Commissione elettorale Clausole campione

Commissione elettorale. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.
Commissione elettorale. 1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall’annuncio di cui all’art. 1 del presente regolamento. 2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all’art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell’amministrazione che all’atto dell’accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno. 3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.
Commissione elettorale composizione, insediamento e costituzione
Commissione elettorale. 1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una Commissione elettorale. A tal fine ogni organizzazione sindacale di cui all’art. 17, comma 1 (Xxxxxxxx che possono presentare le liste elettorali) presentatrice di lista può designare un lavoratore dipendente dell’amministrazione che all’atto dell’accettazione dichiarerà di non volersi candidare. 2. Le designazioni dei componenti sono effettuate, di norma, contestualmente alla presentazione della lista, all’ufficio dell’amministrazione a ciò preposto cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l’avvenuta costituzione della Commissione elettorale nonché l’indicazione del locale ove la stessa opera. La costituzione avviene alla data di cui all’art. 16, comma 3 lett. g) (Modalità per indire le elezioni) o, se successiva, alla nomina del terzo componente della Commissione. 3. I componenti della Commissione elettorale sono comunque incrementati con quelli designati dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato liste successivamente alla costituzione della Commissione stessa. 4. Nel caso in cui le designazioni pervenute all’amministrazione siano meno di tre, l’amministrazione tempestivamente invita tutte le organizzazioni sindacali presentatrici di lista a designare, entro 7 giorni dal termine della presentazione delle liste, un componente aggiuntivo. 5. A seguito della costituzione, l’amministrazione trasmette le liste e tutti gli atti alla Commissione elettorale. 6. I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l’orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l’orario di lavoro. Il tempo necessario per l’espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.
Commissione elettorale. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consul- tazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un/a lavoratore/rice dall’unità pro- duttiva, non candidato/a.
Commissione elettorale. La commissione elettorale viene composta da non più di due componenti per organizzazione presentatrice di lista nell'ambito delle Organizzazioni firmatarie. E precisamente da un solo componente per organizzazione presentatrice di lista nelle unità produttive fino a 500 dipendenti e da due componenti per organizzazione presentatrice di lista nelle unità produttive oltre i 500 dipendenti. I componenti della commissione elettorale non possono essere candidati. La commissione elettorale avrà cura di fissare, d'intesa con la Direzione aziendale, ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni sovraintendendo alle operazioni relative. Le operazioni di voto dovranno svolgersi durante l'orario di lavoro, arrecando il minimo pregiudizio alla normale attività produttiva. Dovranno pertanto svolgersi in momenti dell’orario di lavoro non finalizzati alla produzione, vale a dire durante le ore di assemblea e le pause; inoltre potranno proseguire anche al di fuori dell’orario di lavoro a fine turno.
Commissione elettorale. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole realtà viene costituita una commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di lista potrà designare un lavoratore dipendente dell'istituzione o ente, non candidato. La costituzione della commissione sarà coordinata dalle organizzazioni che hanno attivato la procedura al fine di consentire a tutte le organizzazioni aventi diritto di poter designare il proprio rappresentante in seno alla stessa.
Commissione elettorale. 1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione viene nominata in ogni azienda, a cura delle organizzazioni sindacali presentatrici delle liste, la commissione eletto- rale. 2. La commissione elettorale è composta da non candidati e in modo paritetico tra le organizzazioni sindacali di cui sopra. 3. La commissione elettorale nomina, per ogni seggio, un presidente e gli scrutatori di cui al succes- sivo punto 8.
Commissione elettorale a) All’atto dell’indizione delle elezioni viene insediata, presso la sede di Priamo, una Commissione elettorale composta da un rappresentante per ciascuna parte istitutiva di XXXXXX ed un rappresen- tante per ogni Organizzazione o gruppo presentatore di lista, non ricompreso tra le parti istitutive. b) La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente. c) I candidati di lista, non possono far parte della Commissione elettorale. d) Il Presidente di XXXXXX trasmette alla Commissione elettorale gli elenchi dei lavoratori aventi di- ritto al voto suddivisi per imprese. e) La Commissione svolge tutte le attività necessarie allo svolgimento delle elezioni sia dei rappresen- tanti dei lavoratori associati che dei rappresentanti delle imprese associate, ed in particolare: 1. verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste; 2. predispone le schede elettorali; 3. invia a ciascuna impresa gli elenchi dei lavoratori associati a PRIAMO da essa dipendenti, aventi diritto al voto, unitamente alla scheda per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori, ad apposita busta e relative istruzioni; 4. invia a ciascuna impresa la scheda per l’elezione dei propri rappresentanti, corredata di busta e relative istruzioni; 5. invia alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo di PRIAMO gli elenchi dei lavoratori associati a PRIAMO suddivisi per impresa, per province e per regioni; 6. invia a ciascuna impresa gli stampati con l’elenco delle liste, presentate per l’elezione dei rappre- sentanti dei lavoratori; 7. annota il numero delle schede inviate a ciascuna impresa; 8. predispone il modello di verbale da compilare per lo scrutinio; 9. procede allo scrutinio generale delle schede; 10. proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati me- diante affissione negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e co- munque in locali accessibili a tutti presso tutte le imprese associate a XXXXXX; 11. invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui sia in posses- so al Consiglio di Amministrazione di XXXXXX.
Commissione elettorale. 1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, con il coordinamento e vigilanza della Direzione Generale del Personale viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall’annuncio di cui all’articolo 1 del presente regolamento. 2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi regionali potranno designare un lavoratore dipendente della Amministrazione che all’atto dell’accettazione dichiarerà di non volersi candidare.