Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere alla corretta esecuzione dell’Accordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente nella Repubblica di Moldavia e in Sviz zera. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione. 2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di: – seguire l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo; – esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di con tatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro per consultazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti; – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione degli scambi e del la cooperazione fra le Parti contraenti; – scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (trasparenza); – offrire un luogo di consultazione ai sensi dell’articolo 9 (misure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodotti); – offrire un luogo di consultazione su problemi bilaterali ed eventi internazio nali nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni posso no svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo 12; – formulare ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emen damenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo ed all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
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Comitato misto. 1. È istituito un comitato Comitato misto incaricato al fine di provvedere alla corretta esecuzione garantire l’attuazione dell’Accordo. Il Que sto Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso , opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno normalmente una volta all’anno, alternativamente nella Repubblica di Moldavia in Svizzera e in Sviz zeraAlbania. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunioneda ognuna delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto ha deve in particolare il compito diparticolare: – seguire l’applicazione attentamente il buon funzionamento dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo; – esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di con tatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro di consultazioni per consultazioni elaborare raccomandazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare studiare le questioni che concernono gli scambi attinenti alle relazioni commerciali fra le Parti contraentii due Paesi; – valutare i progressi compiuti nell’ambito raggiunti ai fini dell’espansione degli scambi e del la della cooperazione fra le Parti contraentii due Paesi; – scambiare informazioni e previsioni commerciali a proposito di soggetti riguardanti il commercio nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 9 (trasparenza); – offrire un luogo di consultazione d’incontro per consultazioni ai sensi dell’articolo 9 10 (misure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodottipertur bazioni del mercato); – offrire un luogo di consultazione su problemi bilaterali ed eventi internazio nali d’incontro per consultazioni consecutive a sviluppi della scena internazionale, segnatamente nell’ambito dei diritti di proprietà intellettualeintel lettuale; tali queste consultazioni posso no possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la contribuire allo sviluppo della cooperazione economica in applicazione dell’articolo 1216 (cooperazione economica); – formulare ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emen damenti proposte di emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni evo luzioni, nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione a proposito del presente Accordo suo funzionamento ed all’estensione dell’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 17 (revisione revi sione dell’Accordo ed estensione del suo campo d’applicazione).
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Comitato misto. 1. È istituito un comitato Comitato misto incaricato al fine di provvedere alla corretta esecuzione garantire l’attuazione dell’Accordo. Il Que- sto Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso , opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno normalmente una volta all’anno, alternativamente nella Repubblica di Moldavia in Svizzera e in Sviz zeraAlbania. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunioneda ognuna delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto ha deve in particolare il compito diparticolare: – seguire l’applicazione attentamente il buon funzionamento dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo; – esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di con tatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro di consultazioni per consultazioni elaborare raccomandazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare studiare le questioni che concernono gli scambi attinenti alle relazioni commerciali fra le Parti contraentii due Paesi; – valutare i progressi compiuti nell’ambito raggiunti ai fini dell’espansione degli scambi e del la della cooperazione fra le Parti contraentii due Paesi; – scambiare informazioni e previsioni commerciali a proposito di soggetti riguardanti il commercio nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 9 (trasparenza); – offrire un luogo di consultazione d’incontro per consultazioni ai sensi dell’articolo 9 10 (misure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodottipertur- bazioni del mercato); – offrire un luogo di consultazione su problemi bilaterali ed eventi internazio nali d’incontro per consultazioni consecutive a sviluppi della scena internazionale, segnatamente nell’ambito dei diritti di proprietà intellettualeintel- lettuale; tali queste consultazioni posso no possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la contribuire allo sviluppo della cooperazione economica in applicazione dell’articolo 1216 (cooperazione economica); – formulare ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emen damenti proposte di emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni evo- luzioni, nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione a proposito del presente Accordo suo funzionamento ed all’estensione dell’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 17 (revisione revi- sione dell’Accordo ed estensione del suo campo d’applicazione).
