Composizione del seggio elettorale. 1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’articolo 19 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d’ufficio alla nomina di un secondo scrutatore
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Composizione del seggio elettorale. 1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’articolo all‟articolo 19 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d’ufficio d‟ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.
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Composizione del seggio elettorale. 1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’articolo 19 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d’ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.
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