Condizioni per il conferimento degli incarichi. 1. L’affidamento degli incarichi di cui all’articolo 1 è possibile per soddisfare esigenze cui l’Università non può far fronte con personale in servizio ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti: • l’oggetto della prestazione, che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione; • l’Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno ed in particolare che le prestazioni da svolgere non possano essere svolte dal personale dipendente per inesistenza delle specifiche competenze professionali e/o per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro; • gli incarichi devono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per soddisfare esigenze di natura temporanea per lo svolgimento di prestazioni altamente qualificate; • devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione; 2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nel caso di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare l’esperienza maturata nel settore. 3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
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Condizioni per il conferimento degli incarichi. 1. L’affidamento degli incarichi di cui all’articolo 1 è possibile per soddisfare esigenze cui l’Università non può far fronte con personale in servizio ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti: • l’oggetto della prestazione, che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione; • l’Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno ed in particolare che le prestazioni da svolgere non possano essere svolte dal personale dipendente per inesistenza delle specifiche competenze professionali e/o per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro; • gli incarichi devono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per soddisfare esigenze di natura temporanea per lo svolgimento di prestazioni altamente qualificate; • devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nel caso di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicaartigianali, ferma restando la necessità di accertare l’esperienza maturata nel settore.
3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
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Condizioni per il conferimento degli incarichi. 1. L’affidamento degli incarichi di cui all’articolo 1 è possibile per soddisfare esigenze cui l’Università l’Istituto non può far fronte con personale in servizio ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti: • l’oggetto della prestazione, che il collaboratore collaboratore/professionista è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione; • l’Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno ed in particolare che le prestazioni da svolgere non possano essere svolte dal personale dipendente per inesistenza delle specifiche competenze professionali e/o per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro; • gli incarichi devono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria universitaria, ovvero iscritti ad ordini professionali, per soddisfare esigenze di natura temporanea per lo svolgimento di prestazioni altamente qualificate; • devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
2. ; Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nel in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’artedell'arte, dello spettacolo o spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare l’esperienza la maturata esperienza nel settore.
32. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
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Condizioni per il conferimento degli incarichi. 1. L’affidamento degli Gli incarichi di lavoro autonomo di cui all’articolo all’art. 1 è possibile per soddisfare esigenze cui l’Università non può far fronte con personale in servizio ed è ammesso vengono conferiti esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti: • l’oggetto - quando non sia possibile avvalersi delle prestazioni ordinarie e straordinarie del personale interno; - quando l’attività da svolgere richieda conoscenze altamente qualificate ed eccedenti quelle del personale interno; - quando l’esigenza sia di natura temporanea e siano predeterminati durata, luogo, oggetto e compenso.
2. In considerazione della prestazionenatura temporanea delle prestazioni di lavoro autonomo di cui all’art. 1 che devono rispondere ad esigenze contingenti e straordinarie, non è consentita la reiterazione di contratti aventi ad oggetto le medesime attività.
3. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni possono essere conferiti solo incarichi previo rilascio di nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 165/01 [7]. - PROCEDURA DI CONFERIMENTO – Art. 6
1. L’attivazione del procedimento volto al conferimento degli incarichi compete alla singola struttura, come individuata all’articolo 1.
2. Allo scopo di effettuare una verifica preliminare in ordine all’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale dipendente dell’Università, il responsabile della struttura deve pubblicare nella Intranet di Ateneo (xxxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx0), per un periodo non inferiore a sette giorni, oltre a diffonderlo tramite infonews, un avviso di richiesta di collaborazione diretto al personale dipendente dell’Ateneo, indicando la professionalità e la durata dell’attività richiesta, che dovrà essere svolta in orario di servizio e senza compensi aggiuntivi.
3. Entro il collaboratore termine fissato dal bando interno, il personale dipendente appartenente a categoria corrispondente – per grado di autonomia e di responsabilità - alle attività oggetto della prestazione da svolgere, potrà far pervenire al responsabile della struttura proponente la propria candidatura corredata da curriculum vitae e dal parere favorevole del responsabile della struttura di appartenenza, pena l’esclusione. Non è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazioneconsentita l’attribuzione di mansioni superiori al di fuori dei casi disciplinati dall’art. 52 del D.Lgs. 165/01 [8] e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente [9].
4. La Commissione giudicatrice, ad obiettivi e progetti specifici e determinati deve risultare coerente appositamente costituita per l’intera procedura, dovrà essere composta da almeno tre componenti esperti nella materia. Non possono fare parte della commissione, anche con le esigenze compiti di funzionalità dell’Amministrazione; • l’Amministrazione deve aver preliminarmente accertato segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale. Nel caso in cui la Commissione giudicatrice accerti l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno ed in particolare che le prestazioni da svolgere non possano essere svolte dal personale dipendente per inesistenza delle specifiche competenze professionali e/o per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro; • gli incarichi devono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per soddisfare esigenze di natura temporanea per lo svolgimento di prestazioni altamente qualificate; • devono essere preventivamente determinati durataall’interno dell’Ateneo, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nel caso di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare l’esperienza maturata nel settore.
3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa struttura può attivare la procedura per il dirigente che ha stipulato i contratticonferimento dell’incarico esterno.
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Samples: Regolamento Per Il Conferimento Di Incarichi Esterni Di Lavoro Autonomo