Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere all’esecuzione dell’Accor do. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e in Georgia. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione. 14 RS 0.632.20, All. 1A.1 2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di: – seguire il buon funzionamento dell’Accordo, segnatamente per quanto con cerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo; – esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro per consultazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti; – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione degli scambi e della cooperazione fra le Parti contraenti; – scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (trasparenza); – offrire un luogo di consultazione ai sensi dell’articolo 9 (perturbazioni del mercato); – offrire un luogo di consultazione su problemi bilaterali ed eventi internazio nali nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni posso no svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo 12; – formulare e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emenda menti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo e all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (revi sione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
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Comitato misto. 1. È istituito un comitato Comitato misto incaricato al fine di provvedere all’esecuzione dell’Accor dogarantire l’attuazione dell’Accordo. Il Que- sto Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso , opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno normalmente una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e in GeorgiaAlbania. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione. 14 RS 0.632.20, All. 1A.1da ognuna delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto ha deve in particolare il compito diparticolare: – seguire attentamente il buon funzionamento dell’Accordo, segnatamente per quanto con cerne concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo; – esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro di consultazioni per consultazioni elaborare raccomandazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare studiare le questioni che concernono gli scambi attinenti alle relazioni commerciali fra le Parti contraentii due Paesi; – valutare i progressi compiuti nell’ambito raggiunti ai fini dell’espansione degli scambi e della cooperazione fra le Parti contraentii due Paesi; – scambiare informazioni e previsioni commerciali a proposito di soggetti riguardanti il commercio nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 9 (trasparenza); – offrire un luogo di consultazione d’incontro per consultazioni ai sensi dell’articolo 9 10 (perturbazioni pertur- bazioni del mercato); – offrire un luogo di consultazione su problemi bilaterali ed eventi internazio nali d’incontro per consultazioni consecutive a sviluppi della scena internazionale, segnatamente nell’ambito dei diritti di proprietà intellettualeintel- lettuale; tali queste consultazioni posso no possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la contribuire allo sviluppo della cooperazione economica in applicazione dell’articolo 1216 (cooperazione economica); – formulare e ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emenda menti proposte di emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni evo- luzioni, nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione a proposito del presente Accordo e all’estensione suo funzionamento ed dell’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 17 (revi revi- sione dell’Accordo ed estensione del suo campo d’applicazione).
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Comitato misto. 1. È istituito un comitato Comitato misto incaricato di provvedere all’esecuzione dell’Accor dodel presente Accordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso , opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga ogniqualvolta sia necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e in Georgianella Repubblica del Kazakistan. È presieduto▇▇▇▇▇▇- ▇▇▇▇, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione. 14 RS 0.632.20, All. 1A.1.
2. Il Comitato misto ha deve in particolare il compito diparticolare: – seguire il buon funzionamento verificare attentamente l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto con cerne quan- to concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni l’esecuzione dei suoi disposti e la possibilità di estenderne il campocampo d’applicazione; – esaminare con favore in senso favorevole i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione all’instau- razione di contatti diretti fra tra le imprese situate stabilite sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro per consultazioni intese atte a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra tra le Parti contraenti; – esaminare questioni che concernono concernenti gli scambi fra tra le Parti contraenti; – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione degli scambi e della cooperazione fra tra le Parti contraenti; – scambiare informazioni e previsioni commerciali commerciali, nonché informazioni ai sensi dell’articolo se- condo l’articolo 8 (trasparenzaTrasparenza); – offrire un luogo d’incontro per le consultazioni di consultazione ai sensi dell’articolo cui all’articolo 9 (perturbazioni Distor- sione del mercato); – offrire un luogo di consultazione d’incontro per consultazioni su problemi bilaterali ed eventi internazio nali e avve- nimenti internazionali nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni posso no possono parimenti svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo 12; – formulare e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emenda emenda- menti al presente Accordo al fine di tenere tener conto delle nuove evoluzioni di nuovi sviluppi nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo e all’estensione del- l’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 12 (revi sione Revisio- ne dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione); – promuovere la cooperazione economica conformemente all’articolo 13.
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Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere all’esecuzione dell’Accor dodell’Ac cordo. Il Comitato è È composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga sia necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente in Svizzera Ucraina e in GeorgiaSvizzera. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita da ognuna delle Parti contraenti. Il Comitato stabilisce le sue regole procedurali durante la sua prima riunione. 14 RS 0.632.20, All. 1A.1.
2. Il Comitato misto ha deve in particolare il compito diparticolare: – seguire il buon funzionamento l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto con cerne concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo; – esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di contatti con tatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro di consultazioni per consultazioni elaborare raccomandazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare le questioni che concernono riguardano gli scambi fra le Parti contraenti; – valutare i progressi compiuti nell’ambito raggiunti ai fini dell’espansione degli scambi e della cooperazione fra le Parti contraentii due Paesi; – scambiare informazioni e previsioni commerciali commerciali, nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 9 (trasparenza); – offrire un luogo di consultazione consultazioni ai sensi dell’articolo 9 10 (perturbazioni del mercato); – offrire un luogo di consultazione consultazioni su problemi bilaterali ed eventi internazio nali o in funzione dell’evoluzione internazionale nell’ambito dei diritti di proprietà intellettualeintellet tuale; tali queste consultazioni posso no possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo 12; – formulare e ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emenda menti proposte di emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni evo luzioni, nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione a proposito del presente Accordo suo funzionamento e all’estensione dell’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 15 (revi sione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazioneestensione); – contribuire allo sviluppo della cooperazione economica in applicazione dell’articolo 16.
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Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere all’esecuzione dell’Accor doall’applicazione dell’Ac- cordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso di comune accordo e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e in Georgianella Repubblica del Kirghizistan. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione. 14 RS 0.632.20, All. 1A.1ri- unione.
2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di: – seguire il buon funzionamento osservare l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto con cerne concerne l’interpretazione e l’applicazione l’esecuzione delle sue disposizioni e in esso contenute, nonché la possibilità di estenderne il campocampo d’applicazione; – esaminare con favore i mezzi e promuovere gli strumenti e le modalità che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro fungere da forum per consultazioni intese a risolvere i volte alla risoluzione di problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti; – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione nello sviluppo degli scambi e della cooperazione coopera- zione fra le Parti contraenti; – scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (trasparenzaTrasparenza); – offrire un luogo fungere da forum per le consultazioni di consultazione ai sensi dell’articolo cui all’articolo 9 (perturbazioni Perturbazioni del mercato); – offrire un luogo di consultazione fungere da forum per le consultazioni su problemi bilaterali ed eventi internazio nali e l’evoluzione internazionale nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni posso no consulta- zioni possono parimenti svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo conformemente all’articolo 12; – formulare e ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emenda menti emen- damenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo e ed all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (revi sione Re- visione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
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Comitato misto. 1. È istituito un comitato Comitato misto incaricato al fine di provvedere all’esecuzione dell’Accor dogarantire l'attuazione dell'Accordo. Il Questo Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso , opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno necessario sul territorio di una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e in Georgiadelle Parti con- traenti. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione. 14 RS 0.632.20, All. 1A.1da ognuna delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto ha deve in particolare il compito diparticolare: – seguire il buon funzionamento dell’Accordo, segnatamente per quanto con cerne l’interpretazione sorvegliare l'applicazione dell'Accordo ed esaminare le questioni che riguardano l'interpretazione e l’applicazione l'applicazione delle sue disposizioni e nonché la possibilità di estenderne il campo; – esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro di consultazioni per consultazioni elaborare raccomandazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare studiare le questioni che concernono gli scambi attinenti alle relazioni commerciali fra le Parti contraentii due Paesi; – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione raggiunti nello sviluppo degli scambi commerciali e della cooperazione fra le Parti contraentii due Paesi; – scambiare informazioni e previsioni commerciali riguardanti il commercio nonché informazioni informa- zioni ai sensi dell’articolo 8 dell'articolo 9 (trasparenza); – offrire un luogo di consultazione d'incontro per consultazioni ai sensi dell’articolo 9 dell'articolo 10 (perturbazioni perturba- zioni del mercato); – offrire un luogo di consultazione su problemi consultazioni a proposito di questioni bilaterali ed eventi internazio nali nell’ambito o consecutive all'evoluzione internazionale nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali queste consultazioni posso no possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la contribuire allo sviluppo della cooperazione economica in applicazione dell’articolo 12dell'articolo 16 (cooperazione economica); – formulare e ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emenda menti proposte di emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni evoluzioni, nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione a proposito del presente Accordo suo funzionamento e all’estensione dell'estensione del suo campo d’applicazione d'applicazione ai sensi dell’articolo 14 dell'articolo 18 (revi sione dell’Accordo revisione dell'Accordo ed estensione del suo campo d’applicazioned'applicazione).
