Condizioni particolari sulla proprietà intellettuale, sull’utilizzo e sulla riservatezza del Software Clausole campione

Condizioni particolari sulla proprietà intellettuale, sull’utilizzo e sulla riservatezza del Software. 15.1 Il Servizio e tutti i suoi componenti hardware e software ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Piattaforma, il Por- tale, i Materiali Licenziati, i Software, le banche dati e qualsiasi altro materiale, documentazione, dato o informazione relativi al Servizio e tutti i relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sono di proprietà intera ed esclusiva di Vodafone e/o dei suoi danti causa che si riservano tutti i diritti. Nessun diritto di licenza sugli stessi è concesso al Cliente salvo per l’uso dei Materiali Licenziati solo per la fruizione del Servizio, subordinatamente al rispetto delle presenti Condizioni Generali. 15.2 Il Cliente si impegna ad accettare e rispettare i termini delle Licenze, che definiscono i diritti d’uso, i termini, le condizioni, i limiti d’uso dei Software nonché le responsabilità dei licenzianti dei Software. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che le Licenze, salvo se diversamente previsto nella Documentazione Tecnico-Economica, intercorrono unicamente tra il Cliente e i singoli licenzianti dei Software con esclusione di qualsiasi responsabilità di Vodafone e che l’accettazione delle Licenze costituisce condizio- ne necessaria alla fornitura dei prodotti e all’uso dei Software. 15.3 Il Cliente si impegna in ogni caso ad utilizzare i Software esclusivamente secondo le modalità indicate nelle relative Licenze e nel presente Contratto ed esclusivamente per fruire del Servizio. Ferma restando la generalità della riserva dei diritti di cui al precedente articolo e quanto previsto dalle licenze, e in particolare quelle Open Source, è fatto espresso divieto al Cliente di: - copiare o riprodurre i Software in tutto o in parte; - modificare, adattare, tradurre, transcodificare, decompilare e disassemblare il Software in tutto o in parte, o di altrimenti sottoporre i Software ad altri processi di analisi del loro codice e della loro struttura logica (c.d. “reverse engineering”), fatto salvo quanto espressa- mente previsto da norme inderogabili di legge; - cedere, prestare, locare, noleggiare, sublicenziare, vendere, distribuire, mettere a disposizione o altrimenti trasferire i Software, in tutto o in parte, a terzi o consentirne l’uso da parte di terzi; - rimuovere o in qualsiasi modo cancellare dai Software qualsiasi marchio, nome commerciale, indicazione di copyright o altra nota- zione di riserva di diritti ivi apposta o contenuta, che il Cliente è tenuto a riprodurre su eventuali...
Condizioni particolari sulla proprietà intellettuale, sull’utilizzo e sulla riservatezza del Software. 00.0.Xx Servizio e tutte le sue componenti hardware e software ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Piattaforma, i Materiali Licenziati, le banche dati e qualsiasi altro materiale, documentazione, dato o informazione relativi al Servizio e tutti i relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sono di proprietà intera ed esclusiva di Telecom e/o dei suoi danti causa che si riservano tutti i diritti. Nessun diritto di licenza sugli stessi è concesso al Richiedente salvo per l’uso del Materiali Licenziati solo per la fruizione del Servizio, subordinatamente al rispetto delle presenti Condizioni Generali.
Condizioni particolari sulla proprietà intellettuale, sull’utilizzo e sulla riservatezza del Software. 15.1 Fatto salvo quanto diversamente definito nell’Offerta ovvero nella Richiesta di Abbonamento al Servizio, il Cliente potrà richiedere a Kynesia S.r.l., a fronte del corrispettivo determinato nell’Offerta, la fornitura di software, di pacchetti applicativi e di supporti informatici. In tali casi, il software, i pacchetti ed i programmi applicativi, gli accessi a banche dati e quant’altro connesso alla fornitura stessa compreso il manuale d’uso e qualsiasi altro strumento accessorio consegnato al Cliente, rimarrà di esclusiva titolarità di Kynesia S.r.l. e/o dei suoi fornitori. E’ pertanto fatto espresso divieto al Cliente di riprodurre e/o di duplicare ovvero consentire la riproduzione e/o la duplica- zione in tutto o parte del contenuto del software, dei pacchetti e dei programmi applicativi, del manuale d’uso e di qualsiasi altro stampato di carattere accessorio al fine di cederli o concederli a terzi a qualsiasi titolo, anche gratuito o comunque di consentirne il loro utilizzo. 15.2 Il Cliente riconosce qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e industriale afferente o comunque connesso al contenuto, alla denominazione, all’oggetto del Servizio, ovvero alla fornitura del software necessario per il Servizio, dei supporti, delle banche dati e di quant’altro connesso alla fornitura dello stesso.
Condizioni particolari sulla proprietà intellettuale, sull’utilizzo e sulla riservatezza del Software v.08092020 Il Servizio e tutti i suoi componenti hardware e software ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Piattaforma, i Materiali Licenziati, i Software, le banche dati e qualsiasi altro materiale, documentazione, dato o informazione relativi al Servizio e tutti i relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sono di proprietà intera ed esclusiva di Belinked e/o dei suoi danti causa che si riservano tutti i diritti. Nessun diritto di licenza sugli stessi è concesso

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  • Fatturazione e pagamenti In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data suddetta, questa Azienda non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Le fatture elettroniche dovranno fare riferimento ai seguenti codici: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda UFYQP8 Uff_eFatturaPA Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare: 1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) 2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 3. Totale documento 4. Codice fiscale del cedente 5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Impresa non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute dall’Azienda per inadempienze contrattuali. L’Azienda non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Impresa. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 comma 3 del D. Lgs. 163/06.