Compiti della commissione elettorale. 1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico: - elezione del presidente; - acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori; - ricevimento delle liste elettorali; - verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse; - esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature; - definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori; - distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ; - predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio; - nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori; - organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; - raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati; - compilazione dei verbali; - comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista; - esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti; - trasmissione dei verbali e degli atti all’ amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all’ARAN. 2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell’albo di cui all’ art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
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Samples: Accordo Collettivo, Accordo Collettivo, Accordo Collettivo Quadro
Compiti della commissione elettorale. 1. La commissione Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico: - :
a) elezione del presidente; - ;
b) acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori; - elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
c) ricevimento delle ulteriori liste elettorali; - ;
d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse; - esame ;
e) esame, entro 48 ore dal ricevimento, dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature; - ;
f) definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori; - delle sezioni elettorali e degli orari di apertura delle stesse;
g) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ; - elezioni;
h) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio; - ciascuna sezione;
i) nomina dei presidenti di seggio e sezione;
j) nomina degli scrutatori; - scrutatori tenendo conto delle eventuali designazioni di cui all’art. 23 (Scrutatori);
k) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; - ;
l) raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi delle singole sezioni e riepilogo dei risultati; - ;
m) compilazione dei verbali; - ;
n) comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale all’amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista; - ;
o) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti; - ;
p) trasmissione dei verbali e degli atti all’ amministrazione all’amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione telematica all’ARAN.
2. Le liste dei candidati elettorali dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, Commissione elettorale mediante affissione nell’albo di cui all’ art. 1in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate nell’intranet dell’amministrazione, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Quadro, Accordo Collettivo Nazionale Quadro, Accordo Collettivo Nazionale Quadro
Compiti della commissione elettorale. 1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico: - :
a) elezione del presidente; - ;
b) acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori; - ;
c) ricevimento delle liste elettorali; - candidature;
d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse; - ;
e) esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature; - ;
f) definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori; - ;
g) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ; - elezioni;
h) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio; - ;
i) nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori; - ;
j) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; - ;
k) raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati; - ;
l) compilazione dei verbali; - ;
m) comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale lavoratori e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista; - alla Direzione Generale del Personale – Assessorato affari generali;
n) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti; - ;
o) trasmissione dei verbali e degli atti all’ amministrazione all’amministrazione per la debita conservazione e la conservazione;
p) trasmissione all’ARANalla Direzione Generale del Personale – Assessorato affari generali.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell’albo di cui all’ art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Compiti della commissione elettorale. 1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologicoadempimenti: - elezione del presidente; - acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’Istituzione dell’elenco generale degli elettori; - ricevimento ricevere la presentazione delle liste elettorali; - verifica verificare la validità delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse; - esame dei esaminare gli eventuali ricorsi in materia di ammissibilità di delle liste e delle candidature; - definizione dei seggi definire i/il seggo/i con l’attribuzione dei relativi elettori; - distribuzione del nominare i/il presidente/i del/dei seggio/i e degli scrutatori; - distribuire il materiale necessario allo al corretto svolgimento delle elezioni elezioni; - predisposizione degli predisporre gli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio; - nomina dei presidenti di seggio organizzare e degli scrutatori; - organizzazione e gestione assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinioscrutinio e del voto; - raccolta dei raccogliere i dati elettorali parziali e finali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati; - compilazione dei compilare i verbali; - comunicazione dei , comunicare i risultati all’Istituzione, ai lavoratori, all’associazione datoriale lavoratori e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista; - esame degli esaminare e decidere su eventuali ricorsi e proposti nei termini di cui al presente regola- mento, proclamazione degli eletti; - trasmissione dei verbali e degli atti all’ amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all’ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell’albo di cui all’ art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Compiti della commissione elettorale. 1. La commissione Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico: - :
a) elezione del presidente e del Vice presidente; - ;
b) acquisizione dalla da ciascuna struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori; - elenchi generali degli elettori per sede di servizio;
c) ricevimento delle liste elettorali; - ;
d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse; - ;
e) esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature; - definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori; - distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ; - ;
f) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio; - ;
g) definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;
h) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
i) nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori; - ;
j) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; - ;
k) raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati; - ;
l) compilazione dei verbali; - ;
m) comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e al CO.RA.N., al Direttore Generale della sede di costituzione della RSU ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista; - ;
n) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti; - ;
o) trasmissione dei verbali e degli atti all’ amministrazione per la debita conservazione e al Direttore Generale della Direzione del Personale della Regione, il quale curerà la trasmissione all’ARAN.degli stessi, in copia, al CO.RA.N.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura delle Amministrazioni di cui all’allegato C, della commissione elettoraleCommissione elettorale e delle XX.XX., mediante affissione nell’albo di cui all’ art. 1all’articolo 13, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
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Compiti della commissione elettorale. 1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico: - elezione del presidente; - acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori; - ricevimento delle liste elettorali; - verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse; - esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature; - definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori; - distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ; - predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio; - nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori; - organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; - raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati; - compilazione dei verbali; - comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista; - esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti; - trasmissione dei verbali e degli atti all’ amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all’ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell’albo di cui all’ art. 11 , almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
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Samples: Accordo Collettivo
Compiti della commissione elettorale. 1. La commissione Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico: - :
a) elezione del presidente; - ;
b) acquisizione dalla da ciascuna struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori; - elettori per sede di servizio;
c) ricevimento delle liste elettorali; - ;
d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse; - ;
e) esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature; - definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori; - distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ; - ;
f) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio; - ;
g) definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;
h) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
i) nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori; - ;
j) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; - ;
k) raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati; - ;
l) compilazione dei verbali; - ;
m) comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e al CO.RA.N., al Direttore Generale della sede di costituzione della RSU ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista; - ;
n) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti; - ;
o) trasmissione dei verbali e degli atti all’ amministrazione per la debita conservazione e al Direttore Generale della Direzione del Personale della Regione, il quale curerà la trasmissione all’ARAN.degli stessi, in copia, al CO.RA.N.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura delle Amministrazioni di cui all’allegato C, della commissione elettoraleCommissione elettorale e delle XX.XX., mediante affissione nell’albo di cui all’ art. 1all’articolo 13, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
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Compiti della commissione elettorale. 1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico: - • elezione del presidente; - • acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco dell'elenco generale degli elettori; - • ricevimento delle liste elettorali; - • verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità l'ammissibilità delle stesse; - • esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature; - • definizione dei seggi con l’attribuzione l'attribuzione dei relativi elettori; - • distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ; - • predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio; - • nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori; - • organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; - • raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati; - • compilazione dei verbali; - • comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista; - • esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti; - • trasmissione dei verbali e degli atti all’ amministrazione all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all’ARAN.all'ARAN. •
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell’albo nell'albo di cui all’ ' art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
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Samples: Accordo Collettivo Quadro
Compiti della commissione elettorale. 1. La commissione Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico: - :
a) elezione del presidente e del Vice presidente; - ;
b) acquisizione dalla da ciascuna struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori; - elenchi generali degli elettori per sede di servizio;
c) ricevimento delle liste elettorali; - ;
d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità l‟ammissibilità delle stesse; - ;
e) esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature; - definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori; - distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ; - ;
f) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio; - ;
g) definizione dei seggi con l‟attribuzione dei relativi elettori;
h) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
i) nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori; - ;
j) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; - ;
k) raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati; - ;
l) compilazione dei verbali; - ;
m) comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e al CO.RA.N., al Direttore Generale della sede di costituzione della RSU ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista; - ;
n) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti; - ;
o) trasmissione dei verbali e degli atti all’ amministrazione per la debita conservazione e al Direttore Generale della Direzione del Personale della Regione, il quale curerà la trasmissione all’ARAN.degli stessi, in copia, al CO.RA.N.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura delle Amministrazioni di cui all‟allegato C, della commissione elettoraleCommissione elettorale e delle XX.XX., mediante affissione nell’albo nell‟albo di cui all’ art. 1all‟articolo 13, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
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Compiti della commissione elettorale. 1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico: - elezione del presidente; - acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori; - ricevimento delle liste elettorali; - verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse; - esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature; - definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori; - distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ; - predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio; - nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori; - organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; - raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati; - compilazione dei verbali; - comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista; - esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti; - trasmissione dei verbali e degli atti all’ amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all’ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell’albo di cui all’ art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.cura
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Samples: CCNQ
Compiti della commissione elettorale. 1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologicoadempimenti: - elezione del presidente; - acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco dell’Istituzione elenco generale degli elettori; - ricevimento ricevere la presentazione delle liste elettorali; - verifica verificare la validità delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse; - esame dei esaminare gli eventuali ricorsi in materia di ammissibilità di delle liste e delle candidature; - definizione dei seggi definire i/il seggo/i con l’attribuzione dei relativi elettori; - distribuzione del nominare i/il presidente/i del/dei seggio/i e degli scrutatori; - distribuire il materiale necessario allo al corretto svolgimento delle elezioni elezioni; - predisposizione degli predisporre gli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio; - nomina dei presidenti di seggio organizzare e degli scrutatori; - organizzazione e gestione assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinioscrutinio e del voto; - raccolta dei raccogliere i dati elettorali parziali e finali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati; - compilazione dei compilare i verbali; - comunicazione dei , comunicare i risultati all’Istituzione, ai lavoratori, all’associazione datoriale lavoratori e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista; - esame degli esaminare e decidere su eventuali ricorsi e proposti nei termini di cui al presente regolamento, proclamazione degli eletti; - trasmissione dei verbali e degli atti all’ amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all’ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell’albo di cui all’ art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.;
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