Condizioni generali per l’erogazione del mutuo. 1. La PARTE MUTUATARIA è tenuta ad appaltare i lavori finanziati con le prescrizioni, in quanto applicabili, stabilite dall’art. 201, 1° comma del Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267, nonché a munirsi delle preventive autorizzazioni prescritte dalle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e, nella specie, di esecuzione di impianti sportivi nonché a dare inizio ai lavori entro il termine di mesi sei dalla data di stipula del contratto di mutuo e ad eseguirli conformemente alle modalità esecutive del progetto approvato e, ove dettate, alle prescrizioni degli organi tecnici del C.O.N.I. comunque, conformemente a tutte le modalità e prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti in materia edilizia sportiva, urbanistica e di opere pubbliche. 2. Qualora la PARTE MUTUATARIA non abbia dato inizio ai lavori nel termine di cui al precedente comma, l’ISTITUTO FINANZIATORE avrà facoltà, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, di ritenere risolto “ipso jure” il contratto di mutuo con tutte le conseguenze specificate nel successivo 5° comma e nell’art. 8, 3° comma del presente Capitolato. 3. Ferme restando la misura, la destinazione, le modalità e le condizioni, così come stabilite negli artt. 1 e 2 del contratto di mutuo e nel successivo art. 2 di questo Capitolato, l’erogazione della somma mutuata è, in ogni caso, subordinata alla produzione, a cura della PARTE MUTUATARIA, del contratto di mutuo firmato digitalmente nonché alla consegna dell’atto di delega notificato al Tesoriere, recante la relata di notifica effettuata ai sensi di legge ed al perfezionamento comunque di tutte le diverse garanzie che assistono l’operazione di mutuo. 4. L’Istituto avrà facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il contratto di mutuo a danno della PARTE MUTUATARIA qualora non abbia conseguito quanto previsto nel precedente comma entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del contratto di mutuo ovvero la PARTE MUTUATARIA stessa abbia rinunciato ad avvalersi del medesimo. 5. La risoluzione del rapporto di mutuo, comunque avvenuta antecedentemente alla data di inizio dell’ammortamento del mutuo stesso, comporta il diritto per l’ISTITUTO FINANZIATORE di ottenere l’integrale restituzione di eventuali quote di mutuo erogate, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli ordinari lordi di preammortamento calcolati dalla data delle singole erogazioni a quella determinata per la restituzione nonchè, ove sostenuti, la rifusione del costo del servizio bancario (aliquota non superiore allo 0,40% del capitale mutuato) e ogni altra eventuale spesa ed inoltre, a titolo di indennizzo, il versamento di una somma pari all’3% (tre per cento) del capitale erogato. 6. Il mutuo verrà erogato all’inizio dell’ammortamento con un unico versamento al Tesoriere della PARTE MUTUATARIA, che costituirà la somma stessa in deposito vincolato intestato alla medesima, ai sensi dell’ art. 209 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, rimettendo all’ISTITUTO FINANZIATORE regolare quietanza della somma incassata. La PARTE MUTUATARIA potrà utilizzare il mutuo stesso prelevando le relative somme dal citato deposito, in conformità del preventivo di spesa come da contratto e sulla base dei documenti giustificativi della spesa stessa ovvero sulla base di stati di avanzamento lavori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto delle modalità e condizioni di cui al contratto di mutuo. Detta documentazione qualora relativa alla conclusione delle opere dovrà essere corredata del parere per la verifica finale dei lavori ammessi a finanziamento espresso dal Consulente Tecnico Provinciale del CONI nel caso di erogazione di finanziamenti in conto capitale o di finanziamenti a tasso agevolato effettuati mediante utilizzo dei fondi apportati o nel caso in cui sia prevista la concessione dei contributi in conto capitale e/o in conto interessi ai fini della verifica del persistere delle condizioni per la concessione dello stesso. 7. Il primo prelevamento sarà comunque subordinato all’ottemperanza della PARTE MUTUATARIA agli obblighi di cui al precedente 3° comma. 