Comunicazioni relative all’Offerta Clausole campione

Comunicazioni relative all’Offerta. Durante il Periodo di Adesione, il Coordinatore della Raccolta comunicherà giornalmente alla Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento CONSOB, (i) il quantitativo delle azioni portate in adesione all’Offerta per il tramite degli Intermediari Incaricati, nonché (ii) i dati relativi alle azioni ordinarie rappresentate da ADS portate in adesione all’Offerta per il tramite dell’Exchange Agent (questi ultimi riferiti al precedente giorno lavorativo). Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successi- vo, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso. I risultati definitivi dell’Offerta saranno pubblicati a cura dell'Offerente ai sensi dell'art. 41, comma 4 del Regolamento CONSOB, mediante apposito avviso sul quotidiano indicato al successivo paragrafo M, entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione. A partire dal giorno di tale pubblicazione, l’Offerente acquisterà la titolarità delle azioni acquistate attraverso l’Offerta. I risultati definitivi saranno altresì anticipati al mercato non appena disponibili mediante diffusione di un comuni- cato stampa che sarà inviato alla CONSOB, alla Borsa Italiana e a due agenzie di stampa. Il Giorno di Pagamento, che cadrà entro il quinto giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia, sarà altresì comunicato dall’Offerente tramite pubblicazione di un apposito avviso sul quotidiano indicato al successivo paragrafo M, entro il giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia. Inoltre, qualora la Data di Efficacia non sia caduta entro il 31 dicembre 2003, entro il 3 gennaio 2004 l’Offerente pubblicherà un apposito avviso sul quotidiano indicato al successivo paragrafo M, dando noti- zia dell’avveramento della Condizione Risolutiva ovvero della propria rinunzia alla stessa (soggetta al consenso della Banca Agente, come specificato al successivo paragrafo c.7). Le medesime informazioni saranno altresì anticipate al mercato, non appena possibile, mediante diffusione di un comunicato stam- pa che sarà inviato alla CONSOB, alla Borsa Italiana e a due agenzie di stampa. L'Offerente, qualora eserciti la facoltà di modificare i termini dell'Offerta ai sensi dell’art. 43 del Regolamento CONSOB, ne darà comunicazione alla CONSOB ed al mercato nelle forme previste dall'art. 37 del Regolamento CONSOB e pubblicherà le modifiche stesse con le modalità di pubblicazione dell’Offerta.
Comunicazioni relative all’Offerta. Per tutta la durata dell’Offerta, l’Intermediario Incaricato comunicherà giornalmente a Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti, i dati relativi alle adesioni pervenute.