Committenza auto. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato, come previsto dall’Art. 2049 del Codice civile, per danni causati a terzi dai suoi Prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché questi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali causate alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
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Committenza auto. L’Assicurazione L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicuratoderivante all’ ETS a norma dell’articolo 2049, come previsto dall’Artcod. 2049 del Codice civileciv., per danni causati cagionati a terzi dai suoi Prestatori di lavoroterzi, compresi i trasportati, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché questi veicoli non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurato o allo stesso dell’organizzazione od alla stessa intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. P.R.A.. La garanzia vale anche per le lesioni personali causate i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente garanzia estensione è operante solo ad integrazione e dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di leggeXxxxx.
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Committenza auto. L’Assicurazione comprende A parziale deroga dell’art. 2.1 lett. g), l’assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile dell’Assicurato, come previsto dall’Artche possa derivare all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice civileCivile quale committente di dipendenti e di altre persone menzionate nel comma II dell’art. 1.2 della Sezione medesima, muniti di regolare abilitazione alla guida, che, per danni causati a terzi dai suoi Prestatori di lavorosuo conto, in relazione si trovino alla guida di autovetture, ciclomotori e autocarri, motocicli, purché questi ciclomotori sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell’Assicurato stesso né da questi presi o dati in usufrutto dell’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locatilocazione. La garanzia vale comprende anche i danni per le morte o lesioni personali causate alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasportosubiti dai terzi trasportati. La presente garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che abbia cagionato si trovino con il dannomedesimo nei rapporti di cui al punto 1.1 lett. La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di leggea).
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