Commissione elettorale Clausole campione

Commissione elettorale. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.
Commissione elettorale. 1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall’annuncio di cui all’art. 1 del presente regolamento.
Commissione elettorale. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consul- tazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un/a lavoratore/rice dall’unità pro- duttiva, non candidato/a.
Commissione elettorale composizione, insediamento e costituzione
Commissione elettorale. La commissione elettorale viene composta da non più di due componenti per organizzazione presentatrice di lista nell'ambito delle Organizzazioni firmatarie. E precisamente da un solo componente per organizzazione presentatrice di lista nelle unità produttive fino a 500 dipendenti e da due componenti per organizzazione presentatrice di lista nelle unità produttive oltre i 500 dipendenti. I componenti della commissione elettorale non possono essere candidati. La commissione elettorale avrà cura di fissare, d'intesa con la Direzione aziendale, ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni sovraintendendo alle operazioni relative. Le operazioni di voto dovranno svolgersi durante l'orario di lavoro, arrecando il minimo pregiudizio alla normale attività produttiva. Dovranno pertanto svolgersi in momenti dell’orario di lavoro non finalizzati alla produzione, vale a dire durante le ore di assemblea e le pause; inoltre potranno proseguire anche al di fuori dell’orario di lavoro a fine turno.
Commissione elettorale. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole realtà viene costituita una commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di lista potrà designare un lavoratore dipendente dell'istituzione o ente, non candidato. La costituzione della commissione sarà coordinata dalle organizzazioni che hanno attivato la procedura al fine di consentire a tutte le organizzazioni aventi diritto di poter designare il proprio rappresentante in seno alla stessa.
Commissione elettorale. 1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una Commissione elettorale. A tal fine ogni organizzazione sindacale di cui all’art. 17, comma 1 (Xxxxxxxx che possono presentare le liste elettorali) presentatrice di lista può designare un lavoratore dipendente dell’amministrazione che all’atto dell’accettazione dichiarerà di non volersi candidare.
Commissione elettorale. 1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione viene nominata in ogni azienda, a cura delle organizzazioni sindacali presentatrici delle liste, la commissione eletto- rale.
Commissione elettorale a) All’atto dell’indizione delle elezioni viene insediata, presso la sede di Priamo, una Commissione elettorale composta da un rappresentante per ciascuna parte istitutiva di XXXXXX ed un rappresen- tante per ogni Organizzazione o gruppo presentatore di lista, non ricompreso tra le parti istitutive.
Commissione elettorale. 1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione elettorale viene costituita una Commissione elettorale unica per tutto il comparto di contrattazione entro dieci giorni dall’annuncio delle elezioni di cui al precedente art. 13, con sede a Cagliari. La Commissione viene insediata mediante ufficiale convocazione dei componenti disposta dal Direttore Generale del Personale della Regione o da un suo delegato e della quale le XX.XX. designatarie sono tenute a garantire il buon esito. La convocazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei locali nei quali la Commissione dovrà svolgere la propria attività. Detti locali dovranno essere idonei alla funzione per cui sono stati assegnati.