Common use of Congedi dei genitori Clause in Contracts

Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 e 28 del d.lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2, e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 artt. 16, 17 e 28 del d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano spetta l’intera retribuzione fissa mensiledi cui all’art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni), inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto previsto, per ciascun figlio, dall’art. 32, comma 1, 1 del d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio nonché della maturazione della tredicesima mensilità e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2, 2 e fino al terzo anno di vita del bambinobambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 32. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’artIl presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 32, comma 1-bis, 45 (Congedi dei genitori) del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 CCNL del medesimo articolo 3221 maggio 2018.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 artt. 16, 17 e 28 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice dirigente o al lavoratore dirigente spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturatimaturati e la R.I.A. ove in godimento, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7, comma 5, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendentedirigente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, 1 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2, 2 e fino al terzo anno di vita del bambinobambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 32. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001151/2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 artt. 16, 17, 27 bis e 28 del d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano spetta l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità la retribuzione di posizione organizzativaprevista per gli incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, 1 del d.lgsD. Lgs. n. 151 del 20012001 e ssmmii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e genitori, sono fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2, 2 e fino al terzo anno di vita di ciascun bambino (congedo per la malattia del bambinofiglio), nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, L. n. 228228/2012, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part- time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 ogni caso, fruibili per meno di un’ora e 2 non riducono le ferie. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 43 del medesimo articolo 32CCNL 21.05. 2018.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente di cui all’art. 1, comma 1, si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsd. lgs. n. 151 del 2001, come modificato 151/2001 e integrato dalle successive disposizioni di leggemodificazioni ed integrazioni, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 artt. 16, 17 e 28 28, del d.lgsd. lgs. n. 151 del 2001151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima mensilità ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse maturati e ricorrenti, compresa l’indennità la retribuzione di posizione organizzativaposizione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed quella di risultato nella misura in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salutecui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgsd. lgs. n. 151 del 2001151/2001, per le lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, paternità di cui al comma 2, 2 e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgsd. lgs. n. 151 del 2001151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al indicate nel comma 3. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’art. 32 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 151 del 2001151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domandacomunicazione, con la indicazione l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’artAl personale rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall’art. 32, comma 1-bis, 56 del D. Lgsd. lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsd. lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolomodificazioni ed integrazioni. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria per congedo per di maternità o paternità, ai sensi degli artt. 16 e per paternità di cui agli articoli 16,17 17, commi 1 e 28 2 del d.lgsd. lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del citato decreto legislativo, spetta l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei inclusa la retribuzione di tredicesima ove maturatiposizione, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità nonchè quella di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed risultato nella misura in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salutecui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 3. In caso di parto prematuro, al lavoratore o alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternità o paternità non goduti prima della data presunta del parto. 4. Nell’ambito del periodo di congedo parentale previsto dall’artdi cui all’art. 32, comma 1, del d.lgsd. lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione, nonché quella di risultato, nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 45. Successivamente al congedo per maternità o periodo di paternità, astensione di cui al comma 2, 2 e fino al compimento del terzo anno di vita del bambinovita, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgsd. lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni riconosciuti, per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitoridi età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità di cui al indicate nel comma 34. 56. I periodi di assenza di cui ai commi 3 4 e 45, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 67. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’artdi cui all’art. 32 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domandacomunicazione, con la indicazione l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel purché sia assicurato comunque il rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 78. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6precedente comma, la domanda comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 89. In attuazione delle previsioni Ferma restando l’applicazione dell’art. 32, comma 1-bis, 7 del D. Lgsd. lgs. n. 151/2001151 del 2001, inserito dall'artqualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’Amministrazione provvede, con il consenso dell’interessata, al temporaneo conferimento, nell’ambito di quelle disponibili, di funzioni dirigenziali che comportino minor aggravio psicofisico. 10. 1Al dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, comma 339, lett. a), si applica quanto previsto dall’articolo 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 53 del medesimo articolo 322000.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 artt. 16, 17 e 28 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità d’incarico di posizione organizzativacui all’art. 20, comma 3, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, 1 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2, 2 e fino al terzo anno di vita del bambinobambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 32. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 artt. 16, 17 e 28 del d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano spetta l’intera retribuzione fissa mensiledi cui all’art. …., comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni), inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto previsto, per ciascun figlio, dall’art. 32, comma 1, 1 del d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio nonché della maturazione della tredicesima mensilità e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2, 2 e fino al terzo anno di vita del bambinobambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 32. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’artIl presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 32, comma 1-bis, 45 (Congedi dei genitori) del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 CCNL del medesimo articolo 3221 maggio 2018.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 artt. 16 e 28 17 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità la retribuzione di posizione organizzativaprevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, 1 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2, 2 e fino al terzo anno di vita del bambinobambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di leggemodificazioni ed integrazioni, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 artt. 16, 17 e 28 28, del d.lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei inclusa la retribuzione di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativaposizione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed quella di risultato nella misura in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salutecui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, paternità di cui al comma 2, 2 e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al indicate nel comma 3. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’art. 32 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domandacomunicazione, con la indicazione l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’artAl dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali si applica quanto previsto dall’art. 32, comma 1-bis, 56 del D. Lgsd.lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsD.Lgs 151/2001 (T.U. di cui all’art. 15 della legge n. 151 del 200153/2000) che riunisce e coordina le disposizioni previste dalla legge n.1204/1971, come modificato modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolon.53/2000. 2. Nel periodo di congedo per maternità astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e per paternità di cui agli articoli 16,17 e 28 17 del d.lgs. n. 151 del 2001D. Lgs n.151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del D. Lgs n.151/2001, spetta l’intera retribuzione fissa mensilemensile relativa alle voci retributive indicate dalla lettera a) alla lettera j) nell’art. 61, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salutecomma 1. 3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D. Lgs n. 151/2001. 4. Nell’ambito del congedo parentale periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. n. 151 del 2001D. Lgs n.151/2001 , per le lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e giorni di assenza fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal la disciplina del comma 2. 45. Successivamente al congedo per maternità o periodo di paternità, astensione di cui al comma 2, 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 47, del d.lgs. D. Lgs n. 151 del 2001151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al indicate nello stesso comma 3. 56. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 3 4 e 45, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 67. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’artdi cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 200132, comma 1, della D. Lgs n.151/2001 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel purché sia assicurato comunque il rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 78. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 67, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ventiquattro ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 89. In attuazione delle previsioni dell’artcaso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 32, comma 1-bis, 39 del D. LgsLgs 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, 39 possono essere utilizzate anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32dal padre.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. nella legge n. 151 del 20011204/1971, come modificato modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e integrato n. 53/2000. Nel testo il richiamo delle disposizioni della legge n. 1204/1971 va, pertanto, inteso comprensivo di tutte le modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolocitate leggi sopravvenute. 2. Oltre a quanto previsto dalle leggi di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue: a) Nel periodo di congedo per maternità astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 4 e per paternità di cui agli articoli 16,17 e 28 del d.lgs. n. 151 del 20015 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 6 bis della legge n. 903/1977, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima cui alle voci previste dall’art. 32 del CCNL del 7 aprile 1999, alle lettere da a) a d) e per le lettere e) ed i), ove maturatispettanti, le voci tenuto conto delle modifiche apportate dall’art. 10 del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativaCCNL relativo al II biennio economico 2000-2001, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti le quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la saluteintegrativa. 3b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. c) Nell’ambito del congedo parentale periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 32dall’art.7, comma 1, del d.lgslett. n. 151 del 2001a) della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4servizio. Successivamente al congedo per maternità o di paternitàPer tale assenza spetta l’intera retribuzione, di cui alla lettera a) del presente comma. d) Successivamente al comma 2, periodo di astensione di cui alla lettera a) e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 20017, comma 4 della legge n.1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3indicate nella stessa lettera c). 5. e) I periodi di assenza di cui ai commi 3 alle lettere c) e 4d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’artdi cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 20017, comma 1, della legge n.1204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel purché sia assicurato comunque il rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8h) In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. In attuazione delle previsioni 10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre. 3. Ferma restando l’applicazione dell’art. 323 della Legge 1204/1971, comma 1qualora durante il periodo della gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività – nell’ambito di quelle disponibili – che comportino minor aggravio psicofisico. 4. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 25 del CCNL del 1 settembre 1995, come integrata dall’art. 7 del CCNL integrativo 1994-bis, 1997 del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 3222 maggio 1997.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. nella legge n. 151 del 20011204/1971, come modificato modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e integrato n. 53/2000. Nel testo il richiamo delle disposizioni della legge n. 1204/1971 va, pertanto, inteso comprensivo di tutte le modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolocitate leggi sopravvenute. 2. Nel Oltre a quanto previsto dalle leggi di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue: a) nel periodo di congedo per maternità astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e per paternità di cui agli articoli 16,17 e 28 del d.lgs. 5 della legge n. 151 del 20011204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6-bis della legge n. 903/1977, spettano l’intera l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima cui alle voci previste dall'art. 32 del CCNL del 7 aprile 1999, alle lettere da a) a d) e per le lettere e) ed i), ove maturatispettanti, le voci tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 10 del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativaCCNL relativo al II biennio economico 2000-2001, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti le quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa integrativa; b) in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo il periodo ante-parto, qualora non fruito a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del dipendente, con esclusione dei compensi per bambino; c) nell'àmbito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3previsto dall'art. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 327, comma 1, del d.lgs. lettera a), della legge n. 151 del 20011204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4servizio. Successivamente al congedo per maternità o di paternitàPer tale assenza spetta l'intera retribuzione, di cui alla lettera a) del presente comma; d) successivamente al comma 2, periodo di astensione di cui alla lettera a) e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’artdall'art. 47 del d.lgs. 7, comma 4, della legge n. 151 del 20011204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3.indicate nella stessa lettera c); 5. I e) i periodi di assenza di cui ai commi 3 alle lettere c) e 4d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.; 6. Ai f) ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’artdi cui all'art. 32 del d.lgs. 7, comma 1, della legge n. 151 del 20011204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio all'ufficio di appartenenza, almeno cinque appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel purché sia assicurato comunque il rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione.; 7. In g) in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro; h) in caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre. 83. In attuazione delle previsioni dell’artFerma restando l'applicazione dell'art. 323 della legge n. 1204/1971, comma 1qualora durante il periodo della gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività - nell'àmbito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psico-bisfisico. 4. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell'art. 25 del CCNL del 1º settembre 1995, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito come integrata dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 7 del medesimo articolo 32CCNL integrativo 1994-1997 del 22 maggio 1997.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsd. lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolomodificazioni ed integrazioni. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria per congedo per di maternità o paternità, ai sensi degli artt. 16 e per paternità di cui agli articoli 16,17 17, commi 1 e 28 2 del d.lgsd. lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del citato decreto legislativo (congedo di paternità), spetta l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei inclusa la retribuzione di tredicesima ove maturatiposizione, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità nonchè quella di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed risultato nella misura in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salutecui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 3. In caso di parto prematuro, al lavoratore o alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternità o paternità non goduti prima della data presunta del parto. 4. Nell’ambito del periodo di congedo parentale previsto dall’artdi cui all’art. 32, comma 1, del d.lgsd. lgs. n. 151 del 20012001 (congedo parentale), per le lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione, nonché quella di risultato, nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 45. Successivamente al congedo per maternità o periodo di paternità, astensione di cui al comma 2, 2 e fino al compimento del terzo anno di vita del bambinovita, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgsd. lgs. n. 151 del 20012001 (congedo per la malattia del figlio), alle lavoratrici madri ed ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni riconosciuti, per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitoridi età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità di cui al indicate nel comma 34. 56. I periodi di assenza di cui ai commi 3 4 e 45, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 67. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’artdi cui all’art. 32 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domandacomunicazione, con la indicazione l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel purché sia assicurato comunque il rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 78. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 67, la domanda comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 89. In attuazione delle previsioni Ferma restando l’applicazione dell’art. 327 del d. lgs. n. 151 del 2001, comma 1-bisqualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’ente o agenzia provvede, con il consenso dell’interessata, al temporaneo conferimento, nell’ambito di quelle disponibili, di funzioni dirigenziali che comportino minor aggravio psicofisico. 10. Al dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall’art. 56 del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lettArt. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.27‌

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente Ai lavoratori si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del decreto legislativo 26 marzo 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di leggen. 151, con nonché le specificazioni di cui al specifiche previsioni contenute nel presente articolo. 2. Il X.Xxx.151/2001 trova altresì applicazione per quanto riguarda le tutele a favore dei genitori, anche adottivi, con figli portatori di handicap gravi. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. 4. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 e 28 astensione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensilelavoratore, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, nell'ipotesi di cui al comma 2all'articolo 28 dello stesso X.Xxx. 151/2001, e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3spetta l'intera retribuzione globale. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’artdi cui all'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione l'indicazione della durata, all’ufficio all'ente di appartenenza, appartenenza almeno cinque quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel purché sia assicurato comunque il rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione. 76. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6precedente comma, la domanda può essere presentata entro le quarantotto 48 ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 87. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228caso di parto plurimo, i genitori lavoratoriperiodi di riposo di cui all'articolo 39 del D.Lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate, in alternativa, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32dal padre.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si Ai segretari comunali e provinciali applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e della paternità n.53/2000, nonché le specifiche previsioni contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo per maternità e per paternità obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di cui agli articoli 16,17 e 28 effettivo rientro a casa del d.lgsfiglio. 4. n. 151 del 2001Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art.4 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.6 bis della legge n.903/1977, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità la retribuzione di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed e quella di risultato nella misura in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salutecui l’attività svolta risulti comunque valutabile. 35. Nell’ambito del congedo parentale periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32dall’art.7, comma 1, del d.lgslett. n. 151 del 2001a), della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile. 46. Successivamente al congedo per maternità o periodo di paternità, astensione di cui al comma 2, 4 e fino al terzo anno di vita del bambinoanno, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001dall’art.7, comma 4, della legge n.1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 35. 57. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 3 5 e 46, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 68. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001di cui all’art.7, comma 1, della legge n.1204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio all’ente di appartenenza, o all’Agenzia nazionale o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997, almeno cinque quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel purché sia assicurato comunque il rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 79. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 68, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), 00.Xx caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art.10 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art.10 possono essere utilizzate anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32dal padre.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 artt. 16, 17 e 28 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità la retribuzione di posizione organizzativaprevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, 1 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2, 2 e fino al terzo anno di vita del bambinobambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsD.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di leggen.151, con nonché le specificazioni di cui al specifiche previsioni contenute nel presente articolo. 2. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. 3. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 e 28 astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.28 dello stesso D. Lgs. n. 151/2001, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità la retribuzione di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed e quella di risultato nella misura in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salutecui l’attività svolta risulti comunque valutabile. 34. Nell’ambito del congedo parentale periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a), del d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile. 45. Successivamente al congedo per maternità o periodo di paternità, astensione di cui al comma 2, 4 e fino al terzo anno di vita del bambinoanno, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 34. 56. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 3 4 e 45, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 67. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’artdi cui all’art. 32 32, comma 1, del d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio all’ente di appartenenza, appartenenza almeno cinque quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel purché sia assicurato comunque il rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 78. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 67, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 89. In attuazione delle previsioni dell’artcaso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’art. 32, comma 1-bis, 39 del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, 39 possono essere utilizzate anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32dal padre.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità maternita' e della paternità paternita' contenute nel d.lgs. decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternità maternita' e per paternità paternita' di cui agli articoli 16,17 16, 17 e 28 del d.lgs. decreto legislativo n. 151 del 2001, alla lavoratrice dirigente o al lavoratore dirigente spettano l’intera l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturatimaturati e la R.I.A. ove in godimento, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché nonche' i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) ed in relazione all’effettivo all'effettivo apporto partecipativo del dipendentedirigente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito Nell'ambito del congedo parentale previsto dall’artdall'art. 32, comma 1, 1 del d.lgs. decreto legislativo n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità maternita' o di paternitàpaternita', di cui al comma 2, 2 e fino al terzo anno di vita del bambinobambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’artdall'art. 47 del d.lgs. decreto legislativo n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità modalita' di cui al comma 32. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’artdell'art. 32 del d.lgs. decreto legislativo n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio all'ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio dell'invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 artt. 16 e 28 17 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità la retribuzione di posizione organizzativaprevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, 1 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2, 2 e fino al terzo anno di vita del bambinobambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001151/2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 artt. 16, 17 e 28 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità la retribuzione di posizione organizzativaprevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, 1 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2, 2 e fino al terzo anno di vita di ciascun bambino (congedo per la malattia del bambinofiglio), nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, L. n. 228228/2012, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 ogni caso, fruibili per meno di un’ora e 2 non riducono le ferie. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 43 del medesimo articolo 32CCNL 21.05. 2018.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001nella legge n.1204/1971, come modificato modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolon.53/2000. 2. Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000. 3. Nel periodo di congedo per maternità astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e per paternità di cui agli articoli 16,17 e 28 del d.lgs. n. 151 del 20015 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore spettano lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 6 bis della legge n.903/1977, spetta l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei mensile nonché le quote di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità che competono nei casi di posizione organizzativamalattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendentela disciplina dell’art. 24, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiatecomma 7, pericolose o dannose per la salutelett. a), secondo periodo. 34. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposto di cui all’art. 10 della legge n. 1204/1971. 5. Nell’ambito del congedo parentale periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 327, comma 1, del d.lgslett. n. 151 del 2001a) della legge n.1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 46. Successivamente al congedo per maternità o periodo di paternità, astensione di cui al comma 2, 3 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. 7, comma 4 della legge n. 151 del 20011204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al indicate nello stesso comma 3. 57. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 3 5 e 46, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 68. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’artdi cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 20017, comma 1, della legge n.1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel purché sia assicurato comunque il rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 79. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 68, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ventiquattro ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’art00.Xx caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32dal padre.

