Committenza auto. A parziale deroga di quanto previsto al comma a), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., l’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art.2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
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Committenza auto. A parziale deroga di quanto previsto al comma a)La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., l’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all’Assicurato quale civilmente responsabile ai sensi dell’Art.2049 dell'art. 2049 del Codice Civile Civile, a titolo di risarcimento di Danni, sia per danni lesioni a persone sia per Xxxxx a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, ciclomotori o motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi che non siano di proprietà od in usufrutto dell’Ente assicurato ed allo stesso dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. ovvero a lui locatio concessi in usufrutto o in locazione. La garanzia vale anche Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. valgono per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi le azioni di legge. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto rivalsa esperite dagli Istituti e/o Enti di surrogazione della Società nei confronti dei responsabiliPrevidenza e/o assistenza.
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Samples: Assicurazione Della Responsabilitá Civile Professionale E Generale
Committenza auto. A parziale deroga di quanto previsto al comma a), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., l’assicurazione si estende alla La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante che possa derivare all’Assicurato ai sensi dell’Art.2049 dell’Art. 2049 del Codice Civile Civile, quale committente, per i danni cagionati a terzi da suoi dai dipendenti in relazione muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autocarriautocarri fino a 35 X.xx, autovetture, motocicli e ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi sempreché tali veicoli non siano di proprietà od in usufrutto dell’Ente assicurato ed dell’Assicurato e/o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero PRA e/o a lui locatidati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge. E’ È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società di Assimoco nei confronti dei responsabiliresponsabili entro i limiti in cui sia operante la copertura assicurativa RC Auto. Sono compresi in garanzia i Danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell’autoveicolo nonché le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all’Art. 133 - Persone no considerate terzi - lettera a).
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Samples: Assicurazione Multirischi
Committenza auto. A parziale deroga di quanto previsto al comma a), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., l’assicurazione si estende alla La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante che possa derivare all’Assicurato ai sensi dell’Art.2049 dell’Art. 2049 del Codice Civile Civile, quale committente, per i danni cagionati a terzi da suoi dai dipendenti in relazione muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autocarriautocarri fino a 35 X.xx, autovetture, motocicli e ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi sempreché tali veicoli non siano di proprietà od in usufrutto dell’Ente assicurato ed dell’Assicurato e/o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero PRA e/o a lui locatidati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge. E’ È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società di Assimoco nei confronti dei responsabiliresponsabili entro i limiti in cui sia operante la copertura assicurativa RC Auto. Sono compresi in garanzia i Danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell’autoveicolo nonché le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all’Art. 114 – Persone non considerati terzi -lettera a).
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Samples: Assicurazione Multirischi
Committenza auto. A parziale deroga di quanto previsto al comma adell’art. 2.1 lett. g), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., l’assicurazione si estende alla è altresì operante per la responsabilità civile derivante che possa derivare all’Assicurato ai sensi dell’Art.2049 dell’art. 2049 del Codice Civile quale committente di dipendenti e di altre persone menzionate nell’art. 1.2 della Sezione medesima diverse da soci, familiari e prestatori d’opera, muniti di regolare abilitazione alla guida, che, per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione suo conto, si trovano alla guida di autovetture, autocarri, autovetturemotocicli, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi ciclomotori sempre che tali veicoli non siano di proprietà od dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in usufrutto dell’Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locatilocazione. La garanzia vale comprende anche per i danni corporali cagionati alle per morte o lesioni personali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone trasportateche si trovino con il medesimo nei rapporti di cui al punto 1.1 lett. La a). Questa garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi prestata con una franchigia assoluta indicata in scheda di legge. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabilipolizza.
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