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Comitato misto. 1. È istituito un comitato Comitato misto incaricato di provvedere all’esecuzione dell’Accor dodel presente Accordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno necessario in una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e in Georgiadelle Parti contraenti. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione. 14 RS 0.632.20, All. 1A.1presieduto alternativamente da ognuna delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di: – seguire il buon funzionamento dell’Accordodel presente Accordo, segnatamente per quanto con cerne concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo; – esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro di consultazione per consultazioni elaborare raccomandazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti, confor memente all’articolo 19 (consultazioni generali e composizione delle con troversie); – esaminare le questioni che concernono riguardano gli scambi commerciali fra le Parti contraentii due Pae si, in particolare gli appalti pubblici conformemente all’articolo 8 (appalti pubblici); – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione degli scambi com merciali e della cooperazione fra le Parti contraentii due Paesi; – scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 9 (trasparenza); – offrire un luogo di consultazione ai sensi dell’articolo 9 10 (perturbazioni del mercatomisure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodotti); – offrire un luogo di consultazione su problemi bilaterali ed eventi internazio nali nell’ambito dei diritti di proprietà intellet tuale conformemente all’articolo 13 (protezione della proprietà intellettuale); tali consultazioni posso no possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – contribuire a sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo 12dell’arti colo 16 (cooperazione economica); – formulare e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emenda menti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo e all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 18 (revi sione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
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Comitato misto. 1. È istituito un comitato Comitato misto incaricato al fine di provvedere all’esecuzione dell’Accor dogarantire l’attuazione dell’Accordo. Il Que sto Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso , opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno normalmente una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e in GeorgiaAlbania. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione. 14 RS 0.632.20, All. 1A.1da ognuna delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto ha deve in particolare il compito diparticolare: – seguire attentamente il buon funzionamento dell’Accordo, segnatamente per quanto con cerne concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo; – esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro di consultazioni per consultazioni elaborare raccomandazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare studiare le questioni che concernono gli scambi attinenti alle relazioni commerciali fra le Parti contraentii due Paesi; – valutare i progressi compiuti nell’ambito raggiunti ai fini dell’espansione degli scambi e della cooperazione fra le Parti contraentii due Paesi; – scambiare informazioni e previsioni commerciali a proposito di soggetti riguardanti il commercio nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 9 (trasparenza); – offrire un luogo di consultazione d’incontro per consultazioni ai sensi dell’articolo 9 10 (perturbazioni pertur bazioni del mercato); – offrire un luogo di consultazione su problemi bilaterali ed eventi internazio nali d’incontro per consultazioni consecutive a sviluppi della scena internazionale, segnatamente nell’ambito dei diritti di proprietà intellettualeintel lettuale; tali queste consultazioni posso no possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la contribuire allo sviluppo della cooperazione economica in applicazione dell’articolo 1216 (cooperazione economica); – formulare e ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emenda menti proposte di emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni evo luzioni, nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione a proposito del presente Accordo e all’estensione suo funzionamento ed dell’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 17 (revi sione dell’Accordo ed estensione del suo campo d’applicazione).
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Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere all’esecuzione dell’Accor doall’applicazione dell’Ac- cordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso di comune accordo e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e in Georgianella Repubblica di Armenia. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione. 14 RS 0.632.20, All. 1A.1.
2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di: – seguire il buon funzionamento osservare l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto con cerne concerne l’interpretazione e l’applicazione l’esecuzione delle sue disposizioni e in esso contenute, nonché la possibilità di estenderne il campocampo d’applicazione; – esaminare con favore i mezzi e promuovere gli strumenti e le modalità che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro fungere da forum per consultazioni intese a risolvere i volte alla risoluzione di problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti; – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione nello sviluppo degli scambi e della cooperazione coopera- zione fra le Parti contraenti; – scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (trasparenzaTrasparenza); – offrire un luogo di consultazione ai sensi dell’articolo 9 (perturbazioni del mercato); – offrire un luogo di consultazione fungere da forum per le consultazioni su problemi bilaterali ed eventi internazio nali e l’evoluzione internazionale nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni posso no consulta- zioni possono parimenti svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo conformemente all’articolo 12; – formulare e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emenda emenda- menti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo e all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (revi sione Re- visione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
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Sources: Commercio E Cooperazione Economica