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Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere alla corretta esecuzione dell’Accordoall’applicazione dell’Ac- cordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso di comune accordo e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e nella Repubblica di Moldavia e in Sviz zeradel Kirghizistan. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunioneri- unione.
2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di: – seguire osservare l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione l’esecuzione delle sue disposizioni e in esso contenute, nonché la possibilità di estenderne il campocampo d’applicazione; – esaminare con favore i mezzi e promuovere gli strumenti e le modalità che meglio si prestano all’instaurazione di con tatti contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro fungere da forum per consultazioni intese a risolvere i volte alla risoluzione di problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti; – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione nello sviluppo degli scambi e del la cooperazione della coopera- zione fra le Parti contraenti; – scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (trasparenzaTrasparenza); – offrire un luogo fungere da forum per le consultazioni di consultazione ai sensi dell’articolo cui all’articolo 9 (misure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodottiPerturbazioni del mercato); – offrire un luogo di consultazione fungere da forum per le consultazioni su problemi bilaterali ed eventi internazio nali e l’evoluzione internazionale nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni posso no consulta- zioni possono parimenti svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo conformemente all’articolo 12; – formulare ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emen emen- damenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo ed all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (revisione Re- visione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
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Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere alla corretta esecuzione dell’Accordoall’esecuzione dell’Accor do. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente nella Repubblica di Moldavia in Svizzera e in Sviz zeraGeorgia. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione.. 14 RS 0.632.20, All. 1A.1
2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di: – seguire l’applicazione il buon funzionamento dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne con cerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo; – esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di con tatti contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro per consultazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti; – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione degli scambi e del la della cooperazione fra le Parti contraenti; – scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (trasparenza); – offrire un luogo di consultazione ai sensi dell’articolo 9 (misure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodottiperturbazioni del mercato); – offrire un luogo di consultazione su problemi bilaterali ed eventi internazio nali nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni posso no svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo 12; – formulare ed e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emen damenti emenda menti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo ed e all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (revisione revi sione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
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Comitato misto. 1. È istituito un comitato Comitato misto incaricato di provvedere alla corretta esecuzione dell’Accordoall’esecuzione del presente Accordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso , opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga ogniqualvolta sia necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e nella Repubblica di Moldavia e in Sviz zeradel Kazakistan. È presiedutoxxxxxx- xxxx, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione.
2. Il Comitato misto ha deve in particolare il compito diparticolare: – seguire verificare attentamente l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto quan- to concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni l’esecuzione dei suoi disposti e la possibilità di estenderne il campocampo d’applicazione; – esaminare con favore in senso favorevole i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione all’instau- razione di con tatti contatti diretti fra tra le imprese situate stabilite sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro per consultazioni intese atte a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra tra le Parti contraenti; – esaminare questioni che concernono concernenti gli scambi fra tra le Parti contraenti; – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione degli scambi e del la della cooperazione fra tra le Parti contraenti; – scambiare informazioni e previsioni commerciali commerciali, nonché informazioni ai sensi dell’articolo se- condo l’articolo 8 (trasparenzaTrasparenza); – offrire un luogo d’incontro per le consultazioni di consultazione ai sensi dell’articolo cui all’articolo 9 (misure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodottiDistor- sione del mercato); – offrire un luogo di consultazione d’incontro per consultazioni su problemi bilaterali ed eventi internazio nali e avve- nimenti internazionali nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni posso no possono parimenti svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo 12; – formulare ed e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emen damenti emenda- menti al presente Accordo al fine di tenere tener conto delle nuove evoluzioni di nuovi sviluppi nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo ed all’estensione e del- l’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 12 (revisione Revisio- ne dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione); – promuovere la cooperazione economica conformemente all’articolo 13.
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Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere alla corretta esecuzione dell’Accordoall’esecuzione dell’Ac cordo. Il Comitato è È composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga sia necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente nella Repubblica di Moldavia in Ucraina e in Sviz zeraSvizzera. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita da ognuna delle Parti contraenti. Il Comitato stabilisce le sue regole procedurali durante la sua prima riunione.
2. Il Comitato misto ha deve in particolare il compito diparticolare: – seguire l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo; – esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di con tatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro di consultazioni per consultazioni elaborare raccomandazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare le questioni che concernono riguardano gli scambi fra le Parti contraenti; – valutare i progressi compiuti nell’ambito raggiunti ai fini dell’espansione degli scambi e del la della cooperazione fra le Parti contraentii due Paesi; – scambiare informazioni e previsioni commerciali commerciali, nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 9 (trasparenza); – offrire un luogo di consultazione consultazioni ai sensi dell’articolo 9 10 (misure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodottiperturbazioni del mercato); – offrire un luogo di consultazione consultazioni su problemi bilaterali ed eventi internazio nali o in funzione dell’evoluzione internazionale nell’ambito dei diritti di proprietà intellettualeintellet tuale; tali queste consultazioni posso no possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo 12; – formulare ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emen damenti proposte di emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni evo luzioni, nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione a proposito del presente Accordo ed all’estensione suo funzionamento e dell’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 15 (revisione dell’Accordo revi sione ed estensione del campo d’applicazioneestensione); – contribuire allo sviluppo della cooperazione economica in applicazione dell’articolo 16.
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Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere alla corretta esecuzione dell’Accordoall’applicazione dell’Ac- cordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso di comune accordo e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e nella Repubblica di Moldavia e in Sviz zeraArmenia. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione.
2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di: – seguire osservare l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione l’esecuzione delle sue disposizioni e in esso contenute, nonché la possibilità di estenderne il campocampo d’applicazione; – esaminare con favore i mezzi e promuovere gli strumenti e le modalità che meglio si prestano all’instaurazione di con tatti contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro fungere da forum per consultazioni intese a risolvere i volte alla risoluzione di problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti; – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione nello sviluppo degli scambi e del la cooperazione della coopera- zione fra le Parti contraenti; – scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (trasparenzaTrasparenza); – offrire un luogo di consultazione ai sensi dell’articolo 9 (misure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodotti); – offrire un luogo di consultazione fungere da forum per le consultazioni su problemi bilaterali ed eventi internazio nali e l’evoluzione internazionale nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni posso no consulta- zioni possono parimenti svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo conformemente all’articolo 12; – formulare ed e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emen damenti emenda- menti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo ed e all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (revisione Re- visione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
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Samples: Commercio E Cooperazione Economica
Comitato misto. 1. È istituito Si istituisce un comitato misto incaricato di provvedere alla corretta esecuzione dell’Accordo. Il Comitato è composto di rappresentanti da rappre- sentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessariodue parti, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente nella Repubblica di Moldavia e in Sviz zera. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunioneresponsabile del funzionamento efficace dell’accordo.
2. Il Comitato comitato misto ha in particolare decide il compito di: – seguire l’applicazione dell’Accordoproprio regolamento interno. Esso emana le sue decisioni e adotta le sue raccomandazioni all’unanimità. Il comitato misto può decidere di delegare specifici compiti a sottocomitati.
3. Il comitato misto si riunisce almeno una volta l’anno, segnatamente salvo diversa decisione del comitato stesso. Se necessario per quanto concerne l’interpretazione l’efficace funzionamento del presente accordo e l’applicazione su richiesta dell’una o dell’altra parte, si tengono una o più riunioni supplementari.