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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001

Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente Ai lavoratori si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del decreto legislativo 26 marzo 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di leggen. 151, con nonché le specificazioni di cui al specifiche previsioni contenute nel presente articolo. 2. Il X.Xxx. 151/2001 trova altresì applicazione per quanto riguarda le tutele a favore dei genitori, anche adottivi, con figli portatori di handicap gravi. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. 4. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 e 28 astensione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensilelavoratore, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, nell'ipotesi di cui al comma 2all'articolo 28 dello stesso X.Xxx. 151/2001, e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3spetta l'intera retribuzione globale. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’artdi cui all'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione l'indicazione della durata, all’ufficio all'ente di appartenenza, appartenenza almeno cinque quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel purché sia assicurato comunque il rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione. 76. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6precedente comma, la domanda può essere presentata entro le quarantotto 48 ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 87. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228caso di parto plurimo, i genitori lavoratoriperiodi di riposo di cui all'articolo 39 del D.Lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate, in alternativa, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32dal padre.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni contenute nel testo unico approvato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 pater- nità, fatte salve le disposizioni più favorevoli del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolocontratto. 2. Nel Oltre a quanto previsto dal citato decreto legislativo, ai fini del trattamento economico le parti concor- dano quanto segue: a) nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici o ai lavoratori, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del citato decreto legisla- tivo, spetta la retribuzione fondamentale, la retribuzione di posizione fissa e variabile e la retribuzione di risultato; b) in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di de- genza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio, xxxxxx- xxxxx, previa la presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del re- stante periodo di congedo per maternità obbligatorio post-parto e per paternità del periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di cui agli articoli 16,17 e 28 effettivo rientro a casa del d.lgs. n. 151 bambino; c) nell’ambito del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei periodo di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per astensione facoltativa dal lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. decreto le- gislativo 26 marzo 2001, n. 151 del 2001151, per le lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, per anno solare e, comunque, nei limiti previsti dal citato art. 32 del decreto legislativo n. 151/01, non riducono le ferie, ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione mensile; 4. Successivamente d) successivamente al congedo per maternità o periodo di paternità, astensione di cui alla lett. a) e sino al comma 2, e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. citato decreto legislativo n. 151 del 2001151/01, alle lavoratrici madri ed in alter- nativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni riconosciuti, per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitoridi età del bambino, cinque giorni di assenza retribuita retri- buita secondo le modalità di cui al comma 3.indicate nella stessa lettera c) del presente comma; 5. I e) i periodi di assenza di cui ai commi 3 alle lettere c) e 4d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore lavo- ratore o della lavoratrice.; 6. Ai f) ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro di cui all’art. 32, ai sensi dell’art. 32 comma 1, del d.lgs. decreto legislativo n. 151 del 2001151/01, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.; 7. In g) in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di- sciplina di cui al comma 6alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo pe- riodo di astensione dal lavoro. In casi eccezionali, imprevisti ed imprevedibili, la documentazione giustificativa può essere sostituita da autocertificazione; h) in caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del decreto legislativo n. 151/01 sono rad- doppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre. 83. In attuazione delle previsioni Ferma restando l’applicazione dell’art. 327 del decreto legislativo n. 151/01, comma 1-bisqualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situa- zione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, del D. Lgs. n. 151/2001l’Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività, inserito dall'art. 1nell’ambito di quelle disponibili, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32comportino minor aggravio psicofisico.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni contenute nel testo unico approvato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 paternità, fatte salve le disposizioni più favorevoli del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolocontratto. 2. Nel Oltre a quanto previsto dal citato decreto legislativo, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue: a) nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17 commi 1 e 2 del decreto legislativo 26/03/2001, n. 151 alle lavoratrici o ai lavoratori, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del citato decreto legislativo spetta la retribuzione fondamentale, la retribuzione di posizione fissa e variabile e la retribuzione di risultato; b) in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo per maternità obbligatorio post- parto e per paternità del periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di cui agli articoli 16,17 e 28 effettivo rientro a casa del d.lgs. n. 151 bambino; c) nell'ambito del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei periodo di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per astensione facoltativa dal lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’artdall'art. 32, comma 1, del d.lgsD.lgs. del 26.3.2001, n. 151 del 2001151, per le lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, per anno solare e, comunque, nei limiti previsti dal citato art. 32 d.lgs.n. 151/01, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione mensile; 4. Successivamente d) successivamente al congedo per maternità o periodo di paternità, astensione di cui alla lett. a) e sino al comma 2, e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’artdall'art. 47 del citato d.lgs. n. 151 del 2001151/01, alle lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni riconosciuti, per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitoridi età del bambino, cinque giorni di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3.indicate nella stessa lettera c) del presente comma; 5. I e) i periodi di assenza di cui ai commi 3 alle lettere c) e 4d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.; 6. Ai f) ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro di cui all'art. 32, ai sensi dell’art. 32 comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001n.151/01, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio all'ufficio di appartenenza, almeno cinque appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione.; 7. In g) in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, alla lettera f) la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. In casi eccezionali, imprevisti ed imprevedibili, la documentazione giustificativa può essere sostituita da autocertificazione; h) in caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 151/01 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre. 83. In attuazione delle previsioni dell’artFerma restando l'applicazione dell'art. 32, comma 1-bis, 7 del D. Lgsd.lgs. n. 151/2001151/01, inserito dall'art. 1qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, comma 339l'Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività, lett. a)nell'ambito di quelle disponibili, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32comportino minor aggravio psicofisico.