Compenso alla mano d’opera. Poiché in sede di analisi dei prezzi, l'Amministrazione ha tenuto conto, relativamente al costo della mano d'opera, delle tariffe sindacali di categoria, l'Impresa é tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido della osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici. Inoltre l'affidatario e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. I suddetti obblighi vincolano la Impresa anche nel caso essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti articoli, la Stazione affidataria medesima comunica alla Impresa ed all'Ispettorato del Lavoro le inadempienze accertate e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Il pagamento alla Impresa delle somme così accantonate e della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione affidataria, né chiedere risarcimento di danni.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Compenso alla mano d’opera. Poiché in sede di analisi dei prezzi, l'Amministrazione ha tenuto conto, relativamente al costo della mano d'opera, delle tariffe sindacali di categoria, l'Impresa é è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido della osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario L'Affidatario e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa EdileXxxxx Xxxxx, assicurativi e antinfortunistici. Inoltre l'affidatario l'Affidatario e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. I suddetti obblighi vincolano la Impresa anche nel caso essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti articoli, la Stazione affidataria Affidataria medesima comunica alla Impresa ed all'Ispettorato del Lavoro le inadempienze accertate e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Il pagamento alla Impresa all’Impresa delle somme così accantonate e della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione affidatariaAffidataria, né chiedere risarcimento di danni.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Compenso alla mano d’opera. Poiché in sede di analisi dei prezzi, l'Amministrazione ha tenuto conto, relativamente al costo della mano d'opera, delle tariffe sindacali di categoria, l'Impresa é tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido della osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici. Inoltre l'affidatario l' affidatario e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. I suddetti obblighi vincolano la Impresa anche nel caso essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti articoli, la Stazione affidataria medesima comunica alla Impresa ed all'Ispettorato del Lavoro le inadempienze accertate e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Il pagamento alla Impresa delle somme così accantonate e della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione affidataria, né chiedere risarcimento di danni.
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Samples: Normative Provisions
Compenso alla mano d’opera. Poiché in sede di analisi dei prezzi, l'Amministrazione ha tenuto conto, relativamente al costo della mano d'opera, delle tariffe sindacali di categoria, l'Impresa é tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido della osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici. Inoltre Inoltre, l'affidatario e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. I suddetti obblighi vincolano la Impresa anche nel caso essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti articoli, la Stazione affidataria medesima comunica alla Impresa ed all'Ispettorato del Lavoro le inadempienze accertate e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Il pagamento alla Impresa delle somme così accantonate e della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione affidataria, né chiedere risarcimento di danni.
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