4. Il comitato misto può esaminare qualsiasi aspetto relativo al funzionamento del presente accordo. In parti- colare, esso è responsabile delle sue disposizioni seguenti attività:
a) emendare gli allegati settoriali per dare attuazione alla decisione di un’autorità designatrice di designare un determinato organismo di valutazione della confor- mità;
b) emendare gli allegati settoriali per dare attuazione alla decisione di un’autorità designatrice di revocare la designazione di un determinato organismo di valuta- zione della conformità;
c) consentire lo scambio di informazioni relative alle procedure utilizzate dall’una e la possibilità dall’altra parte per accertarsi che gli organismi di estenderne valutazione della con- formità specificati negli allegati settoriali conservino il campo; – esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione livello di con tatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro per consultazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti; – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione degli scambi e del la cooperazione fra le Parti contraenti; – scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni competenza adeguato;
d) ai sensi dell’articolo 8 (trasparenza)8, nominare uno o più gruppi misti di esperti per verificare la competenza tecnica di un organismo di valutazione della conformità e la sua rispondenza agli altri requisiti pertinenti;
e) consentire lo scambio di informazioni e notificare alle parti le modifiche delle disposizioni legislative, regola- mentari e amministrative di cui agli allegati settoriali, ivi comprese quelle che richiedono l’emendamento degli allegati settoriali;
f) risolvere eventuali questioni relative all’applicazione del presente accordo e dei relativi allegati settoriali;
g) facilitare l’ampliamento ad altri settori del presente accordo.
5. La presidenza del comitato misto notifica pronta- mente per iscritto a ciascuna delle parti tutti gli emenda- menti apportati agli allegati settoriali ai sensi delle dispo- sizioni del presente articolo.
6. Per quanto riguarda l’inserimento di un organismo di valutazione della conformità in un allegato settoriale o la sua cancellazione, si applica la procedura seguente:
a) la parte che propone di emendare un allegato setto- riale per dare attuazione alla decisione di un’autorità designatrice di designare un organismo di valutazione della conformità o di revocare una designazione invia la sua proposta per iscritto all’altra parte, corredata della documentazione di supporto della richiesta;
b) una copia della proposta e della documentazione viene inviata alla presidenza del comitato misto;
c) qualora l’altra parte accetti la proposta o allo scadere di un periodo di sessanta giorni senza che siano state sollevate obiezioni, l’inserimento dell’organismo di valutazione della conformità nell’allegato settoriale o la sua revoca entrano in vigore; – offrire un luogo di consultazione e
d) qualora, ai sensi dell’articolo 9 (misure d’urgenza applicabili all’importazione 8, l’altra parte contesti la competenza tecnica o l’idoneità di determinati prodotti); – offrire un luogo organismo di consultazione su problemi bilaterali ed eventi internazio nali nell’ambito dei diritti valutazione della conformità entro il suddetto periodo di proprietà intellettuale; tali consultazioni posso no svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la cooperazione economica sessanta giorni, il comitato misto può decidere di procedere ad una verifica dell’organismo in applicazione dell’articolo 12; – formulare ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emen damenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo ed all’estensione del suo campo d’applicazione questione, ai sensi dell’articolo 14 (revisione dell’Accordo ed estensione di tale articolo.
7. Qualora un organismo di valutazione della confor- mità designato venga cancellato da un allegato settoriale, le valutazioni della conformità effettuate da tale organi- smo di valutazione della conformità prima della data di entrata in vigore della sua cancellazione rimangono valide, salvo diversa decisione del campo d’applicazione)comitato misto. Nel caso che venga inserito un nuovo organismo di valuta- zione della conformità, le valutazioni della conformità effettuate da tale organismo di valutazione della confor- mità sono valide a decorrere dalla data in cui le parti convengono il suo inserimento nell’allegato settoriale.
8. Qualora una parte introduca nuove o ulteriori pro- cedure di valutazione della conformità che interessino un settore contemplato da un allegato settoriale, il comitato misto, salvo diversa decisione delle parti, accoglie tali procedure tra le disposizioni di applicazione del reciproco riconoscimento stabilite dal presente accordo.
