Commissione paritetica. La risoluzione amministrativa delle problematiche relative alle controversie sulla interpretazione di clausole contrattuali, improntata al criterio di maggior favore nei confronti del Contraente/Assicurato, è demandata ad una apposita Commissione paritetica permanente composta da quattro membri designati due da EMAPI e due dalla Società. Alla stessa Commissione è affidato il compito di verificare il comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto, con riferimento all’adempimento degli obblighi assunti anche con riferimento alla gestione dei sinistri, di monitorare l’andamento dei sinistri, di risolvere eventuali contrasti interpretativi. Potrà inoltre formulare suggerimenti riguardanti modifiche contrattuali atte a migliorarne la gestione. La Commissione è convocata dal Presidente di EMAPI anche su richiesta della Società e le modalità di funzionamento sono quelle descritte nell’Allegato 1 che si intende parte integrante del presente contratto.
Commissione paritetica. La risoluzione amministrativa delle problematiche relative alle controversie sulla interpretazione di clausole contrattuali è demandata ad una apposita Commissione Paritetica Permanente composta da quattro membri designati due dalla Cassa Forense e due dalla Società. La Commissione verifica anche l’andamento della Polizza ed esamina la gestione amministrativa delle controversie aventi ad oggetto l’obbligo di indennizzo, la tipologia e la durata della malattia o infortunio, la misura dei rimborsi e liquidazioni dell’indennità. Alla stessa Commissione è affidato il compito di verificare il comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto, con riferimento all’adempimento degli obblighi assunti, di monitorare l’andamento dei sinistri, di risolvere eventuali contrasti interpretativi.
Commissione paritetica. 1. Le Parti concordano di avvalersi dell’operato dell’E.BI.TE.N. per le analisi, la verifica, il confronto e le proposta sui seguenti temi di rilevanza del settore ovvero: - dialogo sociale europeo settoriale; - evoluzione dei Comitati aziendali europei; - responsabilità sociale nelle imprese e codici di condotta; - diritti di informazione, consultazione e partecipazione; - società europea; - coordinamento europeo delle politiche contrattuali; - evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, mediante utilizzo dei dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro; - evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro; - interventi che facilitino il reinserimento e salvaguardino la professionalità delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità; - aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53:
2. In tale ambito, l’E.BI.TE.N.: - predispone progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125/1991 e dai fondi comunitari preposti; - favorisce interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro; - analizza i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali; - raccoglie ed analizza le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000 e diffondendo le buone pratiche; - individua iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.
3. L’E.BI.TE.N. svolgerà anche le seguenti funzioni in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazio...
Commissione paritetica. 1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:
a) livelli di assistenza ai contribuenti;
b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione;
c) coordinamento della programmazione dell’attività di controllo sostanziale prevista dall’articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio;
d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio;
e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello;
f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi;
g) monitoraggio dell’esercizio dell’autotutela;
h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione dei versamenti;
i) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell’attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione.
2. La commissione paritetica è composta da 2 rappresentanti della Regione e da 2 rappresentanti dell’Agenzia.
3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Direttore della Struttura competente in materia della Regione di concerto con il Direttore Regionale per L’Abruzzo. Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione.
Commissione paritetica. La risoluzione delle problematiche relative alle controversie sulla interpretazione delle clausole contrattuali è demandata altresì alla apposita Commissione paritetica.
Commissione paritetica. La Commissione Paritetica nazionale svolge le seguenti funzioni: - di garanzia del rispetto delle intese intercorse; - di istruzione e proposta alle Parti Sociali di aggiornamento del CCNL; - di raccolta e tenuta degli accordi di conciliazione sottoscritti a livello territoriale e na- zionale; - di valutazione delle inadempienze contrattuali ai fini dell’applicazione delle penalità pre- viste nell’articolo 54; - di esame, con le modalità e le procedure previste in sede di costituzione, delle contro- versie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrat- tuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal contratto. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce obbligatoriamente ogni mese. In via stra- ordinaria viene convocata entro 15 giorni su richiesta anche di un solo componente.
Commissione paritetica. 1. La commissione paritetica, con sede presso il Comitato di Gestione della Centrale Operativa, è composta dai direttori generali delle ASSL di riferimento e da un eguale numero di rappresentanti eletti dalle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS convenzionate, con funzioni di monitoraggio continuo e verifica di qualità dei requisiti stabiliti nella presente convenzione. La Commissione è convocata almeno 2 volte all’anno; i contenuti degli incontri sono registrati in appositi verbali che dovrà essere trasmesso al Comitato Regionale per l’Emergenza – Urgenza.
2. La Commissione Paritetica deve essere informata preventivamente di tutte le modifiche ai protocolli attuativi che, eventualmente, venissero resi necessari dal Comitato di Gestione della Centrale Operativa. Casi di particolare urgenza, possono rendere necessaria la convocazione immediata dalla Commissione.
Commissione paritetica. 1. Fino all’adozione degli atti conseguenti a quanto stabilito nel PSR 2006/2008 la Commissione paritetica, con sede presso il Comitato di Gestione della Centrale Operativa, è composta dai direttori generali delle ASL di riferimento e da un eguale numero di rappresentanti delle associazioni o cooperative convenzionate, con funzioni di monitoraggio continuo e verifica di qualità dei requisiti stabiliti nella presente convenzione. La Commissione è convocata almeno due volte all’anno; i contenuti degli incontri sono registrati in apposito verbale che dovrà essere trasmesso al Comitato regionale per l’emergenza - urgenza.
Commissione paritetica. La «Commissione paritetica per il contributo CCL» è costituita da quattro mem- bri. Essa adempie i compiti definiti nella presente appendice. Inoltre, la Commis- sione decide in merito all’impiego di un eventuale patrimonio restante in caso di liquidazione del fondo. La commissione paritetica decide l’organo di revisione.
Commissione paritetica. 1 Per favorire la collaborazione fra le associazioni firmatarie, interpretare e vegliare sull’applicazione del CCL è istituita una Commissione paritetica comprendente quattro rappresentanti Cc-Ti, due rappresentanti OCST, due rappresentanti SIC Ticino e i rispettivi sup- plenti. L’attività della commissione paritetica è retta dal regolamento che è parte integrante del CCL. La commissione si auto costituisce.
2 Nell’ambito delle sue competenze la Commissione paritetica ha la facoltà di delegare compiti particolari, ad esempio controlli.