8. I relativi titoli di spesa potranno essere eseguiti dal Tesoriere solo se corredati di una dichiarazione della PARTE MUTUATARIA che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo. 9. Qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 4 del D.L. 29/5/89 n. 201, convertito nella legge 28/7/89 n. 262 e successive disposizioni in materia, l’intera somma mutuata sarà versata nell’apposita contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, all’inizio dell’ammortamento del mutuo e comunque dopo che saranno state soddisfatte tutte le condizioni per l’erogazione dello stesso di cui al precedente 3° comma. 10. Copia della documentazione giustificativa della spesa o degli stati di avanzamento lavori dovrà comunque essere fornita all’ISTITUTO FINANZIATORE. 11. Qualora, infine, non dovessero disporsi prelevamenti a valere sulle somme depositate, la PARTE MUTUATARIA dovrà fornire all’ISTITUTO FINANZIATORE almeno ogni sei mesi, a partire dalla stipula del contratto di mutuo, una succinta relazione atta a consentire il controllo della persistenza delle condizioni di legge e di contratto e precipuamente dell’andamento dei lavori nonché della manutenzione delle opere finanziate e del mantenimento della destinazione ad uso sportivo dell’impianto. La mancanza di aggiornate notizie in ordine a tali circostanze indurrà l’ISTITUTO FINANZIATORE ad attivare – ove ne ricorrano le condizioni – le procedure di legge e di contratto relative alla sospensione o revoca del contributo negli interessi nonché alla risoluzione del contratto stesso.
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Condizioni generali per l’erogazione del mutuo. 1. La PARTE MUTUATARIA è tenuta ad appaltare i lavori finanziati con le prescrizioni, in quanto applicabili, stabilite dall’art. 201, 1° comma del Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267, nonché a munirsi delle preventive autorizzazioni prescritte dalle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e, nella specie, di esecuzione di lavori su impianti sportivi – infrastrutture/beni culturali nonché a dare inizio ai lavori entro il termine di 24 mesi sei dalla data di stipula del contratto di mutuo e ad eseguirli conformemente alle modalità esecutive del progetto approvato e, ove dettate, alle prescrizioni degli organi tecnici del C.O.N.I. (per gli impianti sportivi) o della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici regionale (per infrastrutture/beni culturali) comunque, conformemente a tutte le modalità e prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti in materia edilizia sportiva, urbanistica e di opere pubbliche.
2. Qualora la PARTE MUTUATARIA non abbia dato inizio ai lavori nel termine di cui al precedente comma, l’ISTITUTO FINANZIATORE avrà facoltà, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, di ritenere risolto “ipso jure” il contratto di mutuo con tutte le conseguenze specificate nel successivo 5° comma e nell’art. 8, 3° comma del presente Capitolato.
3. Ferme restando la misura, la destinazione, le modalità e le condizioni, così come stabilite negli artt. 1 e 2 del contratto di mutuo e nel successivo art. 2 di questo Capitolato, l’erogazione della somma mutuata è, in ogni caso, subordinata alla produzione, a cura della PARTE MUTUATARIA, del contratto di mutuo firmato digitalmente nonché alla consegna dell’atto di delega notificato al Tesoriere, recante la relata di notifica effettuata ai sensi di legge ed al perfezionamento comunque di tutte le diverse garanzie che assistono l’operazione di mutuo.
4. L’Istituto avrà facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il contratto di mutuo a danno della PARTE MUTUATARIA qualora non abbia conseguito quanto previsto nel precedente comma entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del contratto di mutuo ovvero la PARTE MUTUATARIA stessa abbia rinunciato ad avvalersi del medesimo.
5. La risoluzione del rapporto di mutuo, comunque avvenuta antecedentemente alla data di inizio dell’ammortamento del mutuo stesso, comporta il diritto per l’ISTITUTO FINANZIATORE di ottenere l’integrale restituzione di eventuali quote di mutuo erogatedell’importo erogato, maggiorate maggiorato degli interessi nella stessa misura di quelli ordinari lordi di preammortamento calcolati dalla data delle singole erogazioni dell’erogazione a quella determinata per la restituzione nonchènonché, ove sostenuti, la rifusione del costo del servizio bancario (aliquota non superiore allo 0,40% del capitale mutuato) e ogni altra eventuale spesa ed inoltre, a titolo di indennizzo, il versamento di una somma pari all’3% (tre per cento) del capitale erogato.
6. Il mutuo verrà erogato all’inizio dell’ammortamento con un unico versamento al Tesoriere della PARTE MUTUATARIA, che costituirà la somma stessa in deposito vincolato intestato alla medesima, ai sensi dell’ art. 209 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, rimettendo all’ISTITUTO FINANZIATORE regolare quietanza della somma incassata. La PARTE MUTUATARIA potrà utilizzare il mutuo stesso prelevando le relative somme dal citato deposito, in conformità del preventivo di spesa come da contratto e sulla base dei documenti giustificativi della spesa stessa ovvero sulla base di stati di avanzamento lavori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto delle modalità e condizioni di cui al contratto di mutuo. Detta documentazione qualora relativa alla conclusione delle opere su impianti sportivi dovrà essere corredata del parere per la verifica finale dei lavori ammessi a finanziamento espresso dal Consulente Tecnico Provinciale Regionale del CONI nel caso di erogazione di finanziamenti in conto capitale o di finanziamenti a tasso agevolato effettuati mediante utilizzo dei fondi apportati o nel caso in cui sia prevista la concessione dei contributi in conto capitale e/o in conto interessi ai fini della verifica del persistere delle condizioni per la concessione dello stesso.
7. Il primo prelevamento sarà comunque subordinato all’ottemperanza della PARTE MUTUATARIA agli obblighi di cui al precedente 3° comma.
8. I relativi titoli di spesa potranno essere eseguiti dal Tesoriere solo se corredati di una dichiarazione della PARTE MUTUATARIA che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.
9. Qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 4 del D.L. 29/5/89 n. 201, convertito nella legge 28/7/89 n. 262 e successive disposizioni in materia, l’intera somma mutuata sarà versata nell’apposita contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, all’inizio dell’ammortamento del mutuo e comunque dopo che saranno state soddisfatte tutte le condizioni per l’erogazione dello stesso di cui al precedente 3° comma.
10. Copia della documentazione giustificativa della spesa o degli stati di avanzamento lavori dovrà comunque essere fornita all’ISTITUTO FINANZIATORE.
11. Qualora, infine, non dovessero disporsi prelevamenti a valere sulle somme depositate, la PARTE MUTUATARIA dovrà fornire all’ISTITUTO FINANZIATORE almeno ogni sei mesi, entro il termine di 24 mesi a partire dalla stipula del contratto di mutuo, una succinta breve relazione atta a consentire il controllo della persistenza delle condizioni di legge e di contratto e precipuamente dell’andamento dei lavori nonché della manutenzione delle opere finanziate (impianti sportivi – infrastrutture/beni culturali) e del mantenimento della destinazione ad uso sportivo dell’impianto. La mancanza di aggiornate notizie in ordine a tali circostanze indurrà l’ISTITUTO FINANZIATORE ad attivare – ove ne ricorrano le condizioni – le procedure di legge e di contratto relative alla sospensione o revoca del contributo negli interessi nonché alla risoluzione del contratto stesso.
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Condizioni generali per l’erogazione del mutuo. 1. La PARTE MUTUATARIA è tenuta ad appaltare i lavori finanziati con le prescrizioni, in quanto applicabili, stabilite dall’art. 201, 1° comma del Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267, nonché a munirsi delle preventive autorizzazioni prescritte dalle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e, nella specie, di esecuzione di impianti sportivi nonché a dare inizio ai lavori entro il termine di mesi sei dalla data di stipula del contratto di mutuo e ad eseguirli conformemente alle modalità esecutive del progetto approvato e, ove dettate, alle prescrizioni degli organi tecnici del C.O.N.I. comunque, conformemente a tutte le modalità e prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti in materia edilizia sportiva, urbanistica e di opere pubbliche.
2. Qualora la PARTE MUTUATARIA non abbia dato inizio ai lavori nel termine di cui al precedente comma, l’ISTITUTO FINANZIATORE avrà facoltà, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, di ritenere risolto “ipso jure” il contratto di mutuo con tutte le conseguenze specificate nel successivo 5° comma e nell’art. 8, 3° comma del presente Capitolato.
3. Ferme restando la misura, la destinazione, le modalità e le condizioni, così come stabilite negli artt. 1 e 2 del contratto di mutuo e nel successivo art. 2 di questo Capitolato, l’erogazione della somma mutuata è, in ogni caso, subordinata alla produzione, a cura della PARTE MUTUATARIA, del contratto di mutuo firmato digitalmente nonché alla consegna dell’atto di delega notificato al Tesoriere, recante la relata di notifica effettuata ai sensi di legge ed al perfezionamento comunque di tutte le diverse garanzie che assistono l’operazione di mutuo.
4. L’Istituto avrà facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il contratto di mutuo a danno della PARTE MUTUATARIA qualora non abbia conseguito quanto previsto nel precedente comma entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del contratto di mutuo ovvero la PARTE MUTUATARIA stessa abbia rinunciato ad avvalersi del medesimo.
5. La risoluzione del rapporto di mutuo, comunque avvenuta antecedentemente alla data di inizio dell’ammortamento del mutuo stesso, comporta il diritto per l’ISTITUTO FINANZIATORE di ottenere l’integrale restituzione di eventuali quote di mutuo erogate, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli ordinari lordi di preammortamento calcolati dalla data delle singole erogazioni a quella determinata per la restituzione nonchè, ove sostenuti, la rifusione del costo del servizio bancario (aliquota non superiore allo 0,40% del capitale mutuato) e ogni altra eventuale spesa ed inoltre, a titolo di indennizzo, il versamento di una somma pari all’3% (tre per cento) del capitale erogato.
6. Il mutuo verrà erogato all’inizio dell’ammortamento con un unico versamento al Tesoriere della PARTE MUTUATARIA, che costituirà la somma stessa in deposito vincolato intestato alla medesima, ai sensi dell’ art. 209 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, rimettendo all’ISTITUTO all’ ISTITUTO FINANZIATORE regolare quietanza della somma incassata. La PARTE MUTUATARIA potrà utilizzare il mutuo stesso prelevando le relative somme dal citato deposito, in conformità del preventivo di spesa come da contratto e sulla base dei documenti giustificativi della spesa stessa ovvero sulla base di stati di avanzamento lavori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto delle modalità e condizioni di cui al contratto di mutuo. Detta documentazione qualora relativa alla conclusione delle opere dovrà essere corredata del parere per la verifica finale dei lavori ammessi a finanziamento espresso dal Consulente Tecnico Provinciale del CONI nel caso di erogazione di finanziamenti in conto capitale o di finanziamenti a tasso agevolato effettuati mediante utilizzo dei fondi apportati o nel caso in cui sia prevista la concessione dei contributi in conto capitale e/o in conto interessi ai fini della verifica del persistere delle condizioni per la concessione dello stesso.
7. Il primo prelevamento sarà comunque subordinato all’ottemperanza della PARTE MUTUATARIA agli obblighi di cui al precedente 3° comma.
8. I relativi titoli di spesa potranno essere eseguiti dal Tesoriere solo se corredati di una dichiarazione della PARTE MUTUATARIA che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.
9. Qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 4 del D.L. 29/5/89 n. 201, convertito nella legge 28/7/89 n. 262 e successive disposizioni in materia, l’intera somma mutuata sarà versata nell’apposita contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, all’inizio dell’ammortamento del mutuo e comunque dopo che saranno state soddisfatte tutte le condizioni per l’erogazione dello stesso di cui al precedente 3° comma.
10. Copia della documentazione giustificativa della spesa o degli stati di avanzamento lavori dovrà comunque essere fornita all’ISTITUTO FINANZIATORE.
11. Qualora, infine, non dovessero disporsi prelevamenti a valere sulle somme depositate, la PARTE MUTUATARIA dovrà fornire all’ISTITUTO FINANZIATORE almeno ogni sei mesi, a partire dalla stipula del contratto di mutuo, una succinta relazione atta a consentire il controllo della persistenza delle condizioni di legge e di contratto e precipuamente dell’andamento dei lavori nonché della manutenzione delle opere finanziate e del mantenimento della destinazione ad uso sportivo dell’impianto. La mancanza di aggiornate notizie in ordine a tali circostanze indurrà l’ISTITUTO l’ ISTITUTO FINANZIATORE ad attivare – ove ne ricorrano le condizioni – le procedure di legge e di contratto relative alla sospensione o revoca del contributo negli interessi nonché alla risoluzione del contratto stesso.
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Condizioni generali per l’erogazione del mutuo. 1. La PARTE MUTUATARIA è tenuta ad appaltare i lavori finanziati con le prescrizioni, in quanto applicabili, stabilite dall’art. 201, 1° comma del Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267, nonché a munirsi delle preventive autorizzazioni prescritte dalle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e, nella specie, di esecuzione di impianti sportivi nonché a dare inizio ai lavori entro il termine di mesi sei dalla data di stipula del contratto di mutuo e ad eseguirli conformemente alle modalità esecutive del progetto approvato e, ove dettate, alle prescrizioni degli organi tecnici del C.O.N.I. comunque, conformemente a tutte le modalità e prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti in materia edilizia sportiva, urbanistica e di opere pubbliche.
2. Qualora la PARTE MUTUATARIA non abbia dato inizio ai lavori nel termine di cui al precedente comma, l’ISTITUTO FINANZIATORE avrà facoltà, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, di ritenere risolto “ipso jure” il contratto di mutuo con tutte le conseguenze specificate nel successivo 5° comma e nell’art. 8, 3° comma del presente Capitolato.
3. Ferme restando la misura, la destinazione, le modalità e le condizioni, così come stabilite negli artt. 1 e 2 del contratto di mutuo e nel successivo art. 2 di questo Capitolato, l’erogazione della somma mutuata è, in ogni caso, subordinata alla produzione, a cura della PARTE MUTUATARIA, del contratto di mutuo firmato digitalmente nonché alla consegna dell’atto di delega notificato al Tesoriere, recante la relata di notifica effettuata ai sensi di legge ed al perfezionamento comunque di tutte le diverse garanzie che assistono l’operazione di mutuo.
4. L’Istituto avrà facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il contratto di mutuo a danno della PARTE MUTUATARIA qualora non abbia conseguito quanto previsto nel precedente comma entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del contratto di mutuo ovvero la PARTE MUTUATARIA stessa abbia rinunciato ad avvalersi del medesimo.
5. La risoluzione del rapporto di mutuo, comunque avvenuta antecedentemente alla data di inizio dell’ammortamento del mutuo stesso, comporta il diritto per l’ISTITUTO FINANZIATORE di ottenere l’integrale restituzione di eventuali quote di mutuo erogate, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli ordinari lordi di preammortamento calcolati dalla data delle singole erogazioni a quella determinata per la restituzione nonchè, ove sostenuti, la rifusione del costo del servizio bancario (aliquota non superiore allo 0,40% del capitale mutuato) e ogni altra eventuale spesa ed inoltre, a titolo di indennizzo, il versamento di una somma pari all’3% (tre per cento) del capitale erogato.
6. Il mutuo verrà erogato all’inizio dell’ammortamento con un unico versamento al Tesoriere della PARTE MUTUATARIA, che costituirà la somma stessa in deposito vincolato intestato alla medesima, ai sensi dell’ art. 209 del D.LgsX.Xxx. 18/08/2000 n. 267, rimettendo all’ISTITUTO all’ ISTITUTO FINANZIATORE regolare quietanza della somma incassata. La PARTE MUTUATARIA potrà utilizzare il mutuo stesso prelevando le relative somme dal citato deposito, in conformità del preventivo di spesa come da contratto e sulla base dei documenti giustificativi della spesa stessa ovvero sulla base di stati di avanzamento lavori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto delle modalità e condizioni di cui al contratto di mutuo. Detta documentazione qualora relativa alla conclusione delle opere dovrà essere corredata del parere per la verifica finale dei lavori ammessi a finanziamento espresso dal Consulente Tecnico Provinciale del CONI nel caso di erogazione di finanziamenti in conto capitale o di finanziamenti a tasso agevolato effettuati mediante utilizzo dei fondi apportati o nel caso in cui sia prevista la concessione dei contributi in conto capitale e/o in conto interessi ai fini della verifica del persistere delle condizioni per la concessione dello stesso.
7. Il primo prelevamento sarà comunque subordinato all’ottemperanza della PARTE MUTUATARIA agli obblighi di cui al precedente 3° comma.
8. I relativi titoli di spesa potranno essere eseguiti dal Tesoriere solo se corredati di una dichiarazione della PARTE MUTUATARIA che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.
9. Qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 4 del D.L. 29/5/89 n. 201, convertito nella legge 28/7/89 n. 262 e successive disposizioni in materia, l’intera somma mutuata sarà versata nell’apposita contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, all’inizio dell’ammortamento del mutuo e comunque dopo che saranno state soddisfatte tutte le condizioni per l’erogazione dello stesso di cui al precedente 3° comma.
10. Copia della documentazione giustificativa della spesa o degli stati di avanzamento lavori dovrà comunque essere fornita all’ISTITUTO FINANZIATORE.
11. Qualora, infine, non dovessero disporsi prelevamenti a valere sulle somme depositate, la PARTE MUTUATARIA dovrà fornire all’ISTITUTO FINANZIATORE almeno ogni sei mesi, a partire dalla stipula del contratto di mutuo, una succinta relazione atta a consentire il controllo della persistenza delle condizioni di legge e di contratto e precipuamente dell’andamento dei lavori nonché della manutenzione delle opere finanziate e del mantenimento della destinazione ad uso sportivo dell’impianto. La mancanza di aggiornate notizie in ordine a tali circostanze indurrà l’ISTITUTO l’ ISTITUTO FINANZIATORE ad attivare – ove ne ricorrano le condizioni – le procedure di legge e di contratto relative alla sospensione o revoca del contributo negli interessi nonché alla risoluzione del contratto stesso.
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Condizioni generali per l’erogazione del mutuo. 1. La PARTE MUTUATARIA è tenuta ad appaltare i lavori finanziati con le prescrizioni, in quanto applicabili, stabilite dall’art. 201, 1° comma del Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267, nonché a munirsi delle preventive autorizzazioni prescritte dalle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e, nella specie, di esecuzione di impianti sportivi nonché a dare inizio ai lavori entro il termine di mesi sei dalla data di stipula del contratto di mutuo e ad eseguirli conformemente alle modalità esecutive del progetto approvato e, ove dettate, alle prescrizioni degli organi tecnici del C.O.N.I. comunque, conformemente a tutte le modalità e prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti in materia edilizia sportiva, urbanistica e di opere pubbliche.
2. Qualora la PARTE MUTUATARIA non abbia dato inizio ai lavori nel termine di cui al precedente comma, l’ISTITUTO FINANZIATORE avrà facoltà, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, di ritenere risolto “ipso jure” il contratto di mutuo con tutte le conseguenze specificate nel successivo 5° comma e nell’art. 8, 3° comma del presente Capitolato.
3. Ferme restando la misura, la destinazione, le modalità e le condizioni, così come stabilite negli artt. 1 e 2 del contratto di mutuo e nel successivo art. 2 di questo Capitolato, l’erogazione della somma mutuata è, in ogni caso, subordinata alla produzione, a cura della PARTE MUTUATARIA, del contratto di mutuo firmato digitalmente nonché alla consegna dell’atto di delega notificato al Tesoriere, recante la relata di notifica effettuata ai sensi di legge ed al perfezionamento comunque di tutte le diverse garanzie che assistono l’operazione di mutuo.
4. L’Istituto avrà facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il contratto di mutuo a danno della PARTE MUTUATARIA qualora non abbia conseguito quanto previsto nel precedente comma entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del contratto di mutuo ovvero la PARTE MUTUATARIA stessa abbia rinunciato ad avvalersi del medesimo.
5. La risoluzione del rapporto di mutuo, comunque avvenuta antecedentemente alla data di inizio dell’ammortamento del mutuo stesso, comporta il diritto per l’ISTITUTO FINANZIATORE di ottenere l’integrale restituzione di eventuali quote di mutuo erogate, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli ordinari lordi di preammortamento calcolati dalla data delle singole erogazioni a quella determinata per la restituzione nonchè, ove sostenuti, la rifusione del costo del servizio bancario (aliquota non superiore allo 0,40% del capitale mutuato) e ogni altra eventuale spesa ed inoltre, a titolo di indennizzo, il versamento di una somma pari all’3% (tre per cento) del capitale erogato.
