Comitato misto Clausole campione

Comitato misto. 1. Viene istituito un Comitato misto denominato «Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera», composto da rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente Accordo. A tal fine esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dall’Accordo stesso. Tali decisioni sono eseguite dalle parti secondo le rispettive norme. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo. 2. Il Comitato misto garantisce in particolare la verifica e l’applicazione delle dispo- sizioni del presente Accordo, e segnatamente quelle dell’articolo 27, paragrafo 6, e degli articoli 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 47 e 54. Esso applica altresì le clau- sole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55. 3. Per una corretta esecuzione del presente Accordo le parti contraenti procedono regolarmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. Le parti si comunicano a vicenda i dati forniti dalle autorità incaricate di applicare il presente Accordo ed in particolare di rilasciare le autorizza- zioni e di procedere ai controlli. Tali autorità scambiano direttamente la propria cor- rispondenza. 4. Il Comitato misto adotta, mediante decisione, il proprio regolamento interno, che contiene, fra le altre disposizioni, le modalità per indire le riunioni, designare la pre- sidenza e definirne il mandato. 5. Il Comitato misto si riunisce in funzione delle esigenze, e almeno una volta all’anno. Ciascuna parte contraente può chiedere che venga indetta una riunione. 6. Il Comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti per assi- sterlo nello svolgimento dei propri compiti. 7. Il Comitato svolge altresì le funzioni precedentemente esercitate dal Comitato misto denominato «Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera», istituito dal- l’articolo 18 dell’Accordo del 1992.
Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere all’esecuzione del presente Accordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente in Azerbaigian e in Svizzera. È xxxxxx- xxxx, a turno, da una delle Parti contraenti. 2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di: – seguire il buon funzionamento dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possi- bilità di estenderne il campo d’applicazione; – esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro per consultazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti; – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione degli scambi e della cooperazione fra le Parti contraenti; – scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (Trasparenza); – offrire un luogo di consultazione ai sensi dell’articolo 9 (Perturbazioni del mercato); – offrire un luogo di consultazione su problemi bilaterali ed eventi internazio- nali nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale e per decidere su una possibile proroga dei termini previsti nell’articolo 10 (Proprietà intellettua- le); tali consultazioni possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo 12 (Cooperazione economica); – formulare e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emenda- menti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo e all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, che è responsabile della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dall'accordo. Esso si pronuncia di comune accordo. 2. Il comitato misto fissa il proprio regolamento interno che contiene, fra le altre disposizioni, le modalità riguardanti la convocazione delle riunioni, la designazione del presidente e la definizione del mandato da assegnare a quest'ultimo. 3. Il comitato misto si riunisce secondo le necessità e almeno una volta all'anno. Ogni parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. 4. Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti per coadiuvarlo nello svolgimento del suo compito.
Comitato misto. 1. Con il presente Accordo le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Ecuador (di seguito denominato «Comitato misto»), composto da rappresentanti di ogni Parte. 2. Il Comitato misto: (a) sorveglia ed esamina l’attuazione del presente Accordo; (b) considera la possibilità di eliminare ulteriori ostacoli agli scambi e altre mi- sure restrittive degli scambi tra le Parti; (c) segue gli sviluppi del presente Accordo; (d) sorveglia i lavori di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti in virtù del presente Accordo; (e) si adopera per risolvere eventuali controversie che possono sorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo; e (f) esamina ogni altra questione che potrebbe incidere sul funzionamento del presente Accordo. 3. Il Comitato misto può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro che lo assistano nell’adempimento dei propri compiti. Salvo altrimenti disposto dal presente Accor- do, il Comitato misto decide della loro composizione e del loro mandato. 4. Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo. Su altre questioni, può formulare raccomandazioni. 5. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni di comune accor- do. Il Comitato misto può prendere decisioni e formulare raccomandazioni su que- stioni che riguardano soltanto uno o più Stati dell’AELS e l’Ecuador. Il comune accordo deve essere raggiunto soltanto tra queste Parti, e la decisione o raccomanda- zione è applicabile soltanto ad esse. 6. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo. In seguito si riunisce in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono presiedute congiuntamente da uno Stato dell’AELS e dall’Ecuador. 7. Ogni Parte può richiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. La riunione ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo altrimenti convenuto dalle Parti. 8. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una decisione subordinata all’adempimento di requisiti legali nazionali, la decisione entra in vigore il giorno in cui l’ultima Parte notifica l’adempimento dei propri requisiti nazionali, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa. Il Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto i loro requisiti legali nazional...
