Congedi per gravi motivi familiari. 1) Ai sensi dell’Articolo 4 comma 2 della Legge n. 53/2000, il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal Decreto Interministeriale n. 278/2000, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’Articolo 433 del Codice Civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
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Congedi per gravi motivi familiari. 1) . Ai sensi dell’Articolo dell’art. 4 comma 2 della Legge n. 53/200053/2000 , il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivimotivi familiari, espressamente indicati dal Decreto Interministeriale n. 278/2000, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’Articolo all’art. 433 del Codice Civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
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Congedi per gravi motivi familiari. 1) . Ai sensi dell’Articolo 4 comma 2 dell’art.4 c.2 della Legge n. 53/2000n.53/2000, il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal Decreto Interministeriale n. 278/2000n.278/2000, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’Articolo 433 all’art.433 del Codice Civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
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