CONSEGNA DEGLI IMPIANTI. [Testo da inserire per la consegna degli impianti nel caso di affidamento per il primo periodo di applicazione] 7.1 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, ovvero, se superiore, entro il termine indicativo precisato nel Bando di Gara, il Delegato consegna al Gestore gli impianti afferenti ai Comuni le cui concessioni, alla data di sottoscrizione del Contratto, risultano scadute in base alle date di scadenza indicate nel Bando di Gara. 7.2 Per le concessioni con scadenza successiva al termine di cui al comma 7.1, il Delegato consegna al Gestore i rispettivi impianti entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza. 7.3 La consegna di cui ai commi 7.1 e 7.2 può avere luogo solo dopo che il Gestore abbia provveduto al pagamento del rimborso nei confronti del precedente gestore, previsto dall’articolo 14, comma 9, e dall’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, calcolato ai sensi dell’articolo 5 DM 226/11 (Allegato 9), e, se applicabile, dopo che l’Ente Concedente abbia eseguito il pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui è applicabile l’articolo 5, comma 14, del DM 226/11. Nel caso in cui l’Ente Concedente non provveda al pagamento, il Gestore ha facoltà versare al gestore uscente il rimborso dovuto dall’Ente Concedente con diritto di successiva rivalsa nei confronti di quest’ultimo, con gli interessi di legge [Il seguente periodo deve essere inserito qualora ne ricorrano le condizioni previste dall’articolo 5, comma 16, DM 226/11 (disaccordo tra Ente Concedente e gestore uscente per la determinazione del rimborso): Per gli impianti per i quali il Bando di Gara abbia riportate le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 16, del DM 226/11, la condizione di cui al presente comma è soddisfatta con il pagamento di cui al comma 16 del predetto DM 226/11]. 7.4 Delle operazioni di consegna, svolte da soggetti incaricati dalle Parti, è redatto apposito verbale con allegato lo Stato di Consistenza eventualmente aggiornato con gli interventi successivi alla pubblicazione del Bando di Gara e con il passaggio di proprietà di porzioni di impianto dal gestore uscente all’Ente Concedente nei casi in cui risulta applicabile la devoluzione gratuita a fine concessione. Ogni verbale di consegna è sottoscritto dal Gestore e dal Delegato. 7.5 Alla data della consegna di cui al comma 7.1, decorre il periodo di cui al comma 5.1, lettera (a). *** [Testo da inserire per la consegna degli impianti nel caso di affidamento nella fase a regime] 7.1 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, ovvero, se superiore, entro il termine indicativo precisato nel Bando di Gara, il Delegato consegna al Gestore gli impianti afferenti all’Ambito. 7.2 La consegna di cui al comma 7.1 non può in ogni caso avere luogo fintanto che il Gestore non abbia provveduto al pagamento del rimborso al precedente gestore, previsto dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00 (Allegato 9). 7.3 Delle operazioni di consegna, svolte da soggetti incaricati dalle Parti, è redatto apposito verbale con allegato lo Stato di Consistenza, eventualmente aggiornato con gli interventi successivi alla pubblicazione del Bando di Gara. Il verbale di consegna è sottoscritto dal Gestore e dal Delegato nonché dal precedente gestore che vi acconsenta. 7.4 Alla data della consegna di cui al comma 7.1, decorre il periodo di cui al comma 5.1, lettera (a).
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Samples: Gas Distribution Agreement, Service Contract
CONSEGNA DEGLI IMPIANTI. [Testo da inserire per la consegna degli impianti nel caso di affidamento per il primo periodo di applicazione]
7.1 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, ovvero, se superiore, entro il termine indicativo precisato nel Bando di Gara, il Delegato consegna al Gestore gli impianti afferenti ai Comuni le cui concessioni, alla data di sottoscrizione del Contratto, risultano scadute in base alle date di scadenza indicate nel Bando di Gara.
7.2 Per le concessioni con scadenza successiva al termine di cui al comma 7.1, il Delegato consegna al Gestore i rispettivi impianti entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza.
7.3 . La consegna di cui ai commi 7.1 e 7.2 può avere luogo solo dopo che il Gestore abbia provveduto al pagamento del rimborso nei confronti del precedente gestore, previsto dall’articolo 14, comma 9, e dall’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, calcolato ai sensi dell’articolo 5 DM 226/11 (Allegato 9), e, se applicabile, dopo che l’Ente Concedente abbia eseguito il pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui è applicabile l’articolo 5, comma 14, del DM 226/11. Nel caso in cui l’Ente Concedente non provveda al pagamento, il Gestore ha facoltà di versare al gestore uscente il rimborso dovuto dall’Ente Concedente con diritto di successiva rivalsa nei confronti di quest’ultimo, con gli interessi di legge [Il seguente periodo deve essere inserito qualora ne ricorrano le condizioni previste dall’articolo 5, comma 16, DM 226/11 (disaccordo tra Ente Concedente e gestore uscente per la determinazione del rimborso): Per gli impianti per i quali il Bando di Gara Xxxx abbia riportate le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 16, del DM 226/11, la condizione di cui al presente comma è soddisfatta con il pagamento di cui al comma 16 del predetto DM 226/11].
