Compravendita. Articolo 36
Compravendita. La compravendita viene fatta normalmente tra le parti o tramite commissionario o mediatore che rilascia alle parti un contratto firmato, con l’indicazione del prezzo, della data di consegna, della qualità della merce, secondo i tagli in uso nei mercati nazionali. A volte il contratto viene stipulato telefonicamente o a mezzo telex, oppure fax, direttamente tra le parti, o a mezzo mediatore.
Compravendita. 1- Mediazione
Compravendita. [Omissis].
Compravendita art. 1505 c.c. diritti costituiti dal compratore sulla cosa: il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata (2653 n. 3); ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa (2704) e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.
Compravendita. Consulenze relative alle compravendite. pareri di congruità su dati forniti dall’utente, informazioni relative agli atti cautelativi, forme contrattuali o compromissorie, diritti degli intermediari ed oneri relativi. d. Trasferimenti Consulenze relative a trasfer imenti onerosi e non, donazioni e successioni, generiche informazioni sulla fattibilità ed i costi.
Compravendita. L’art. 1470 c.c. definisce la compravendita come “il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un
Compravendita. 1 - Mediazione § 1 bis – Pagamento della provvigione § 1 ter – La caparra § 1 quater – Spese di registrazione § 1 quinquies – Relazione tecnica
Compravendita. La compravendita e` disciplinata fondamentalmente dal codice civile, Libro IV, artt. 1470-1547, nonche´ in vari altri articoli sparsi nel c.c.; e inoltre in numerose leggi speciali, nonche´ in alcune norme di altri codici, per particolari ipotesi o per particolari aspetti della regolamentazione di essa. La sua definizione e` data dall’art. 1470: «La vendita e` il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprieta` di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo». Essa e` un contratto traslativo, perche´ produce sempre il trasferimento di un diritto. E` un contratto a titolo oneroso, in quanto ciascuna delle due parti procura a se´ un vantaggio economico mediante la correlativa attribuzione di un altro vantaggio alla controparte. E` un contratto a prestazioni corrispettive perche´ ciascuna parte, in tanto assume le obbligazioni e compie le attribuzioni patrimoniali fondamentali, per essa derivanti dal contratto, in quanto, correlativamente l’altra parte assume le proprie obbligazioni e compie le proprie attribuzioni patrimoniali, che pertanto stanno in rapporto sinallagmatico con le prime 1. Il principio di carattere generale, contenuto nel piu` sopra citato art. 1376 c.c., vale, come si e` detto, in particolare per la compravendita: l’art. 1476, n. 2 c.c., precisando che il venditore ha l’obbligo di far acquistare al compratore la proprieta` della cosa o il diritto, se l’acquisto non e` effetto immediato del consenso, lascia chiaramente intendere che l’acquisto del diritto per effetto del mero consenso costituisce la rego- la 2. Il concetto, secondo cui «il contratto di compravendita, abbia per oggetto una cosa mobile o una cosa immobile, e` sempre consensuale, cioe` si perfeziona col solo consenso sulla cosa e sul prezzo, senza che occorra la tradizione della cosa», e` pacifico anche in giurisprudenza. La vendita e` , normalmente, un contratto con effetti reali, cioe` , ordinariamente trasferisce il diritto venduto per effetto del semplice consenso e al momento stesso della formazione di questo. Peraltro, in dipendenza di circostanze e clausole varie, il trasferimento del diritto puo` anche essere differito ad un momento successivo alla conclusione del contratto. In questi casi, si suol dire che si ha vendita obbligatoria. Tale figura giuridica e` prevista dal sopracitato art. 1476 c.c. e di essa si dira` in seguito 3.
Compravendita. 2.1 Alle condizioni e nei termini del presente Contratto, la RAI vende al PARTNER, che accetta ed acquista dalla RAI, le Azioni alla Data di Esecuzione.