Concessione di diritti. 1. Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito denominati «servizi convenuti» e «linee indicate». 2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono: a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte; b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; c. di altri diritti stabiliti nel presente Accordo. 3. Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte. 4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio adattando dette linee in modo appropriato e accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.
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Samples: Accordo Di Traffico Aereo
Concessione di diritti. 1. Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito denominati designati «servizi convenuti» e «linee indicateindica- te».
2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono:
a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
b. del diritto di effettuare, su detto sul suddetto territorio, scali non commerciali;
c. di altri diritti stabiliti nel x. xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx dell’altra Parte e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro, a destinazione di o provenienti da punti sul territorio della prima Parte;
d. del diritto di imbarcare e sbarcare, sul territorio di Paesi terzi e nei punti spe- cificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro, a destinazione di o prove- nienti da punti sul territorio dell’altra Parte, fissati nell’Allegato.
3. Altre imprese di una Parte non designate conformemente all’articolo 5 del pre- sente Accordo sono parimenti autorizzate a esercitare i diritti stabiliti nei paragra- fi 2 a) e b) del presente articolo.
4. Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte Parte, dietro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.
45. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsueteincon- suete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio adattando ripristinando dette linee in modo appropriato e appropriato, segnatamente accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.
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Samples: Air Transport Agreement
Concessione di diritti. 1. Le Parti si accordano l’un l’altra reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire l’esercizio dei servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito denominati rispettivamente «servizi convenuti» e «linee indicate».
2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di dei servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruisconogodono:
a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
c. i diritti specificati di altri diritti stabiliti seguito nel presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei internazionali sulle linee indicate nella rela- tiva sezione della tavola allegata al presente Accordo.
3. Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.
4. Se, in seguito a un conflitto armato, a disordini o sviluppi politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare consentire il proseguimento dell’esercizio di tale servizio adattando riorganizzando dette linee in modo appropriato e accordando, durante per il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturofunzionale.
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Samples: Air Transport Agreement
Concessione di diritti. 1. Le Parti si accordano l’un l’altra reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire l’esercizio dei servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito denominati rispettivamente «servizi ser- vizi convenuti» e «linee indicate».
2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di dei servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruisconogodono:
a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
c. nel quadro dell’esercizio di altri diritti stabiliti un servizio convenuto, del diritto di fare scalo nei punti e sulle linee specificati nell’Allegato al presente Accordo per im- barcare o sbarcare, singolarmente o in combinazione tra loro, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul ter- ritorio dell’altra Parte;
d. nel presente quadro dell’esercizio di un servizio convenuto, il diritto di fare scalo sul territorio di Stati terzi nei punti e sulle linee specificati nell’Allegato al pre- sente Accordo per imbarcare o sbarcare, singolarmente o in combinazione tra loro, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o prove- nienti da punti sul territorio dell’altra Parte specificati nell’Allegato al pre- sente Accordo.
3. Le imprese di trasporto aereo di ciascuna Parte, che non sono designate nell’articolo 3 (Designazione e autorizzazione d’esercizio) del presente Accordo, godono anche dei diritti definiti nel paragrafo 2 lettere a e b del presente articolo.
4. Nessun disposto del presente articolo Accordo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto privilegio di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte Parte, dietro remunerazione o in virtù di un contratto di leasing, passeggeri, i loro bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.
45. Se, in seguito a un conflitto armato, a disordini o sviluppi politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare eserci- tare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare consentire il proseguimento dell’esercizio di tale servizio adattando riorganizzando dette linee in modo appropriato e accordando, durante il periodo reputato necessarioper tale periodo, i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturofunzionale.
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Samples: Accordo Di Traffico Aereo Di Linea
Concessione di diritti. 1. Le Parti si accordano l’un l’altra reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire l’esercizio dei servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito denominati rispettivamente «servizi ser- vizi convenuti» e «linee indicate».
2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di dei servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruisconogodono:
a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
c. del diritto di altri diritti stabiliti nel imbarcare e sbarcare su detto territorio nei punti specificati nell’Allegato al presente Accordo passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte;
d. del diritto di imbarcare e sbarcare sul territorio di Stati terzi nei punti speci- ficati nell’Allegato al presente Accordo passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte specificati nell’Allegato al presente Accordo.
3. Nessun disposto del presente articolo Accordo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte Parte, dietro remunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.
4. Se, in seguito a un conflitto armato, a disordini o sviluppi politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare eserci- tare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare consentire il proseguimento dell’esercizio di tale servizio adattando riorganizzando dette linee in modo appropriato e accordando, durante per il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturofunzionale.
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Samples: Air Transport Agreement
Concessione di diritti. 1. Le Parti si accordano l’un l’altra reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire l’esercizio di servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegatodell’Alle- gato. Detti servizi e linee sono qui di seguito denominati designati «servizi convenuti» e «linee indicate».
2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruisconofruiscono del diritto:
a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
b. del diritto di effettuare, effettuare su detto territorio, territorio scali non commerciali;
c. di altri diritti stabiliti nel imbarcare e sbarcare, su detto territorio e nei punti specificati nell’Alle- gato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, a desti- nazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte.
3. Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte Parte, dietro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.
4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare rendere possibile il proseguimento dell’esercizio di tale servizio adattando ripristinando dette linee in modo appropriato e appropriato, segnatamente accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.
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Samples: Accordo Sul Traffico Aereo Di Linea
Concessione di diritti. 1. Le Parti si accordano l’un l’altra reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire l’esercizio dei servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegatodell’Alle- gato. Detti servizi e linee sono qui di seguito denominati rispettivamente «servizi convenuticon- venuti» e «linee indicate».
2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di dei servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruisconogodono:
a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
c. i diritti specificati di altri diritti stabiliti seguito nel presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei internazionali sulle linee indicate nella relativa sezione della tavola al- legata al presente Accordo.
3. Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.
4. Se, in seguito a un conflitto armato, a disordini o sviluppi politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare eserci- tare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare consentire il proseguimento dell’esercizio di tale servizio adattando riorganizzando dette linee in modo appropriato e accordando, durante per il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturofunzionale.
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Samples: Accordo Sul Traffico Aereo Di Linea
Concessione di diritti. 1. Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire l’apertura dei servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito denominati designati appresso «servizi convenuti» e «linee indicate».
2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali le imprese designate l’impresa designata di ciascuna Parte fruisconofruirà dei seguenti diritti:
a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
c. durante l’esercizio di altri diritti stabiliti nel un servizio convenuto su una linea indicata: – imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell’Alle- gato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte che ha designato l’impresa; – imbarcare e sbarcare sul territorio di Paesi terzi e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte e specificati nell’Allegato del presente Accordo.
3. Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.
4. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio adattando dette linee in modo appropriato e accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.
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Samples: Air Transport Agreement