7.4 . Delle operazioni di consegna, svolte da soggetti incaricati dalle Parti, è redatto apposito verbale con allegato lo Stato di Consistenza eventualmente aggiornato con gli interventi successivi alla pubblicazione del Bando di Gara e con il passaggio di proprietà di porzioni di impianto dal gestore uscente all’Ente Concedente nei casi in cui risulta applicabile la devoluzione gratuita a fine concessione. Ogni verbale di consegna è sottoscritto dal Gestore e dal Delegato.
7.5 Alla data della consegna di cui al comma 7.1, decorre il periodo di cui al comma 5.1, lettera (a). *** [Testo da inserire per la consegna degli impianti nel caso di affidamento nella fase a regime]
7.1 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, ovvero, se superiore, entro il termine indicativo precisato nel Bando di Gara, il Delegato consegna al Gestore gli impianti afferenti all’Ambito.
7.2 La consegna di cui al comma 7.1 non può in ogni caso avere luogo fintanto che il Gestore non abbia provveduto al pagamento del rimborso al precedente gestore, previsto dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00 (Allegato 9).
7.3 Delle operazioni di consegna, svolte da soggetti incaricati dalle Parti, è redatto apposito verbale con allegato lo Stato di Consistenza, eventualmente aggiornato con gli interventi successivi alla pubblicazione del Bando di Gara. Il verbale di consegna è sottoscritto dal Gestore e dal Delegato nonché dal precedente gestore che vi acconsenta.
7.4 Alla data della consegna di cui al comma 7.1, decorre il periodo di cui al comma 5.1, lettera (a).
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Samples: Distribution Agreement
CONSEGNA DEGLI IMPIANTI. [Testo da inserire per la consegna degli impianti nel caso di affidamento per il primo periodo di applicazione]
7.1 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, ovvero, se superiore, entro il termine indicativo precisato nel Bando di Gara, il Delegato consegna al Gestore gli impianti afferenti ai Comuni le cui concessioni, alla data di sottoscrizione del Contratto, risultano scadute in base alle date di scadenza indicate nel Bando di Gara.
7.2 Per le concessioni con scadenza successiva al termine di cui al comma 7.1, il Delegato consegna al Gestore i rispettivi impianti entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza.
7.3 La consegna di cui ai commi 7.1 e 7.2 può avere luogo solo dopo che il Gestore abbia provveduto al pagamento del rimborso nei confronti del precedente gestore, previsto dall’articolo dall'articolo 14, comma 9, e dall’articolo dall' articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, calcolato ai sensi dell’articolo dell'articolo 5 DM 226/11 (Allegato 9), e, se applicabile, dopo che l’Ente l'Ente Concedente abbia eseguito il pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui è applicabile l’articolo l'articolo 5, comma 14, del DM 226/11. Nel caso in cui l’Ente l'Ente Concedente non provveda al pagamento, il Gestore ha facoltà versare al gestore uscente il rimborso dovuto dall’Ente dall'Ente Concedente con diritto di successiva rivalsa nei confronti di quest’ultimoquest'ultimo, con gli interessi di legge [Il seguente periodo deve essere inserito qualora ne ricorrano le condizioni previste dall’articolo 5, comma 16, DM 226/11 (disaccordo tra Ente Concedente e gestore uscente per la determinazione del rimborso): legge. Per gli impianti per i quali il Bando di Gara Xxxx abbia riportate le indicazioni di cui all’articolo all' articolo 5, comma 16, del DM 226/11, la condizione di cui al presente comma è soddisfatta con il pagamento di cui al comma 16 del predetto DM 226/11].
7.4 Delle operazioni di consegna, svolte da soggetti incaricati dalle Parti, è redatto apposito verbale con allegato lo Stato di Consistenza eventualmente aggiornato con gli interventi successivi alla pubblicazione del Bando di Gara e con il passaggio di proprietà di porzioni di impianto dal gestore uscente all’Ente all'Ente Concedente nei casi in cui risulta applicabile la devoluzione gratuita a fine concessione. Ogni verbale di consegna è sottoscritto dal Gestore uscente, dal Gestore entrante e dal Delegato.
