Commissionario Clausole campione

Commissionario. Esiste sul mercato del capoluogo la figura del commissionario che vende per conto del grossi- sta, il quale generalmente non presenzia alla ven- dita. La percentuale di commissione è del 2% o del 2,50% e viene corrisposta dal grossista.
Commissionario. Agente su commissione Produttore Pieno Produttore a rischio limitato Produttore per conto lavorazione Produttore di merce in conto lavoro Produttore per assemblaggio conto terzi Venditore / Distribuzione Distributore X* Distributore a rischio limitato
Commissionario. Agente su commissione Nelle Tavole n. 12 e n. 13 è riportata l’analisi del profilo rischio funzionale svolta nel Master File per la capogruppo “società E” e per la controllata “società S”. Tavola n. 12 - Master File: qualifica funzionale della “società E” La capogruppo “società E” rappresenta l’entità produttiva di beni materiali, ed in quest’ambito svolge il ruolo di fully fledged manufacturer (produttore pieno), integrando tutte le attività imprenditoriali e operative associabili al settore in cui opera, editoria libri e commercializzazione libri. La società organizza la produzione in parte per il magazzino sulla base di previsioni ed in parte a seguito del portafoglio ordini di vendita raccolti, quindi una contrazione del “portafoglio ordini” determina un rischio di magazzino, causando in primis un allungamento del ciclo finanziario e poi in caso di obsolescenza tecnica o commerciale una perdita definitiva.
Commissionario. TERZO (CLIENTE FINALE) Vedi Schema seguente: COMMITTENTE Passaggio effettivo sia della proprietà che della spedizione dei beni. Momento impositivo ai fini I.v.a che sorge all’atto in cui i beni vengono ceduti dal commissionario al terzo. Emissione della fattura con applicazione dell’Iva ad ogni passaggio del bene in forza del “contratto di commissione” dal committente al commissionario o dal commissionario al committente.

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  • Commissione GIUDICATRICE‌ La Commissione giudicatrice (nel seguito, per brevità, Commissione) è nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all’Amministrazione. La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016). L’Amministrazione pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della Commissione e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • Commissione elettorale Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.

  • Commissione paritetica La risoluzione amministrativa delle problematiche relative alle controversie sulla interpretazione di clausole contrattuali, improntata al criterio di maggior favore nei confronti del Contraente/Assicurato, è demandata ad una apposita Commissione paritetica permanente composta da quattro membri designati due da EMAPI e due dalla Società. Alla stessa Commissione è affidato il compito di verificare il comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto, con riferimento all’adempimento degli obblighi assunti anche con riferimento alla gestione dei sinistri, di monitorare l’andamento dei sinistri, di risolvere eventuali contrasti interpretativi. Potrà inoltre formulare suggerimenti riguardanti modifiche contrattuali atte a migliorarne la gestione. La Commissione è convocata dal Presidente di EMAPI anche su richiesta della Società e le modalità di funzionamento sono quelle descritte nell’Allegato 1 che si intende parte integrante del presente contratto.

  • Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇ e ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale