Funzioni pubbliche Clausole campione

Funzioni pubbliche. 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Funzioni pubbliche. 1. Le rimunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente, sia mediante prelevamento da un fondo da essi costituito, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale nell’esercizio di funzioni pubbliche, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle rimunerazioni o pensioni versate a titolo di servizi resi nel quadro di un’attività industriale o com- merciale esercitata da uno degli stati contraenti o da una delle sue suddivisioni politiche o da uno dei suoi enti locali.
Funzioni pubbliche. (1) a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, o da un suo ente di diritto pubblico a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale o di diritto pubblico, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Funzioni pubbliche. A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCP9 "Esclusioni e limitazioni" punto 1), l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti: 1. all'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale e di Liquidatore Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo, di Commissario Liquidatore, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; 2. all'espletamento delle funzioni di Giudice di Xxxx e di Giudice Onorario limitatamente alle responsabilità che competono all'Assicurato in base alle leggi vigenti; 3. all'attività di componente le Commissioni Tributarie, ai sensi delle vigenti leggi; 4. all'attività inerente alle esecuzioni immobiliari ai sensi del L.302/1998 e di custode giudiziario ai sensi del L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni. Il limite di risarcimento rimane inoltre la massima esposizione annua della Società qualunque sia il numero dei sinistri denunciati o degli Assicurati coinvolti nello stesso periodo.
Funzioni pubbliche. L'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all’attività di avvocato, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperativa, di ausiliario giudiziario, di liquidatore, di liquidatore giudiziale e co-liquidatore, di arbitro, di custode giudiziario e delegato alle vendite, di rappresentante degli obbligazionisti, di commissario straordinario, di perito e consulente tecnico, tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi.
Funzioni pubbliche. La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa, oltre a quanto previsto dall’articolo 20 lettera h): 1) all’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell’eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; 2) all’attività di componente le Commissioni Tributarie, ai sensi delle vigenti leggi. 3) all’attività inerente a esecuzioni immobiliari ex L.302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni
Funzioni pubbliche. CONDIZIONI AGGIUNTIVE 1) all'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; 2) all'attività di componente le Commissioni Tributarie, ai sensi delle vigenti leggi. 3) all'attività inerente a esecuzioni immobiliari ex L.302/1998, Delegato alle Vendite e custode giudiziario ex L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni
Funzioni pubbliche. (art. 19) – 21. Professori e ricercatori (art. 20) – 22. Studenti (art. 21) – 23. Altri redditi (art. 22) – 24. Patrimonio (art. 23) – 25. Disposizioni per evitare le doppie imposizioni (art. 24) – 26. Non discriminazione (art. 25) – 27. Procedura amichevole (art. 26) – 28. Scambio di informazioni (art. 27) – 29. Le rimanenti disposizioni del Trattato Italy-Netherlands Tax Treaty: The Dutch Perspective, di Xxxx Xxxxxxxxx SUMMARY: – 1. Introduction – 2. Dutch tax treaty policy – 3. Commentary on the Convention per article – 3.1. General aspects – 3.2. Classes of income – 3.3. Other provisions ITALIA-PORTOGALLO La Convenzione fra l’Italia e il Portogallo contro le doppie imposizioni, Xxxxx Xxxxxxxxxx SOMMARIO: – 1. Introduzione – 2. Struttura della Convenzione – 3. Analisi delle principali variazioni rispetto al Modello OCSE – 4. Schemi di pianificazione fiscale con il Portogallo – 5. Treaty network del Portogallo Italy-Portugal Tax Treaty: The Portuguese Perspective, di Xxxxxx Xxxxxx SUMMARY: – 1. General introduction to Portuguese international tax law – 1.1. Concept of tax residence; taxation of residents and non-residents – 1.2. Tax basis under internal law – 1.3. Exemptions available for non-residents – 1.4. Law no. 30-G/2000 of 29 December/Tax reform – 2. Madeira Free Trade Zone – 3. Specific features of Portuguese tax law which are relevant for treaty purposes – 3.1. Entities which are not covered by the treaties – 3.2. Taxes which are not covered by the treaties – 4. The Portugal-Italy tax treaty – 5. Analysis of the deviations from the OECD Model – 5.1. Permanent establishment and other matters – 5.2. Dividends – 5.3. Interest – 6. Tax treaty network of Portugal ITALIA-REGNO UNITO La Convenzione fra l’Italia e il Regno Unito contro le doppie imposizioni, di Xxxxxxx Xxxxxx SOMMARIO: – 1. L’evoluzione dei precedenti Trattati contro le doppie imposizioni e le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito – 2. Confronto dell’attuale Convenzione con il precedente Trattato del 1960 – 2.1. Art. 2 (Imposte considerate) – 2.2. Art. 4 (Domicilio fiscale) – 2.3. Art. 5 (Stabile organizzazione) – 2.4. Artt. 10, 11 e 12 (Dividendi – Interessi – Canoni) – 2.5. Art. 9 (Imprese associate) – 2.6. Art. 25 (Non discriminazione) – 2.7. Art. 27 (Scambio di informazioni) –
Funzioni pubbliche. A parziale deroga dell’Art. 33 lettere b) e c) l’assicurazione vale per i danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi all’esplicazione delle funzioni di: • curatore fallimentare; • commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa; • commissario xxxxxxxxxx nelle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata; • sindaco di Enti Pubblici; • revisore dei bilanci dei Comuni o delle Province. L’assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% dell’importo di ogni sinistro col minimo assoluto di Euro 517,00.
Funzioni pubbliche. (a) Xxxxxxxx, salari e rimunerazioni analoghe, pagate da una Parte contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Parte, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questa Parte. (b) Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili sol- tanto nell’altra Parte contraente qualora i servizi siano resi in detta altra Par- te e la persona fisica sia un residente di detta altra Parte contraente; e: (i) nel caso della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, ha il di- ritto di dimora e nel caso della Svizzera ha la cittadinanza svizzera; o (ii) non sia divenuta residente di detta Parte al solo scopo di rendervi i ser- vizi. 2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata dal Governo di una Parte contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.