Condizione di efficacia del contratto - Sospensione dei servizi. L’Amministrazione Contraente potrà, in qualsiasi momento ed in caso di necessità, autorizzare oppure disporre per iscritto (anche a mezzo PEC) sospensioni temporanee dell’esecuzione dei Servizi, con un preavviso all’Aggiudicatario di 15 giorni. In tale caso si applicheranno le pattuizioni contenute di cui al par. 25. L’Aggiudicatario dovrà tempestivamente dare comunicazione scritta all’Amministrazione Contraente (anche a mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
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