Common use of Congedi per la formazione continua Clause in Contracts

Congedi per la formazione continua. Al fine di migliorare le competenze e le conoscenze professionali, in conformità con gli artt.17 Legge 196/97 e 6 Legge 53/2000, le parti concordano nella necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori a percorsi formativi promossi dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché da quelli concordati dalle parti sociali, anche tramite l’Ente Bilaterale, ciò per consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito Nazionale ed Europeo. L’Ente Bilaterale Nazionale definirà i criteri e le modalità di partecipazione. In mancanza di regolamentazione si applicano le norme indicate al punto 2) del successivo articolo 23. Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per la formazione continua. Al fine di migliorare le competenze e le conoscenze professionali, in conformità con gli artt.17 Legge 196/97 artt. 17, legge n. 196/1997 e 6 Legge 6, legge n. 53/2000, le parti concordano nella necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori a percorsi formativi promossi dallo Stato, dalle Regioni regioni e dagli Enti Localienti locali, nonché da quelli concordati dalle parti sociali, anche tramite l’Ente Bilateralel'Ente bilaterale, ciò per consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito Nazionale nazionale ed Europeoeuropeo. L’Ente Bilaterale Nazionale L'Ente bilaterale nazionale definirà i criteri e le modalità di partecipazione. In mancanza di regolamentazione si applicano le norme indicate al punto 2) 2 del successivo articolo 23art. 24. Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per la formazione continua. Al fine di migliorare le competenze e le conoscenze professionali, in conformità con gli artt.17 Legge 196/97 e 6 Legge 53/2000, le parti concordano nella necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori a percorsi formativi promossi dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché da quelli concordati dalle parti sociali, anche tramite l’Ente Bilaterale, ciò per consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito Nazionale ed Europeo. L’Ente Bilaterale Nazionale definirà i criteri e le modalità di partecipazione. In mancanza di regolamentazione si applicano le norme indicate al punto 2) del successivo articolo 2324. Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per la formazione continua. Al fine di migliorare le competenze e le conoscenze professionali, in conformità con gli artt.17 Legge 196/97 e 6 Legge 53/2000, le parti concordano nella necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori a percorsi formativi promossi dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché da quelli concordati dalle parti sociali, anche tramite l’Ente l'Ente Bilaterale, ciò per consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito Nazionale ed Europeo. L’Ente L'Ente Bilaterale Nazionale definirà i criteri e le modalità di partecipazione. In mancanza di regolamentazione si applicano le norme indicate al punto 2) del successivo articolo 23. Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.articolo

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Congedi per la formazione continua. Al fine di migliorare le competenze e le conoscenze professionali, in conformità confor- mità con gli artt.17 Legge 196/97 e 6 Legge 53/2000, le parti concordano nella nel- la necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori a percorsi formativi promossi dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché da quelli concordati con- cordati dalle parti sociali, anche tramite l’Ente Bilaterale, ciò per consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito am- bito Nazionale ed Europeo. L’Ente Bilaterale Nazionale definirà i criteri e le modalità di partecipazione. In mancanza di regolamentazione si applicano le norme indicate al punto 2) del successivo articolo 2324. Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.

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Samples: Arbitration Agreement

Congedi per la formazione continua. Al fine di migliorare le competenze e le conoscenze professionali, in conformità con gli artt.17 Legge 196/97 e art. 6 Legge 53/200053/2000 e successive modifiche, le parti concordano nella necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori a percorsi formativi promossi dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché da quelli concordati dalle parti sociali, anche tramite l’Ente l'Ente Bilaterale, ciò per consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito Nazionale ed Europeo. L’Ente L'Ente Bilaterale Nazionale definirà i criteri e le modalità di partecipazione. In mancanza di regolamentazione si applicano le norme indicate al punto 2) del successivo articolo 23. Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.articolo

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Congedi per la formazione continua. Al fine di migliorare le competenze e le conoscenze professionali, in conformità con gli artt.17 artt. 17 Legge 196/97 e 6 Legge 53/2000, le parti concordano nella necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori a percorsi formativi promossi dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché da quelli concordati dalle parti sociali, anche tramite l’Ente Bilaterale, ciò per consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito Nazionale nazionale ed Europeoeuropeo. L’Ente Bilaterale Nazionale definirà i criteri e le modalità di partecipazione. In mancanza di regolamentazione si applicano le norme indicate al punto 2) del successivo articolo 23. Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.. 36

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro