che contiene, oltre ad altre disposizioni, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del mandato di quest’ultimo. (6) Il Comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti incari- cati di assisterlo nello svolgimento delle sue mansioni.
Comitato misto. 1. Con il presente Accordo le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Georgia (di seguito denominato «Comitato misto»), composto da rappresentanti di ogni Parte. Le Parti sono rappresentate da alti funzionari designati dalle stesse a tale scopo. 2. Il Comitato misto: (a) sorveglia ed esamina l’attuazione del presente Accordo; (b) considera la possibilità di eliminare ulteriori ostacoli agli scambi e altre mi- sure restrittive del commercio tra le Parti; (c) segue gli sviluppi del presente Accordo; (d) sorveglia i lavori di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti in virtù del presente Accordo; (e) si adopera per risolvere eventuali controversie che possono sorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo; (f) esamina ogni altra questione che potrebbe incidere sul funzionamento del presente Accordo. 3. Il Comitato misto può decidere l’istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro che considera necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro operano su mandato del Comitato misto. 4. Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo. Su altre questioni può formulare raccomandazioni. 5. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni di comune accor- do. Se il presente Accordo prevede che una disposizione sia applicata solo a deter- minate Parti, il Comitato misto può adottare decisioni e formulare raccomandazioni su questioni che riguardano soltanto uno o più Stati dell’AELS e la Georgia. In questi casi la votazione si svolge unicamente tra le Parti interessate e le decisioni o raccomandazioni si applicano soltanto a tali Parti. 6. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo. In seguito si riunisce in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono presiedute congiuntamente da uno Stato dell’AELS e dalla Georgia. 7. Ciascuna Parte può richiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. La riunione ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo altrimenti convenuto dalle Parti. 8. Il Comitato misto può decidere di modificare gli allegati e le appendici del pre- sente Accordo e, conformemente al paragrafo 9, può definire la data in cui tale decisione entra in vigore. 9. Se un rappresentante...
Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, che è responsabile della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dall'accordo. Esso si pronuncia di comune accordo. 2. Il comitato misto fissa il proprio regolamento interno che contiene, fra le altre disposizioni, le modalità riguardanti la convocazione delle riunioni, la designazione del presidente e la definizione del mandato da assegnare a quest'ultimo. 3. Il comitato misto si riunisce secondo le necessità e almeno una volta all'anno. Ogni parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. 4. Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti per coadiuvarlo nello svolgimento del suo compito.
Comitato misto. 1. Al fine di agevolare la gestione del presente protocollo, è istituito un comitato misto. Tale comitato è costituito da rappresentanti delle parti contraenti. 2. Sono applicabili mutatis mutandis gli articoli 23 e 24 dell'accordo Interbus.
Comitato misto. 1. Le Parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe al livello più alto possibile, che avrà il compito di: a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo; b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo; c) risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo; d) formulare raccomandazioni alle Parti firmatarie del presente accordo onde promuoverne gli obiettivi e risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente in Indonesia e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. 3. Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attività. 4. Le Parti decidono che il comitato misto avrà anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra la Comunità e l'Indonesia. 5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno per l'applicazione del presente accordo.
Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle Parti. Il comitato misto è responsabile per la gestione, la corretta applicazione e il monitoraggio del presente Accordo. Tiene conto in particolare della parte terza del presente Accordo e riesamina regolarmente il proprio funzionamento. A tal fine, formula raccomandazioni, se del caso, e adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Prende le sue decisioni di comune accordo. 2. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni con regolarità e, su richiesta di una di esse, si consultano in seno al comitato misto. 3. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno. 4. Il comitato misto si riunisce se e quando necessario. 5. Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che lo assistano nell’espletamento dei suoi compiti. 6. Le Parti possono investire il comitato misto di un caso di controversia quanto all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo. 7. Il comitato misto può comporre la controversia. Ad esso sono fornite tutte le informazioni atte a consentire un esame approfondito della situazione, affinché possa essere raggiunta una soluzione accettabile. A tal fine, il comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il buon funzionamento del presente Accordo.
Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto denominato "Comitato GNSS Unione europea/Svizzera". Esso è composto di rappresentanti delle parti ed è responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo; tali decisioni sono attuate dalle parti conformemente alle rispettive norme. Le decisioni del comitato misto sono adottate di comune accordo. 2. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, tra l'altro, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del suo mandato. 3. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario. L'Unione europea o la Svizzera possono chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta a norma dell'articolo 22, paragrafo 2. 4. Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti che giudichi adatti ad assisterlo nello svolgimento dei propri compiti. 5. Il comitato misto può decidere di modificare l'allegato I.
Comitato misto. 1. Le parti istituiscono un comitato misto. 2. La composizione del comitato misto e le procedure a esso relative sono definite nelle disposizioni amministrative stabilite a norma dell’articolo 15. 3. Il comitato misto si riunisce periodicamente, e su richiesta dell’autorità competente di una delle parti, per sorvegliare l’attuazione del presente accordo. 4. Le funzioni del comitato misto comprendono, tra l’altro: a) scambio di informazioni, discussione delle migliori pratiche, condivisione delle esperienze di attuazione; b) istituzione e coordinamento di gruppi di lavoro che agiscono nell’ambito di applicazione del presente accordo; c) individuazione e discussione di questioni tecniche e consultazione in materia; d) adozione di raccomandazioni per le decisioni comuni che devono essere adottate dalle parti nei casi previsti dal presente accordo, comprese le decisioni comuni di modifica del presente accordo; e) sede di consultazione, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie; f) coordinamento dell’azione di cooperazione nell’ambito degli usi dell’energia nucleare diversi dalla produzione di energia, in particolare al fine di ridurre al minimo i rischi di carenze nella fornitura di radioisotopi per uso medico e di sostenere la messa a punto di tecnologie e cure innovative che utilizzano radioisotopi, nell’interesse della salute pubblica; e g) forum tecnico per qualsiasi altra questione relativa al presente accordo.
Comitato misto. 1. Viene istituito un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti con- traenti. Xxxx è incaricato della gestione del presente Accordo e del rispettivo funzio- namento regolare. A tale scopo formula raccomandazioni e, nel quadro delle leggi delle Parti contraenti e delle rispettive competenze, redige decisioni sui casi previsti dal presente Accordo. Le sue decisioni sono prese di comune intesa. Il Comitato misto si riunisce su richiesta di una Parte contraente, ma almeno una volta all’anno. Il Comitato misto può dotarsi di un protocollo procedurale/un regolamento interno. 2. I compiti e i poteri del Comitato misto sono i seguenti: a) esaminare e decidere in merito a questioni relative all’applicazione dell’Ac- cordo e alla scelta degli Stati di residenza; b) stabilire le convenzioni di sua competenza relative all’attuazione dell’Ac- cordo; c) con riserva dell’approvazione da parte delle autorità competenti, apportare modifiche di tipo tecnico-amministrativo all’Accordo nonché eventuali mo- difiche e adeguamenti alle appendici; d) informarsi vicendevolmente sull’attuazione del presente Accordo e sugli svi- luppi importanti; e) verificare le finanze e le disposizioni relative agli emolumenti.