Risoluzione della convenzione 7.1 Le Parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1353 cod. civ., in caso di scioglimento o fallimento del Gestore, o di ammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare). 7.2 La presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., altresì in caso di: a) perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l’affidamento in house della gestione del Servizio; b) ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione imputabile a colpa grave o dolo del Gestore, previa messa in mora rimasta senza effetto; c) cessione o subconcessione parziale o totale del Servizio in violazione dell’art. 6 (“Divieto di subconcessione”); 7.3 Nel caso indicato alla lettera b) il dolo o la colpa grave del Gestore dovrà essere contestato e certificato dalla Pubblica Autorità competente in materia, se diversa dall’EGA. 7.4 Fermo restando quanto sopra, l’EGA, nei casi di: a) mancato ripristino del valore della garanzia fidejussoria entro i termini di cui all’art. 43 (“Garanzie”); b) mancata stipula da parte del Gestore delle polizze assicurative di cui all’art. 44 (“Assicurazioni”); potrà risolvere la presente Convenzione, previa regolare diffida e messa in mora, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ., notificata contestualmente anche agli eventuali Enti Finanziatori, assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, per porre rimedio alle inadempienze contestate. 7.5 Gli eventuali Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando all’EGA, entro i termini di cui ai commi che precedono, la loro intenzione di intervenire o curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l’inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell’EGA di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la cura dell’inadempimento e prevenire così la risoluzione. 7.6 Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi che precedono, compreso l’ulteriore termine assegnato agli eventuali Enti Finanziatori, l’EGA potrà risolvere la Convenzione. 7.7 L’EGA avrà facoltà di attingere alla garanzia fidejussoria per assicurare comunque la regolare prosecuzione del SII decorso il termine di diffida e messa in mora di cui sopra previa comunicazione al Gestore. 7.8 Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell’EGA di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all’art. 43 della presente Convenzione. 7.9 Non costituiscono condizioni di risoluzione della presente convenzione le cause di forza maggiore come definite all’art. 1
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.
Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.
Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.
Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.