Consegna dei buoni pasto Clausole campione

Consegna dei buoni pasto. Il Fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Unità Approvvigionante il numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento. La consegna dei buoni pasto sarà effettuata nei luoghi indicati nella Richiesta stessa. Sarà cura dell’Unità Approvvigionante comunicare al Fornitore in tempo utile eventuali variazioni di destinazione. La consegna dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l’applicazione delle penali previste dal Capitolo 8: - entro 6 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta, - nel caso di Richieste di Approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi, i 6 giorni lavorativi di cui al punto precedente, decorrono dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore. Si precisa che detti buoni dovranno essere inviati con le modalità descritte al successivo capitolo “Caratteristiche dei Buoni pasto”.
Consegna dei buoni pasto. Il Fornitore provvederà a consegnare all’Amministrazione il numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di approvvigionamento. La consegna dei Buoni pasto sarà effettuata nei luoghi indicati nella Richiesta di approvvigionamento stessa. La consegna dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l’applicazione delle penali previste dal paragrafo 12: – in caso di prima Richiesta di approvvigionamento, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento medesima – nel caso di Richieste di approvvigionamento successive alla prima, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento stessa – nel caso di Richieste di approvvigionamento riferite a Buoni pasto xxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore. All’atto della consegna, nel caso in cui l’Amministrazione riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo dei Buoni pasto inferiore a quello richiesto, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore.
Consegna dei buoni pasto. Il Fornitore provvede a consegnare il numero dei buoni pasto indicato nella • in caso di prima Richiesta di Approvvigionamento, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta medesima (nel caso di Richiesta di Approvvigionamento avente ad oggetto Buoni pasto parametrali tale termine si intende prorogato fino a 60 (sessanta) giorni lavorativi), • nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta stessa. • nel caso di Richieste di Approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore.
Consegna dei buoni pasto. (buoni pasto cartacei)
Consegna dei buoni pasto. Il Fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Unità Approvvigionante il numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento. La consegna dei Buoni pasto sarà effettuata nei luoghi indicati nella Richiesta di Approvvigionamento stessa. Sarà cura dell’Unità Approvvigionante comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione. La consegna dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l’applicazione delle penali previste dal Capitolo 11: – in caso di prima Richiesta di Approvvigionamento, entro venti (20) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta medesima, – nel caso di prima Richiesta di Approvvigionamento avente ad oggetto Buoni pasto parametrali, tale termine si intende prorogato fino a sessanta (60) giorni lavorativi, – nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta stessa, – nel caso di Richieste di Approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi, entro quarantacinque (45) giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore. Si precisa che detti Buoni pasto dovranno essere inviati con le modalità descritte al successivo capitolo 4 “Caratteristiche dei Buoni pasto”. All’atto della consegna, nel caso in cui un’Amministrazione Contraente riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo dei Buoni pasto inferiore a quello richiesto, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore.
Consegna dei buoni pasto 

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: