Compravendita. La compravendita viene fatta normalmente tra le parti o tramite commissionario o mediatore che rilascia alle parti un contratto firmato, con l’indicazione del prezzo, della data di consegna, della qualità e quantità della merce, secondo i tagli in uso nell’industria salumiera italiana. A volte il contratto viene stipulato telefonicamente o a mezzo telex, oppure fax, direttamente tra le parti, o a mezzo mediatore.
Compravendita. 2.1 Alle condizioni e nei termini del presente Contratto, la RAI vende al PARTNER, che accetta ed acquista dalla RAI, le Azioni alla Data di Esecuzione.
Compravendita. Consulenze relative alle compravendite. pareri di congruità su dati forniti dall’utente, informazioni relative agli atti cautelativi, forme contrattuali o compromissorie, diritti degli intermediari ed oneri relativi. d. Trasferimenti Consulenze relative a trasfer imenti onerosi e non, donazioni e successioni, generiche informazioni sulla fattibilità ed i costi.
Compravendita. [Omissis].
Compravendita. L’art. 1470 c.c. definisce la compravendita come “il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un
Compravendita art. 1505 c.c. diritti costituiti dal compratore sulla cosa: il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata (2653 n. 3); ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa (2704) e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.
Compravendita. 1- Mediazione
Compravendita. La compravendita e` disciplinata fondamentalmente dal codice civile, Libro IV, artt. 1470-1547, nonche´ in vari altri articoli sparsi nel c.c.; e inoltre in numerose leggi speciali, nonche´ in alcune norme di altri codici, per particolari ipotesi o per particolari aspetti della regolamentazione di essa. La sua definizione e` data dall’art. 1470: «La vendita e` il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprieta` di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo». Essa e` un contratto traslativo, perche´ produce sempre il trasferimento di un diritto. E` un contratto a titolo oneroso, in quanto ciascuna delle due parti procura a se´ un vantaggio economico mediante la correlativa attribuzione di un altro vantaggio alla controparte. E` un contratto a prestazioni corrispettive perche´ ciascuna parte, in tanto assume le obbligazioni e compie le attribuzioni patrimoniali fondamentali, per essa derivanti dal contratto, in quanto, correlativamente l’altra parte assume le proprie obbligazioni e compie le proprie attribuzioni patrimoniali, che pertanto stanno in rapporto sinallagmatico con le prime 1. Il principio di carattere generale, contenuto nel piu` sopra citato art. 1376 c.c., vale, come si e` detto, in particolare per la compravendita: l’art. 1476, n. 2 c.c., precisando che il venditore ha l’obbligo di far acquistare al compratore la proprieta` della cosa o il diritto, se l’acquisto non e` effetto immediato del consenso, lascia chiaramente intendere che l’acquisto del diritto per effetto del mero consenso costituisce la rego- la 2. Il concetto, secondo cui «il contratto di compravendita, abbia per oggetto una cosa mobile o una cosa immobile, e` sempre consensuale, cioe` si perfeziona col solo consenso sulla cosa e sul prezzo, senza che occorra la tradizione della cosa», e` pacifico anche in giurisprudenza. La vendita e` , normalmente, un contratto con effetti reali, cioe` , ordinariamente trasferisce il diritto venduto per effetto del semplice consenso e al momento stesso della formazione di questo. Peraltro, in dipendenza di circostanze e clausole varie, il trasferimento del diritto puo` anche essere differito ad un momento successivo alla conclusione del contratto. In questi casi, si suol dire che si ha vendita obbligatoria. Tale figura giuridica e` prevista dal sopracitato art. 1476 c.c. e di essa si dira` in seguito 3.
Compravendita. 1 - Mediazione § 1 bis – Pagamento della provvigione § 1 ter – La caparra § 1 quater – Spese di registrazione § 1 quinquies – Relazione tecnica
Compravendita