CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO. 1. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni del lavoro, posso- no scegliere di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoin- dicate, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c. 2. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione. 3. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso gli uffici della Direzione generale dell’impresa interessata alla controversia. 4. La predetta Commissione è composta: a) per le imprese, da un rappresentante dell’ABI; b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali stipu- lanti il presente contratto. 5. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una Organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tra- mite l’ABI. 6. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte conve- nuta. 7. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazio- ne, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione. 8. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato. 9. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente a una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 c.c., comma 4. 10. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio. 11. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art. 412 c.p.c. 12. La Commissione paritetica di conciliazione di cui al presente articolo è abili- tata alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92.
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Samples: Employment Agreement, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali
CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO. 1. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione l’Agenzia o il lavoratore/trice possono sce- gliere di conciliazione amministrativa presso le Direzioni del lavoro, posso- no scegliere di esperire promuovere il tentativo di conciliazione in sede sindacale sindacale, con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali Sindacali stipulanti il presente CCNL e secondo le procedure e modalità e di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso le procedure sottoin- dicate, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.cCommissioni Sindacali Territoriali.
2. Viene costituita, La commissione di conciliazione è composta: - per le Agenzie di lavoro da un rappresentante dell’Associazione delle Agenzie per il Lavoro; - per il lavoratore/trice da un rappresentante della Organizzazione Sindacale Territoriale sti- pulante il presente CCNL e a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazionecui il lavoratore/trice sia iscritto o abbia conferito mandato.
3. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso gli uffici della Direzione generale dell’impresa interessata alla controversia.
4. La predetta Commissione è composta:
a) per le imprese, da un rappresentante dell’ABI;
b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali stipu- lanti il presente contratto.
5. La parte interessata ad esperire a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla CST competente e alla controparte una richiesta in cui sono indicati: - le Parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede); - l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro stipulante il presente CCNL, che rappresenta l’istante; - una succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese. Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la CST provvederà entro i 20 giorni successivi alla convocazione delle Parti fissando giorno, ora e luogo. Alla conciliazione dinnanzi la Commissione adeguatamente costituita secondo le moda- lità del comma 2, devono comparire le Parti personalmente o adeguatamente rappre- sentate. Nel caso in cui una delle Parti aderenti non si presenti, la presente proceduracommissione di Conciliazione redige un verbale di mancata comparizione e lo consegnerà alle Parti. Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, deve farne richiesta alla Commissione paritetica o le parti concordino sulla necessità di conciliazioneun rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, anche tramite una Organizzazione sindacale stipulante ola commissione fissa un nuovo incontro, se trattasi entro il termine di imprese, anche tra- mite l’ABI.
6. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte conve- nuta.
7. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazio- ne, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
810 giorni. Il tentativo di conciliazione deve comunque essere esperito espletato entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione ricevimento della richiesta alla Commissionecontroparte. Trascorso inutilmente tale termineSe la conciliazione riesce, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato.
9. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente a una la sottoscrizione del verbale da parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle Commissione di Conciliazione e delle parti nonché dalla Commissione paritetica di rende inoppugnabile la conciliazione, avente valore di . Se la conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 c.c., comma 4.
10. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio.
11riesce solo parzialmente se ne dà atto nell’apposito verbale. Se la conciliazione non riesce, si applicano riesce le disposizioni dell’art. parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le ri- spettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto dall’articolo 412 c.p.c.
12. La Commissione paritetica All’esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della commissione di conciliazione presso la Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio ai sensi dell’articolo 413 codice di procedura civile e deve contenere: - esito della conciliazione; - presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali, di cui al presente articolo è abili- tata alla convalida comma 2, le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Territoriale del lavoro competente per Territorio; - presenza e firma delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92parti o dei loro rappresentanti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO. 1. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni del lavoro, posso- no l’Agenzia o il lavoratore possono scegliere di esperire adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale sindacale, con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali Sindacali stipulanti il presente Contratto Collettivo e secondo le procedure e modalità e di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso le procedure sottoin- dicate, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.cCommissioni Sindacali Territoriali.
2. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica La commissione di conciliazione.conciliazione è composta: - per le Agenzie di lavoro da un rappresentante dell’Associazione delle Agenzie per il Lavoro - per il Lavoratore da un rappresentante della Organizzazione Sindacale locale firmataria del presente Contratto Collettivo cui il lavoratore è iscritto o abbia conferito mandato
3. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso gli uffici della Direzione generale dell’impresa interessata alla controversia.
4. La predetta Commissione è composta:
a) per le imprese, da un rappresentante dell’ABI;
b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali stipu- lanti il presente contratto.
