Composizione del Collegio Sindacale. 45.1. L’Assemblea Ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il Presi- dente, e due sindaci supplenti, fermo quanto previsto agli articoli 45.2. - 45.4. che seguono. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l’Assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l’intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’esercizio delle funzioni. 45.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell’organo amministrativo della stessa, fer- mo quanto previsto dall’articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del Collegio Sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di sindaco - nell’ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB - siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, alternativamente: I. inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale; II. inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo; III. inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società. 45.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all’articolo 45.2. che precede, unitamente a quelle individuate nel contratto di coesione, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del Collegio Sindacale già nominati. Per l’ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del Collegio Sindacale, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capo- gruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo stessa e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo prov- vede direttamente e ne dà notizia all’Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente. 45.4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 45.1. che precede, per l’ipotesi in cui la Capo- gruppo abbia sottoscritto azioni di finanziamento emesse dalla Società ai sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, alla Capogruppo stessa spetterà il diritto di designare il Presidente del Col- legio Sindacale. 45.5. I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati. 45.6. Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del Collegio Sindacale della Società per 3 mandati consecutivi. 45.7. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di Presidente e di compo- nente effettivo del Collegio Sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e Presidente del Collegio. 45.8. I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, profes- sionalità e onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente come individuati dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo applicabili alla Società. In particolare, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio: a. gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad eserci- tare uffici direttivi; b. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli ammini- stratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c. coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza; d. coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipen- denza determinati ai sensi dell’articolo 26, del TUB; e. i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società; f. l’amministratore o il sindaco in altra banca o Società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di amministratori o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di coope- rative di garanzia; g. coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall’adozione dei relativi prov- vedimenti; h. coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti. 45.9. Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del Collegio Sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indiret- tamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria. 45.10. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale nonché presso società nelle quali la Società stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.
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Samples: Statuto
Composizione del Collegio Sindacale. 45.1. L’Assemblea Ordinaria L’assemblea ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il Presi- dentepresidente, e due sindaci supplenti, fermo quanto previsto agli articoli 45.2. - 45.4. che seguono. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l’Assemblea l’assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l’intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’esercizio delle funzioni.
45.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell’organo amministrativo della stessa, fer- mo fermo quanto previsto dall’articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del Collegio Sindacalecollegio sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di sindaco - nell’ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB - siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, alternativamente:
I. (i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
II. (ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
III. (iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.
45.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all’articolo 45.2. che precede, unitamente a quelle individuate nel contratto di coesione, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del Collegio Sindacale collegio sindacale già nominati. Per l’ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del Collegio Sindacalecollegio sindacale, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capo- gruppoCapogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo stessa e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo prov- vede provvede direttamente e ne dà notizia all’Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.
45.4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 45.1. che precede, per l’ipotesi in cui la Capo- gruppo Capogruppo abbia sottoscritto azioni di finanziamento emesse dalla Società ai sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, alla Capogruppo stessa spetterà il diritto di designare il Presidente presidente del Col- legio Sindacalecollegio sindacale.
45.5. I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.
45.6. Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di Presidente presidente del Collegio Sindacale collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del Collegio Sindacale collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.
45.7. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di Presidente presidente e di compo- nente componente effettivo del Collegio Sindacale collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e Presidente presidente del Collegiocollegio.
45.8. I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, profes- sionalità professionalità e onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente come individuati dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo applicabili alla Società. In particolare, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a. a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad eserci- tare esercitare uffici direttivi;
b. b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli ammini- stratori amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c. c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
d. d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipen- denza indipendenza determinati ai sensi dell’articolo 26, del TUB;
e. e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società;
f. f) l’amministratore o il sindaco in altra banca o Società società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di amministratori o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di coope- rative cooperative di garanzia;
g. g) coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall’adozione dei relativi prov- vedimentiprovvedimenti;
h. h) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.
45.9. Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del Collegio Sindacalecollegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indiret- tamenteindirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.
45.10. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale nonché presso società nelle quali la Società stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.
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Samples: Statuto Sociale
Composizione del Collegio Sindacale. 45.1. L’Assemblea Ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il Presi- dentePresiden- te, e due sindaci supplenti, fermo quanto previsto agli articoli 45.2. - 45.4. che seguono. La composizione del Collegio Sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dal- la normativa tempo per tempo vigente. In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l’Assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l’intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’esercizio delle funzioni.