Comitato misto. 1. Al fine di agevolare la gestione del presente protocollo, è istituito un comitato misto. Tale comitato è costituito da rappresentanti delle parti contraenti. 2. Sono applicabili mutatis mutandis gli articoli 23 e 24 dell'accordo Interbus.
Comitato misto. 1. Si istituisce un comitato composto di rappresentanti delle parti contraenti, recante il nome «comitato statistico Comunità/Svizzera» (in seguito denominato comitato misto). Esso è responsabile della gestione del presente Accordo e assicura la sua adeguata attuazione. A tal fine esprime raccomandazioni e prende decisioni nei casi previsti nel presente Accordo. Il comitato misto delibera di comune accordo. Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti contraenti. 2. Il comitato misto e il comitato del programma statistico (CPS) istituito con deci- sione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, organizzano i loro compiti ai fini del presente Accordo in riunioni congiunte. 3. Il comitato misto adotta, mediante decisione, il proprio regolamento interno che comprende, tra le altre disposizioni, le procedure per convocare le riunioni, nomina- re il presidente e stabilire il mandato del presidente. 4. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario. Entrambe le parti contraen- ti possono chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto ha facoltà di decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro che lo assistono nell’espleta- mento dei suoi compiti. 5. Una delle parti contraenti può in qualsiasi momento sollevare una questione a livello di comitato misto. 6. Ogni decisione porta la data della propria attuazione. Le decisioni sono sottoposte ove necessario alla ratifica o all’approvazione delle parti contraenti conformemente alle loro procedure e sono attuate dalle parti contraenti conformemente alle loro regole proprie.
Comitato misto. 1. Le Parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe al livello più alto possibile, che avrà il compito di: a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo; b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo; c) risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo; d) formulare raccomandazioni alle Parti firmatarie del presente accordo onde promuoverne gli obiettivi e risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente in Indonesia e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. 3. Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attività. 4. Le Parti decidono che il comitato misto avrà anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra la Comunità e l'Indonesia. 5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno per l'applicazione del presente accordo.
Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto. Tale comitato è incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo e di esaminarne periodicamente il funzionamento alla luce dei suoi obiettivi. 2. Il comitato misto è convocato su richiesta di uno dei suoi copresidenti. Esso è inoltre convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza del presente accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo conformemente all'articolo 5, paragrafo 2. Il comitato misto adotta una decisione in merito a tale proroga, compresa, se opportuno, la relativa durata, conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. 3. Il comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti. I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea possono assistere alle riunioni del comitato misto in qualità di osservatori. 4. Il comitato misto è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Moldova. 5. Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle. 6. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
Comitato misto. L’Accordo istituisce un comitato misto composto da rappresentanti della Svizzera e del Re- gno Unito. Tale comitato è responsabile per la gestione, la corretta applicazione e il monito- raggio dell’Accordo ed è incaricato di trovare soluzioni in caso di controversie tra le Parti. Il comitato misto prende le sue decisioni di comune accordo. Esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo (art. 11 par. 1 e 6). Per garantire la corretta applicazione del presente Accordo, è previsto uno scambio regolare di informazioni tra la Svizzera e il Regno Unito nonché la possibilità, su richiesta di una delle Parti, di effet- tuare consultazioni in seno al comitato misto (art. 11 par. 2). Il comitato misto può inoltre de- cidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti (art. 11 par. 5). L’Accordo prevede esplicitamen- te che le decisioni del comitato misto, ad esempio quelle relative alla proroga dell’Accordo, entrino in vigore soltanto una volta espletate le procedure di approvazione interne (art. 11 par. 1). La decisione di adottare tetti massimi per i lavoratori britannici non dipende dal comi- tato misto (cfr. in merito anche l’art. 4).
Comitato misto. 1. È istituito un Comitato misto composto da rappresentanti delle Parti. Il Comitato misto è responsabile della gestione, della corretta applicazione e del monitoraggio del presente Accordo. Tiene conto in particolare della parte terza del presente Ac- cordo e esamina regolarmente il funzionamento di questa parte. A tal fine, formula eventualmente raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Il Comitato misto prende le sue decisioni di comune accordo. 2. Ai fini della corretta esecuzione del presente Accordo, le Parti procedono rego- larmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una delle Parti, si consultano in seno al Comitato misto. 3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Comitato misto si riunisce secondo necessità. 5. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che lo assistano nell’espletamento dei suoi compiti. 6. Le Parti possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo. 7. Il Comitato misto può comporre la controversia. Ad esso sono fornite tutte le informazioni utili per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.