CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE ASSICURIAMO. Decorrenza e termini di aspettativa La Garanzia è valida dalle ore 24: • del giorno di effetto dell’assicurazione per gli infortuni e l’aborto post-traumatico; • del 30° giorno successivo alla data di effetto dell’assicurazione per le malattie, l’aborto spontaneo e terapeutico; • del 180° giorno successivo alla data di effetto dell’assicurazione per le malattie che sono l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche e malformazioni insorte anteriormente alla stipula del contratto, non conosciute o non diagnosticate al momento della stipula o, se conosciute, purché dichiarate a Generali Italia. Se questo contratto sostituisce senza soluzione di continuità un altro che riguarda gli stessi assicurati e in cui è già prestata questa Garanzia, i termini di aspettativa di cui sopra operano: • dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito per le prestazioni e le somme da quest’ultimo previste; • dal giorno in cui ha effetto questo contratto limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da esso previste. Allo stesso modo in caso di variazioni nel corso di questo contratto, il termine di aspettativa decorre dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse prestazioni assicurate. Se il premio o le successive rate di premio sono pagati con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza stabilita dal contratto, i termini di aspettativa di cui sopra decorrono nuovamente dalle ore 24 del giorno del pagamento.
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CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE ASSICURIAMO. Decorrenza e termini di aspettativa La Garanzia è valida dalle ore 24: • del giorno di effetto dell’assicurazione per gli infortuni e l’aborto post-traumatico; • del 30° giorno successivo alla data di effetto dell’assicurazione per le malattie, l’aborto spontaneo e terapeutico; • del 180° giorno successivo alla data di effetto dell’assicurazione per le malattie che sono siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche e malformazioni insorte anteriormente alla prima della stipula del contratto, non conosciute o non diagnosticate al momento della stipula o, se conosciute, purché dichiarate a Generali Italia; • del 300° giorno successivo alla data di effetto dell’assicurazione per il parto indennizzabile in base alla copertura assicurativa. Se questo contratto sostituisce senza soluzione di continuità un altro che riguarda gli stessi assicurati e in cui è già prestata questa Garanzia, i termini di aspettativa di cui sopra operano: • dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito per le prestazioni e le somme da quest’ultimo previste; • dal giorno in cui ha effetto questo contratto contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da esso previste. Allo stesso modo in caso di variazioni intervenute nel corso di questo contratto, il termine di aspettativa decorre dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse prestazioni assicurate. Se il premio o le successive rate di premio sono pagati con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza stabilita dal contratto, i termini di aspettativa di cui sopra decorrono nuovamente dalle ore 24 del giorno del pagamento.
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