Common use of CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE ASSICURIAMO Clause in Contracts

CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE ASSICURIAMO. Termini di aspettativa Questa Garanzia è valida dalle ore 24: • del giorno di effetto dell'assicurazione per gli infortuni; • del 30° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le malattie; • del 180° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le malattie che sono l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche e malformazioni insorte prima della stipula del contratto purché non conosciute o non diagnosticate al momento della stipula stessa. Se questo contratto sostituisce senza soluzione di continuità un altro che riguarda gli stessi assicurati e in cui è già prestata questa Garanzia, i termini di aspettativa di cui sopra operano: • dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito per le prestazioni e i massimali da questo previsti; • dal giorno in cui ha effetto il presente contratto limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da esso previste. Allo stesso modo, in caso di variazioni avvenute nel corso di questo contratto, i termini di aspettativa decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse prestazioni assicurate. Se il premio o le successive rate di premio sono pagati con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza stabilita dal contratto, i termini di aspettativa di cui sopra decorrono nuovamente a far data dalle ore 24 del giorno del pagamento.

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CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE ASSICURIAMO. Termini di aspettativa Questa Garanzia è valida dalle ore 24: • del giorno di effetto dell'assicurazione dell’assicurazione per gli infortunil’ictus o l’infarto; • del 3060° giorno successivo a quello alla data di effetto dell’assicurazione per le altre malattie; • del 180° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le malattie che sono l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche e malformazioni insorte prima della stipula del contratto purché non conosciute o non diagnosticate al momento della stipula stessa. Se questo contratto sostituisce senza soluzione di continuità un altro che riguarda gli stessi assicurati e in cui è già prestata questa Garanzia, i termini di aspettativa di cui sopra operano: • dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito per le prestazioni e i massimali da questo previsti; • dal giorno in cui ha effetto il presente contratto limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da esso previste. Allo stesso modo, in caso di variazioni avvenute nel corso di questo contratto, i termini di aspettativa decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse prestazioni assicurate. Se il premio o le successive rate di premio sono pagati con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza stabilita dal contratto, i termini di aspettativa di cui sopra decorrono nuovamente a far data dalle ore 24 del giorno del pagamento. La Garanzia cessa alla scadenza indicata in polizza per il singolo Assicurato senza necessità di disdetta delle Parti. Alla data di scadenza della Garanzia, se in polizza sono presenti altre garanzie ancora valide, il premio complessivo del contratto è diminuito della parte di premio relativo alla Garanzia invalidità permanente da malattia dell’anno precedente.

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