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001nella legge n.1204/1971, come modificato modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolon.53/2000. 2. Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000. 3. Nel periodo di congedo per maternità astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e per paternità di cui agli articoli 16,17 e 28 del d.lgs. n. 151 del 20015 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore spettano lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 6 bis della legge n.903/1977, spetta l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei mensile nonché le quote di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento salario accessorio fisse e ricorrentiricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post- ricovero, compresa l’indennità secondo la disciplina di posizione organizzativacui all’art. 21 c. 7, nonché i premi correlati alla performance lett. a), secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo periodo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la saluteCCNL 6/7/1995. 34. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge n. 1204/1971. 5. Nell’ambito del congedo parentale periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 327, comma 1, del d.lgslett. a) della legge n. 151 del 20011204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 46. Successivamente al congedo per maternità o periodo di paternità, astensione di cui al comma 2, 3 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. 7, comma 4 della legge n. 151 del 20011204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al indicate nello stesso comma 3. 57. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 3 5 e 46, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 68. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’artdi cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 20017, comma 1, della legge n.1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel purché sia assicurato comunque il rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 79. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 68, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 810. In attuazione delle previsioni dell’artcaso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 3210 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre. 11. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 19, comma 1-bis, 8 del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 CCNL del medesimo articolo 326.7.1995.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente Ai professionisti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsD. Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di leggemodificazioni ed integrazioni, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 artt. 16, 17 e 28 28, del d.lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei nonché quella di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed risultato nella misura in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salutecui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, paternità di cui al comma 2, 2 e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al indicate nel comma 3. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’art. 32 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domandacomunicazione, con la indicazione l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’artAl professionista rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall’art. 32, comma 1-bis, 56 del D. LgsD.Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente Ai lavoratori si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del decreto legislativo 26 marzo 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di leggen. 151, con nonché le specificazioni di cui al specifiche previsioni contenute nel presente articolo. 2. Il X.Xxx. 151/2001 trova altresì applicazione per quanto riguarda le tutele a favore dei genitori, anche adottivi, con figli portatori di handicap gravi. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di richiedere la sospensione del congedo per un periodo di tre mesi e di godere del congedo non fruito dalla data di dimissione del bambino. 4. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 e 28 astensione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 28 dello stesso X.Xxx. 151/2001, spetta una indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione fissa mensile, inclusi e le altre indennità come previsto dagli art. 22 e 23 D.Lgs 151/2001. Per i ratei periodi di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2, all’art 32 D.Lgs 151/2001 le indennità sono quelle indicate ai successivi art. 33 e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 334. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’artdi cui all'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione l'indicazione dell’inizio e della duratafine del periodo di congedo, all’ufficio all'Azienda di appartenenza, appartenenza almeno cinque quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di con pec o con raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel purché sia assicurato comunque il rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione. 76. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6precedente comma, la domanda può essere presentata entro le quarantotto 48 ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro 7. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del D.Lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate, in alternativa, anche dal padre. 8. In attuazione delle previsioni dell’artQualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 9. 32Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, comma 1-bisil genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del D. Lgsperiodo di congedo. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto Il termine di lavoro, sia preavviso è pari a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. 10. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 11. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva a livello aziendale. 12. Il congedo parentale potrà essere usufruito in forma giornaliera o oraria sulla base della regolamentazione definita a livello aziendale. 13. La fruizione oraria dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 80/2015 e dell’articolo 32 comma 1bis del DLgs 151/2001, per il personale in applicazione full time e in part time, è frazionabile fino al minimo di un’ora continuativa da fruire, in linea di massima, all’inizio o al termine della prestazione lavorativa prevista per la madre lavoratrice o il padre lavoratore e non può essere cumulata con permessi o riposi richiesti a qualsiasi titolo. 14. In ogni caso la somma delle disposizioni contenute ai commi 1 ore fruite nell’arco di ciascun mese dovrà corrispondere comunque a giornate intere. 15. Ai fini dell’esercizio della facoltà del frazionamento, gli interessati dovranno inoltrare all’Azienda, con un preavviso minimo definito a livello aziendale, un’apposita istanza contenente la durata del periodo richiesto e 2 del medesimo articolo 32la collocazione nella giornata.