7.5 Alla data della consegna di cui al comma 7.1, decorre il periodo di cui al comma 5.1, lettera (a). *** [Testo da inserire per la consegna degli impianti nel caso di affidamento nella fase a regime]
7.1 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, ovvero, se superiore, entro il termine indicativo precisato nel Bando di Gara, il Delegato consegna al Gestore gli impianti afferenti all’Ambito.
7.2 La consegna di cui al comma 7.1 non può in ogni caso avere luogo fintanto che il Gestore non abbia provveduto al pagamento del rimborso al precedente gestore, previsto dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00 (Allegato 9).
7.3 Delle operazioni di consegna, svolte da soggetti incaricati dalle Parti, è redatto apposito verbale con allegato lo Stato di Consistenza, eventualmente aggiornato con gli interventi successivi alla pubblicazione del Bando di Gara. Il verbale di consegna è sottoscritto dal Gestore e dal Delegato nonché dal precedente gestore che vi acconsenta.
7.4 Alla data della consegna di cui al comma 7.1, decorre il periodo di cui al comma 5.1, lettera (a).
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Samples: Gas Distribution Agreement
CONSEGNA DEGLI IMPIANTI. [Testo da inserire per la consegna degli impianti nel caso di affidamento per il primo periodo di applicazione]
7.1 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, ovvero, se superiore, entro il termine indicativo precisato nel Bando di Gara, il Delegato consegna al Gestore gli impianti afferenti ai Comuni le cui concessioni, alla data di sottoscrizione del Contratto, risultano scadute in base alle date di scadenza indicate nel Bando di Gara.
7.2 Per le concessioni con scadenza successiva al termine di cui al comma 7.1, il Delegato consegna al Gestore i rispettivi impianti entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza.
7.3 La consegna di cui ai commi 7.1 e 7.2 può avere luogo solo dopo che il Gestore abbia provveduto al pagamento del rimborso nei confronti del precedente gestore, previsto dall’articolo 14, comma 9, e dall’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, calcolato ai sensi dell’articolo 5 DM D.M. 226/11 (Allegato 9), e, se applicabile, dopo che l’Ente Concedente abbia eseguito il pagamento al gestore uscente del valore di rimborso per la porzione di impianto a cui è applicabile l’articolo 5, comma 14, del DM D.M. 226/11. Nel caso in cui l’Ente Concedente non provveda al pagamento, il Gestore ha facoltà di versare al gestore uscente il rimborso dovuto dall’Ente Concedente con diritto di successiva rivalsa nei confronti di quest’ultimo, con gli interessi di legge legge. [Il seguente periodo deve essere inserito qualora ne ricorrano le condizioni previste dall’articolo 5, comma 16, DM D.M. 226/11 (disaccordo tra Ente Concedente e gestore uscente per la determinazione del rimborso): Per gli impianti per i quali il Bando di Gara abbia riportate le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 16, del DM D.M. 226/11, la condizione di cui al presente comma è soddisfatta con il pagamento di cui al comma 16 del predetto DM D.M. 226/11].
7.4 Delle operazioni di consegna, svolte da soggetti incaricati dalle Parti, è redatto apposito verbale con allegato lo Stato di Consistenza eventualmente aggiornato con gli interventi successivi alla pubblicazione del Bando di Gara e con il passaggio di proprietà di porzioni di impianto dal gestore uscente all’Ente Concedente nei casi in cui risulta applicabile la devoluzione gratuita a fine concessione. Ogni verbale di consegna è sottoscritto dal Gestore e dal Delegato.
7.5 Alla data della consegna di cui al comma 7.1, decorre il periodo di cui al comma 5.1, lettera (a). *** [Testo da inserire per la consegna degli impianti nel caso di affidamento nella fase a regime]
7.1 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, ovvero, se superiore, entro il termine indicativo precisato nel Bando di Gara, il Delegato consegna al Gestore gli impianti afferenti all’Ambito.
7.2 La consegna di cui al comma 7.1 non può in ogni caso avere luogo fintanto che il Gestore non abbia provveduto al pagamento del rimborso al precedente gestore, previsto dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00 (Allegato 9).
7.3 Delle operazioni di consegna, svolte da soggetti incaricati dalle Parti, è redatto apposito verbale con allegato lo Stato di Consistenza, eventualmente aggiornato con gli interventi successivi alla pubblicazione del Bando di Gara. Il verbale di consegna è sottoscritto dal Gestore e dal Delegato nonché dal precedente gestore che vi acconsenta.
7.4 Alla data della consegna di cui al comma 7.1, decorre il periodo di cui al comma 5.1, lettera (a).
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