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Samples: Reciprocal Recognition Agreement
Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere alla corretta esecuzione dell’Accordoall’esecuzione del presente Accordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente nella Repubblica di Moldavia in Azerbaigian e in Sviz zeraSvizzera. È presiedutoxxxxxx- xxxx, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunioneda una delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di: – seguire l’applicazione il buon funzionamento dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità possi- bilità di estenderne il campocampo d’applicazione; – esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di con tatti contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro per consultazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti; – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione degli scambi e del la della cooperazione fra le Parti contraenti; – scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (trasparenzaTrasparenza); – offrire un luogo di consultazione ai sensi dell’articolo 9 (misure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodottiPerturbazioni del mercato); – offrire un luogo di consultazione su problemi bilaterali ed eventi internazio internazio- nali nell’ambito dei diritti di proprietà intellettualeintellettuale e per decidere su una possibile proroga dei termini previsti nell’articolo 10 (Proprietà intellettua- le); tali consultazioni posso no possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo 1212 (Cooperazione economica); – formulare ed e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emen damenti emenda- menti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo ed e all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
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Comitato misto. 1. È istituito un comitato Comitato misto incaricato di provvedere alla corretta esecuzione dell’Accordoall’esecuzione del presente Accordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno necessario in una volta all’anno, alternativamente nella Repubblica di Moldavia e in Sviz zeradelle Parti contraenti. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunionepresieduto alternativamente da ognuna delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di: – seguire l’applicazione dell’Accordoil buon funzionamento del presente Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo; – esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di con tatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro di consultazione per consultazioni elaborare raccomandazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti, confor memente all’articolo 19 (consultazioni generali e composizione delle con troversie); – esaminare le questioni che concernono riguardano gli scambi commerciali fra le Parti contraentii due Pae si, in particolare gli appalti pubblici conformemente all’articolo 8 (appalti pubblici); – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione degli scambi com merciali e del la della cooperazione fra le Parti contraentii due Paesi; – scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 9 (trasparenza); – offrire un luogo di consultazione ai sensi dell’articolo 9 10 (misure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodotti); – offrire un luogo di consultazione su problemi bilaterali ed eventi internazio nali nell’ambito dei diritti di proprietà intellet tuale conformemente all’articolo 13 (protezione della proprietà intellettuale); tali consultazioni posso no possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – contribuire a sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’articolo 12dell’arti colo 16 (cooperazione economica); – formulare ed e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emen damenti emenda menti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo ed e all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 18 (revisione revi sione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
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Comitato misto. 1. È istituito un comitato Comitato misto incaricato al fine di provvedere alla corretta esecuzione dell’Accordogarantire l'attuazione dell'Accordo. Il Questo Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso , opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno necessario sul territorio di una volta all’anno, alternativamente nella Repubblica di Moldavia e in Sviz zeradelle Parti con- traenti. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunioneda ognuna delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto ha deve in particolare il compito diparticolare: – seguire l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione sorvegliare l'applicazione dell'Accordo ed esaminare le questioni che riguardano l'interpretazione e l’applicazione l'applicazione delle sue disposizioni e nonché la possibilità di estenderne il campo; – esaminare con favore i mezzi che meglio si prestano all’instaurazione di con tatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti; – offrire un luogo d’incontro di consultazioni per consultazioni elaborare raccomandazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti; – esaminare studiare le questioni che concernono gli scambi attinenti alle relazioni commerciali fra le Parti contraentii due Paesi; – valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione raggiunti nello sviluppo degli scambi commerciali e del la della cooperazione fra le Parti contraentii due Paesi; – scambiare informazioni e previsioni commerciali riguardanti il commercio nonché informazioni informa- zioni ai sensi dell’articolo 8 dell'articolo 9 (trasparenza); – offrire un luogo di consultazione d'incontro per consultazioni ai sensi dell’articolo 9 dell'articolo 10 (misure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodottiperturba- zioni del mercato); – offrire un luogo di consultazione su problemi consultazioni a proposito di questioni bilaterali ed eventi internazio nali nell’ambito o consecutive all'evoluzione internazionale nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali queste consultazioni posso no possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – sviluppare la contribuire allo sviluppo della cooperazione economica in applicazione dell’articolo 12dell'articolo 16 (cooperazione economica); – formulare ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emen damenti proposte di emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni evoluzioni, nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione a proposito del presente Accordo ed all’estensione suo funzionamento e dell'estensione del suo campo d’applicazione d'applicazione ai sensi dell’articolo 14 dell'articolo 18 (revisione dell’Accordo dell'Accordo ed estensione del suo campo d’applicazioned'applicazione).
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