6. Il mutuo verrà erogato all’inizio dell’ammortamento con un unico versamento al Tesoriere della PARTE MUTUATARIA, che costituirà la somma stessa in deposito vincolato intestato alla medesima, ai sensi dell’ art. 209 del D.LgsX.Xxx. 18/08/2000 n. 267, rimettendo all’ISTITUTO FINANZIATORE regolare quietanza della somma incassata. La PARTE MUTUATARIA potrà utilizzare il mutuo stesso prelevando le relative somme dal citato deposito, in conformità del preventivo di spesa come da contratto e sulla base dei documenti giustificativi della spesa stessa ovvero sulla base di stati di avanzamento lavori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto delle modalità e condizioni di cui al contratto di mutuo. Detta documentazione qualora relativa alla conclusione delle opere dovrà essere corredata del parere per la verifica finale dei lavori ammessi a finanziamento espresso dal Consulente Tecnico Provinciale del CONI nel caso di erogazione di finanziamenti in conto capitale o di finanziamenti a tasso agevolato effettuati mediante utilizzo dei fondi apportati o nel caso in cui sia prevista la concessione dei contributi in conto capitale e/o in conto interessi ai fini della verifica del persistere delle condizioni per la concessione dello stesso.
7. Il primo prelevamento sarà comunque subordinato all’ottemperanza della PARTE MUTUATARIA agli obblighi di cui al precedente 3° comma.
8. I relativi titoli di spesa potranno essere eseguiti dal Tesoriere solo se corredati di una dichiarazione della PARTE MUTUATARIA che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.
9. Qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 4 del D.L. 29/5/89 n. 201, convertito nella legge 28/7/89 n. 262 e successive disposizioni in materia, l’intera somma mutuata sarà versata nell’apposita contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, all’inizio dell’ammortamento del mutuo e comunque dopo che saranno state soddisfatte tutte le condizioni per l’erogazione dello stesso di cui al precedente 3° comma.
10. Copia della documentazione giustificativa della spesa o degli stati di avanzamento lavori dovrà comunque essere fornita all’ISTITUTO FINANZIATORE.
11. Qualora, infine, non dovessero disporsi prelevamenti a valere sulle somme depositate, la PARTE MUTUATARIA dovrà fornire all’ISTITUTO FINANZIATORE almeno ogni sei mesi, a partire dalla stipula del contratto di mutuo, una succinta relazione atta a consentire il controllo della persistenza delle condizioni di legge e di contratto e precipuamente dell’andamento dei lavori nonché della manutenzione delle opere finanziate e del mantenimento della destinazione ad uso sportivo dell’impianto. La mancanza di aggiornate notizie in ordine a tali circostanze indurrà l’ISTITUTO FINANZIATORE ad attivare – ove ne ricorrano le condizioni – le procedure di legge e di contratto relative alla sospensione o revoca del contributo negli interessi nonché alla risoluzione del contratto stesso.
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Condizioni generali per l’erogazione del mutuo. 1. La PARTE MUTUATARIA è tenuta ad appaltare i lavori finanziati con le prescrizioni, in quanto applicabili, stabilite dall’art. 201, 1° comma del Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267, nonché a munirsi delle preventive autorizzazioni prescritte dalle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e, nella specie, di esecuzione di impianti sportivi nonché a dare inizio ai lavori entro il termine di 24 mesi sei dalla data di stipula del contratto di mutuo e ad eseguirli conformemente alle modalità esecutive del progetto approvato e, ove dettate, alle prescrizioni degli organi tecnici del C.O.N.I. comunque, conformemente a tutte le modalità e prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti in materia edilizia sportiva, urbanistica e di opere pubbliche.
2. Qualora la PARTE MUTUATARIA non abbia dato inizio ai lavori nel termine di cui al precedente comma, l’ISTITUTO FINANZIATORE avrà facoltà, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, di ritenere risolto “ipso jure” il contratto di mutuo con tutte le conseguenze specificate nel successivo 5° comma e nell’art. 8, 3° comma del presente Capitolato.
3. Ferme restando la misura, la destinazione, le modalità e le condizioni, così come stabilite negli artt. 1 e 2 del contratto di mutuo e nel successivo art. 2 di questo Capitolato, l’erogazione della somma mutuata è, in ogni caso, subordinata alla produzione, a cura della PARTE MUTUATARIA, del contratto di mutuo firmato digitalmente nonché alla consegna dell’atto di delega notificato al Tesoriere, recante la relata di notifica effettuata ai sensi di legge ed al perfezionamento comunque di tutte le diverse garanzie che assistono l’operazione di mutuo.
