COMPOSIZIONE DELLA SCORTA Clausole campione

COMPOSIZIONE DELLA SCORTA. L’Appaltatore dovrà assicurare la costituzione di una adeguata scorta di biancheria piana confezionata e personalizzata per fronteggiare qualsiasi situazione dovuta a disfunzioni ed emergenze, nonché il loro continuo e diretto rifornimento, in modo tale che ogni sito dell’A.O.U. risulti, in ogni occasione, fornito della dotazione necessaria al fine di garantire il perfetto espletamento del servizio. Le scorte dovranno essere depositate negli appositi locali designati dall’Ente. In sede di offerta tecnica le ditte concorrenti dovranno fornire le schede tecniche relative alle caratteristiche dei capi che verranno forniti. Le schede dovranno contenere gli elementi fondamentali sui quali il committente effettuerà le valutazioni per l’aggiudicazione. Eventuali ulteriori modifiche dopo l’aggiudicazione dell’appalto potranno essere apportate solo nell’impossibilità della fornitura e se concordate in contraddittorio fra le parti e deliberate dall’A.O.U. I capi di biancheria e i materiali forniti in LavaNolo saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze di funzionamento dell’A.O.U. L’Appaltatore dovrà provvedere alla scorta secondo le quantità indicate nei prospetti di seguito riportati. La dotazione si riferisce a posto letto, alla persona ed al servizio. L’Appaltatore in fase di avvio del servizio si impegna a consegnare le quantità minime di effetti letterecci pari alla copertura di tutti i posti letto, ivi comprese sale operatorie, ambulatori ed astanterie; inoltre si impegna a consegnare, le divise e gli effetti personali occorrenti al personale sanitario, tecnico e di supporto. Divise e capi invernali dovranno essere utilizzati dal 30 settembre al 30 aprile di ogni anno, quelli estivi dal 1 maggio al 29 settembre salvo diverse prescrizioni fatte durante la gestione dell’appalto dalle Direzioni Sanitarie dei P.O. Al termine di ciascun periodo si procederà alla riconsegna alla Ditta dell’intera scorta in dotazione all’A.O.U. e della A.S.L. n. 1 Sassari.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).