45.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell’organo amministrativo della stessa, fer- mo quanto previsto dall’articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del Collegio Sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di sindaco - nell’ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB - siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, alternativamente:
I. inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
II. inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
III. inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società. Nel nominare i componenti del Collegio Sindacale, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.
45.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all’articolo 45.2. che precede, unitamente a quelle individuate nel contratto di coesione, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del Collegio Sindacale già nominati. Per l’ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del Collegio Sindacale, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capo- gruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo stessa e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo prov- vede direttamente e ne dà notizia all’Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente. Per l’ipotesi di sostituzione del componente revocato, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.
45.4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 45.1. che precede, per l’ipotesi in cui la Capo- gruppo abbia sottoscritto azioni di finanziamento emesse dalla Società ai sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, alla Capogruppo stessa spetterà il diritto di designare il Presidente del Col- legio Sindacale.
45.5. I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.
45.6. Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del Collegio Sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.
45.7. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di Presidente e di compo- nente effettivo del Collegio Sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e Presidente del Collegio.
45.8. I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, profes- sionalità e onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente come individuati dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo applicabili alla Società. In particolare, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a. gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad eserci- tare uffici direttivi;
b. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli ammini- stratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c. coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
d. coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipen- denza determinati ai sensi dell’articolo 26, del TUB;
e. i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società;
f. l’amministratore o il sindaco in altra banca o Società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di amministratori o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di coope- rative di garanzia;
g. coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall’adozione dei relativi prov- vedimenti;
h. coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.
45.9. Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del Collegio Sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indiret- tamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.
45.10. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale nonché presso società nelle quali la Società stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.
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Samples: Statuto
Composizione del Collegio Sindacale. 45.1L'assemblea ordinaria, fatto salvo quanto previsto dagli artt. L’Assemblea Ordinaria nomina28 e 28-bis, di norma, nomina tre sindaci effettivi, designandone il Presi- dente, presidente e due sindaci supplenti, fermo quanto previsto agli articoli 45.2. - 45.4. che seguono. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l’Assemblea l’assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l’intera l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’esercizio l'esercizio delle funzioni.
45.2. La CapogruppoNon può essere nominato presidente, con delibera motivata dell’organo amministrativo della stessasalvo che nel caso di ricambio totale del collegio sindacale, fer- mo quanto previsto dall’articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del Collegio Sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti sindaco effettivo che non abbia svolto per la carica almeno un mandato le funzioni di sindaco - nell’ambito del procedimento effettivo di consultazione preventiva inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB - siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, alternativamente:
I. inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
II. inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
III. inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.
45.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all’articolo 45.2. che precede, unitamente a quelle individuate nel contratto di coesione, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del Collegio Sindacale già nominati. Per l’ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del Collegio Sindacale, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capo- gruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo stessa e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo prov- vede direttamente e ne dà notizia all’Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.
45.4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 45.1. che precede, per l’ipotesi in cui la Capo- gruppo abbia sottoscritto azioni di finanziamento emesse dalla Società ai sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, alla Capogruppo stessa spetterà il diritto di designare il Presidente del Col- legio Sindacale.
45.5una banca. I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.
45.6. Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di Presidente presidente del Collegio Sindacale collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del Collegio Sindacale collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.
45.7. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di Presidente presidente e di compo- nente componente effettivo del Collegio Sindacale collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e Presidente presidente del Collegio.
45.8collegio. I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, profes- sionalità e onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente come individuati dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo applicabili alla Società. In particolare, non Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficiodall'ufficio:
a. a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l’interdizione, l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità l'incapacità ad eserci- tare esercitare uffici direttivi;
b. ; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli ammini- stratori amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c. ; c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
d. ; d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipen- denza indipendenza determinati ai sensi dell’articolo 26dell’art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, del TUB;
e. n. 385; e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado di con dipendenti della Società;
f. Società e l’amministratore o il sindaco in altra banca o Società società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di amministratori o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, di consorzi o di coope- rative cooperative di garanzia;
g. , ferma restando l’applicazione dell’articolo 36 della legge 214/2011; f) coloro che, nei due esercizi e sercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli art. 70 e ss., del TUBD.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall’adozione dei relativi prov- vedimenti;
h. provvedimenti; g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.
45.9. Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del Collegio Sindacalecollegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indiret- tamenteindirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.
45.10. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b), c), e) e g) del sesto comma del presente articolo costituisce requisito di indipendenza dei sindaci. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la Società banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza. Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.
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Samples: Statuto Sociale