Common use of Committenza auto Clause in Contracts

Committenza auto. A parziale deroga di quanto previsto al comma a), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., l’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art.2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

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Sources: Insurance Policy, Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori Di Lavoro, Insurance Policy

Committenza auto. A parziale deroga di quanto previsto al comma a), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., l’assicurazione si estende alla L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art.2049 dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da nella sua qualità di committente dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzomotocicli, purché i medesimi che non siano di proprietà od in usufrutto dell’Ente assicurato ed dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. P.R.A., ovvero a lui locati. La ; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia trasportate ed è valida operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata un dipendente o commesso dell’Assicurato regolarmente abilitato alla guida ai sensi di leggeguida, a norma delle disposizioni vigenti. E’ È fatto salvo in ogni caso caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. A deroga dell’art. 100 questa estensione di garanzia è prestata entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

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Sources: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Contro I Danni All'impresa

Committenza auto. A parziale deroga di quanto previsto al comma a), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., l’assicurazione si estende alla La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante che possa derivare all’Assicurato ai sensi dell’Art.2049 dell’Art. 2049 del Codice Civile Civile, quale committente, per i danni cagionati a terzi da suoi dai dipendenti in relazione muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autocarriautocarri fino a 35 ▇.▇▇, autovetture, motocicli e ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi sempreché tali veicoli non siano di proprietà od in usufrutto dell’Ente assicurato ed dell’Assicurato e/o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero PRA e/o a lui locatidati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge. E’ È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società di Assimoco nei confronti dei responsabiliresponsabili entro i limiti in cui sia operante la copertura assicurativa RC Auto. Sono compresi in garanzia i Danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell’autoveicolo nonché le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all’Art. 133 - Persone no considerate terzi - lettera a).

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Sources: Assicurazione Multirischi

Committenza auto. A parziale deroga di quanto previsto al comma a), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., l’assicurazione si estende alla La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante che possa derivare all’Assicurato ai sensi dell’Art.2049 dell’Art. 2049 del Codice Civile Civile, quale committente, per i danni cagionati a terzi da suoi dai dipendenti in relazione muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autocarriautocarri fino a 35 ▇.▇▇, autovetture, ciclomotorimotocicli, motocicli ciclomotori e qualsiasi altro mezzonatanti anche a motore, purché i medesimi sempreché tali veicoli non siano di proprietà od in usufrutto dell’Ente assicurato ed dell’Assicurato e/o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero PRA e/o a lui locatidati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge. E’ È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società di Assimoco nei confronti dei responsabiliresponsabili entro i limiti in cui sia operante la copertura assicurativa RC Auto. Sono compresi in garanzia i Danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell’autoveicolo nonché le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all’Art. 144 - Persone non considerate terzi - lettera a).

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Sources: Assicurazione Multirischi

Committenza auto. A parziale deroga di quanto previsto al comma a), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., l’assicurazione si estende alla La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante che possa derivare all’Assicurato ai sensi dell’Art.2049 dell’Art. 2049 del Codice Civile Civile, quale committente, per i danni cagionati a terzi da suoi dai dipendenti in relazione muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autocarriautocarri fino a 35 ▇.▇▇, autovetture, motocicli e ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi sempreché tali veicoli non siano di proprietà od in usufrutto dell’Ente assicurato ed dell’Assicurato e/o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero PRA e/o a lui locatidati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge. E’ È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società di Assimoco nei confronti dei responsabiliresponsabili entro i limiti in cui sia operante la copertura assicurativa RC Auto. Sono compresi in garanzia i Danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell’autoveicolo nonché le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all’Art. 141 – Persone non considerate Terzi - lettera a).

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Sources: Assicurazione Multirischi