5. La parte interessata ad esperire a promuovere il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta inviare alla Commissione paritetica Sindacale Territoriale costituita nel luogo e alla controparte una richiesta in cui sono indicati: - indicazione delle parti (in caso di conciliazionepersona giuridica la denominazione e la sede) - indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro firmatarie del presente Contratto che rappresenta l’istante - succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, anche tramite la CST provvederà entro i 20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo. Alla conciliazione dinnanzi la Commissione adeguatamente costituita secondo le modalità del comma 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente rappresentate. In caso in cui una Organizzazione sindacale stipulante odelle parti aderenti non si presenti, se trattasi la commissione di impreseConciliazione redige un verbale di mancata comparizione e lo consegnerà alle parti. Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, anche tra- mite l’ABI.
6. Copia o le parti concordino sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della richiesta del tentativo controversia, la commissione fissa un nuovo incontro, entro il termine di conciliazione, è inviata alla parte conve- nuta.
7. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazio- ne, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
810 giorni. Il tentativo di conciliazione deve comunque essere esperito espletato entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione ricevimento della richiesta alla Commissionecontroparte. Trascorso inutilmente tale termineSe la conciliazione riesce, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato.
9. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente a una la sottoscrizione del verbale da parte della pretesa avanzata dalla parte interessataCommissione di Conciliazione e delle parti, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di rende inoppugnabile la conciliazione, avente valore di . Se la conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 c.c., comma 4.
10. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio.
11riesce solo parzialmente se ne da atto nell’apposito verbale. Se la conciliazione non riesce, si applicano riesce le disposizioni dell’art. parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto dall’articolo 412 c.p.c.
12. La Commissione paritetica All’esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della commissione di conciliazione presso la Direzione Territoriale del lavoro competente per Territorio ai sensi dell’articolo 413 codice di procedura civile e deve contenere: - esito della conciliazione - presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al presente articolo è abili- tata alla convalida comma 2 e le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Territoriale del lavoro competente per Territorio - presenza e firma delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92parti o dei loro rappresentanti.
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CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO. 1. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni del lavoro, posso- no l'Agenzia o il lavoratore possono scegliere di esperire adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale sindacale, con l’assistenza l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali Sindacali stipulanti il presente Contratto Collettivo e secondo le procedure e modalità e di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso le procedure sottoin- dicate, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.cCommissioni Sindacali Territoriali.
2. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica La commissione di conciliazione.conciliazione è composta: - per le Agenzie di lavoro da un rappresentante dell'Associazione delle Agenzie per il Lavoro - per il Lavoratore da un rappresentante della Organizzazione Sindacale locale firmataria del presente Contratto Collettivo cui il lavoratore è iscritto o abbia conferito mandato
3. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso gli uffici della Direzione generale dell’impresa interessata alla controversia.
4. La predetta Commissione è composta:
a) per le imprese, da un rappresentante dell’ABI;
b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali stipu- lanti il presente contratto.
5. La parte interessata ad esperire a promuovere il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta inviare alla Commissione paritetica Sindacale Territoriale costituita nel luogo e alla controparte una richiesta in cui sono indicati: - indicazione delle parti (in caso di conciliazionepersona giuridica la denominazione e la sede) - indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro firmatarie del presente Contratto che rappresenta l'istante - succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, anche tramite la CST provvederà entro i 20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo. Alla conciliazione dinnanzi la Commissione adeguatamente costituita secondo le modalità del comma 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente rappresentate. In caso in cui una Organizzazione sindacale stipulante odelle parti aderenti non si presenti, se trattasi la commissione di impreseConciliazione redige un verbale di mancata comparizione e lo consegnerà alle parti. Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, anche tra- mite l’ABI.
6. Copia o le parti concordino sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della richiesta del tentativo controversia, la commissione fissa un nuovo incontro, entro il termine di conciliazione, è inviata alla parte conve- nuta.
7. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazio- ne, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
810 giorni. Il tentativo di conciliazione deve comunque essere esperito espletato entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione ricevimento della richiesta alla Commissionecontroparte. Trascorso inutilmente tale termineSe la conciliazione riesce, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato.
9. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente a una la sottoscrizione del verbale da parte della pretesa avanzata dalla parte interessataCommissione di Conciliazione e delle parti, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di rende inoppugnabile la conciliazione, avente valore di . Se la conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 c.c., comma 4.
10. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio.
11riesce solo parzialmente se ne da atto nell'apposito verbale. Se la conciliazione non riesce, si applicano riesce le disposizioni dell’art. parti sono tenute a riportare nell'apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto dall'articolo 412 c.p.c.
12. La Commissione paritetica All'esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della commissione di conciliazione presso la Direzione Territoriale del lavoro competente per Territorio ai sensi dell'articolo 413 codice di procedura civile e deve contenere: - esito della conciliazione - presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al presente articolo è abili- tata alla convalida comma 2 e le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Territoriale del lavoro competente per Territorio - presenza e firma delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92parti o dei loro rappresentanti.
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