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsd. lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo151/2001. 2. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue: a) Nel periodo di congedo per maternità astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e per paternità di cui agli articoli 16,17 17, commi 1 e 28 2 del d.lgsd. lgs. n. 151 del 2001151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del citato decreto legislativo, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché l’indennità di Agenzia di cui all’art. 87 ( indennità di Agenzia) e l’indennità di posizione organizzativa di cui all’art. 28 (retribuzione di posizione e di risultato), ove spettante, e le quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa. b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed del periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. c) Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, del d. lgs. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei comprese le quote di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio salario fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. d) Successivamente al congedo per maternità o periodo di paternità, astensione di cui alla lettera a) e sino al comma 2, e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgsd. lgs. n. 151 del 2001151/2001, alle lavoratrici madri ed ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni riconosciuti, per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitoridi età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3indicate nella stessa lettera c). 5. e) I periodi di assenza di cui ai commi 3 alle lettere c) e 4d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’artdi cui all’art. 32 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel purché sia assicurato comunque il rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8h) In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. In attuazione delle previsioni 39 del d. lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre. 3. Ferma restando l’applicazione dell’art. 32, comma 1-bis, 7 del D. Lgsd. lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, comma 339, lett. a), l’Agenzia provvede al temporaneo impiego della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, medesima e con rapporto il suo consenso in altre attività -nell’ambito di lavoro, sia a tempo pieno quelle disponibili - che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32comportino minor aggravio psicofisico.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si Ai segretari comunali e provinciali applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e della paternità n.53/2000, nonché le specifiche previsioni contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000. 3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo per maternità e per paternità obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di cui agli articoli 16,17 e 28 effettivo rientro a casa del d.lgsfiglio. 4. n. 151 del 2001Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art.4 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.6 bis della legge n.903/1977, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità la retribuzione di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed e quella di risultato nella misura in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salutecui l’attività svolta risulti comunque valutabile. 35. Nell’ambito del congedo parentale periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32dall’art.7, comma 1, del d.lgslett. n. 151 del 2001a), della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile. 46. Successivamente al congedo per maternità o periodo di paternità, astensione di cui al comma 2, 4 e fino al terzo anno di vita del bambinoanno, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001dall’art.7, comma 4, della legge n.1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 35. 57. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 3 5 e 46, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 68. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001di cui all’art.7, comma 1, della legge n.1204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio all’ente di appartenenza, o all’Agenzia nazionale o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997, almeno cinque quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel purché sia assicurato comunque il rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 79. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 68, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 810. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art.10 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art.10 possono essere utilizzate anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32dal padre.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. nella legge n. 151 del 20011204/1971, come modificato modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolon. 53/2000. 2. Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000. 3. Nel periodo di congedo per maternità astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e per paternità di cui agli articoli 16,17 e 28 del d.lgs. 5 della legge n. 151 del 20011204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensilelavoratore, inclusi i ratei anche nell’ipotesi di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salutecui all’art. 34. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge n. 1204/1971. 5. Nell’ambito del congedo parentale periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 327, comma 1, del d.lgslett. a) della legge n. 151 del 20011204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e giorni di assenza fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 46. Successivamente al congedo per maternità o periodo di paternità, astensione di cui al comma 2, 3 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. 7, comma 4 della legge n. 151 del 20011204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al indicate nello stesso comma 3. 57. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 3 5 e 46, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 68. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’artdi cui all’art. 32 del d.lgs. 7, comma 1, della legge n. 151 del 20011204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel purché sia assicurato comunque il rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 79. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 68, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ventiquattro ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’art00.Xx caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32dal padre.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di leggemodificazioni ed integrazioni, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 artt. 16, 17 e 28 28, del d.lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei inclusa la retribuzione di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativaposizione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed quella di risultato nella misura in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salutecui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, paternità di cui al comma 2, 2 e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al indicate nel comma 3. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’art. 32 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domandacomunicazione, con la indicazione l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’artAl dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall’art. 32, comma 1-bis, 56 del D. LgsD.Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsd. lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolomodificazioni ed integrazioni. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria per congedo per di maternità o paternità, ai sensi degli artt. 16 e per paternità di cui agli articoli 16,17 17, commi 1 e 28 2 del d.lgsd. lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del citato decreto legislativo (congedo di paternità), spetta l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei inclusa la retribuzione di tredicesima ove maturatiposizione, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità nonchè quella di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed risultato nella misura in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salutecui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 3. In caso di parto prematuro, al lavoratore o alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternità o paternità non goduti prima della data presunta del parto. 4. Nell’ambito del periodo di congedo parentale previsto dall’artdi cui all’art. 32, comma 1, del d.lgsd. lgs. n. 151 del 20012001 (congedo parentale), per le lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione, nonché quella di risultato, nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 45. Successivamente al congedo per maternità o periodo di paternità, astensione di cui al comma 2, 2 e fino al compimento del terzo anno di vita del bambinovita, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgsd. lgs. n. 151 del 20012001 (congedo per la malattia del figlio), alle lavoratrici madri ed ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni riconosciuti, per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitoridi età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità di cui al indicate nel comma 34. 56. I periodi di assenza di cui ai commi 3 4 e 45, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 67. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’artdi cui all’art. 32 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domandacomunicazione, con la indicazione l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel purché sia assicurato comunque il rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 78. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 67, la domanda comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 89. In attuazione delle previsioni Ferma restando l’applicazione dell’art. 327 del d. lgs. n. 151 del 2001, comma 1-bisqualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’ente o agenzia provvede, con il consenso dell’interessata, al temporaneo conferimento, nell’ambito di quelle disponibili, di funzioni dirigenziali che comportino minor aggravio psicofisico. 10. Al dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall’art. 56 del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.

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Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato 151/2001 e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolomodificazioni ed integrazioni. 2. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le seguenti disposizioni: a) Nel periodo di congedo per maternità astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e per paternità di cui agli articoli 16,17 17, commi 1 e 28 2 del d.lgs. decreto legislativo n. 151 del 2001151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore lavoratore, nell'ipotesi di cui all'art. 28 del citato decreto legislativo, spetta l'intera retribuzione fondamentale, gli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente. b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano l’intera comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed del periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. c) Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001 per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei compresi gli istituti di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse retribuzione avente carattere fisso e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendentericorrente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salutesalute nonché qualsiasi altro compenso collegato all’effettivo svolgimento delle prestazioni. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. d) Successivamente al congedo per maternità o periodo di paternità, astensione di cui alla lettera a) e sino al comma 2, e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. dall'articolo 47 del d.lgs. decreto legislativo n. 151 del 2001151/2001, alle lavoratrici madri ed ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni riconosciuti, per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitoridi età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3indicate nella lettera c). 5. e) I periodi di assenza di cui ai commi 3 alle lettere c) e 4d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentaleastensione dal lavoro, ai sensi dell’art. 32 di cui all'articolo 32, comma 1, del d.lgs. decreto legislativo n. 151 del 2001151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio all'ufficio di appartenenza, almeno cinque appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel purché sia assicurato comunque il rispetto del suddetto del suddetto termine minimominimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione. 7. g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8h) Secondo quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 151/2001, in caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. In attuazione delle previsioni dell’art. 3239, comma 1-bis, del D. Lgsmedesimo decreto possono essere utilizzate anche dal padre. 3. n. 151/2001I controlli di malattia non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino. 4. Nel caso di parto plurimo, inserito dall'artciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dagli art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 201232 e 47 del Decreto Legislativo 26.3.2001, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.151

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Samples: Accordo Integrativo

Congedi dei genitori. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001151/2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 16, 17 e 28 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera l’ intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità l’ indennità di posizione organizzativaorganizzativa e la retribuzione di posizione, nonché i premi trattamenti economici correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2, e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all’ interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d.lgsD.Lgs. n. 151 del 2001151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio dell’ invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l’ inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. LgsD.Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part-time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 ogni caso, fruibili per meno di un’ora e 2 non riducono le ferie. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 44 del medesimo articolo 32c.c.n.l. 12 febbraio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Congedi dei genitori. Art. 28 Congedi dei genitori 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16, 17 e 28 del 1) Inserito nel comma 3 il riferimento a “ciascun figlio”; 2) equiparazione di una giornata di congedo ad ore 6 di congedo. 2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16,17 e 28 del d.lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. . 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. . 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2, e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3. . 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i d.lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità di posizione organizzativa e la retribuzione di posizione, nonché i trattamenti economici correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2, e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.

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Samples: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)