4. L’Istituto avrà facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il contratto di mutuo a danno della PARTE MUTUATARIA qualora non abbia conseguito quanto previsto nel precedente comma entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del contratto di mutuo ovvero la PARTE MUTUATARIA stessa abbia rinunciato ad avvalersi del medesimo.
5. La risoluzione del rapporto di mutuo, comunque avvenuta antecedentemente alla data di inizio dell’ammortamento del mutuo stesso, comporta il diritto per l’ISTITUTO FINANZIATORE di ottenere l’integrale restituzione di eventuali quote di mutuo erogatedell’importo erogato, maggiorate maggiorato degli interessi nella stessa misura di quelli ordinari lordi di preammortamento calcolati dalla data delle singole erogazioni dell’erogazione a quella determinata per la restituzione nonchènonché, ove sostenuti, la rifusione del costo del servizio bancario (aliquota non superiore allo 0,40% del capitale mutuato) e ogni altra eventuale spesa ed inoltre, a titolo di indennizzo, il versamento di una somma pari all’3% (tre per cento) del capitale erogato.
6. Il mutuo verrà erogato all’inizio dell’ammortamento con un unico versamento al Tesoriere della PARTE MUTUATARIA, che costituirà la somma stessa in deposito vincolato intestato alla medesima, ai sensi dell’ art. 209 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, rimettendo all’ISTITUTO FINANZIATORE regolare quietanza della somma incassata. La PARTE MUTUATARIA potrà utilizzare il mutuo stesso prelevando le relative somme dal citato deposito, in conformità del preventivo di spesa come da contratto e sulla base dei documenti giustificativi della spesa stessa ovvero sulla base di stati di avanzamento lavori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto delle modalità e condizioni di cui al contratto di mutuo. Detta documentazione qualora relativa alla conclusione delle opere dovrà essere corredata del parere per la verifica finale dei lavori ammessi a finanziamento espresso dal Consulente Tecnico Provinciale del CONI nel caso di erogazione di finanziamenti in conto capitale o di finanziamenti a tasso agevolato effettuati mediante utilizzo dei fondi apportati o nel caso in cui sia prevista la concessione dei contributi in conto capitale e/o in conto interessi ai fini della verifica del persistere delle condizioni per la concessione dello stesso.
7. Il primo prelevamento sarà comunque subordinato all’ottemperanza della PARTE MUTUATARIA agli obblighi di cui al precedente 3° comma.
8. I relativi titoli di spesa potranno essere eseguiti dal Tesoriere solo se corredati di una dichiarazione della PARTE MUTUATARIA che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.
9. Qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 4 del D.L. 29/5/89 n. 201, convertito nella legge 28/7/89 n. 262 e successive disposizioni in materia, l’intera somma mutuata sarà versata nell’apposita contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, all’inizio dell’ammortamento del mutuo e comunque dopo che saranno state soddisfatte tutte le condizioni per l’erogazione dello stesso di cui al precedente 3° comma.
10. Copia della documentazione giustificativa della spesa o degli stati di avanzamento lavori dovrà comunque essere fornita all’ISTITUTO FINANZIATORE.
11. Qualora, infine, non dovessero disporsi prelevamenti a valere sulle somme depositate, la PARTE MUTUATARIA dovrà fornire all’ISTITUTO FINANZIATORE almeno ogni sei mesi, entro il termine di 24 mesi a partire dalla stipula del contratto di mutuo, una succinta breve relazione atta a consentire il controllo della persistenza delle condizioni di legge e di contratto e precipuamente dell’andamento dei lavori nonché della manutenzione delle opere finanziate e del mantenimento della destinazione ad uso sportivo dell’impianto. La mancanza di aggiornate notizie in ordine a tali circostanze indurrà l’ISTITUTO FINANZIATORE ad attivare – ove ne ricorrano le condizioni – le procedure di legge e di contratto relative alla sospensione o revoca del contributo negli interessi nonché alla risoluzione del contratto stesso.
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