Common use of CONSEGNA DEI MEZZI Clause in Contracts

CONSEGNA DEI MEZZI. I mezzi dovranno essere consegnati presso la sede di REA Spa in Loc. Le Morelline Due a Rosignano Solvay ed all’atto della consegna dovrà essere sottoscritto dal DEC e dal tecnico incaricato dall’Esecutore il relativo Verbale di Consegna (Allegato A), parte integrante del Contratto. Il tecnico incaricato dall’esecutore (come sopra) dovrà altresì effettuare la messa in funzione dei mezzi e provvedere ad effettuare un esaustivo corso di formazione agli operatori preposti all’uso designato ed agli operatori manutentori, di cui al precedente art.6. Al termine dell’esecuzione del noleggio, i mezzi dovranno essere ritirati dal tecnico incaricato dall’Esecutore (come sopra) sempre presso la sede di REA Spa, contestualmente sarà redatto il Verbale di Ritiro che sarà sottoscritto dal DEC e dal predetto tecnico incaricato dall’Esecutore (come sopra). Il termine massimo per la consegna dei mezzi (per consegna si intende la fornitura presso REA Spa, la messa in funzione, lo svolgimento delle attività formative, la consegna dei documenti e tutto quanto necessario alla messa in servizio degli autocarri attrezzati) è almeno 10 giorni prima del periodo di noleggio (ad esempio: 20 marzo 2022 per le attrezzature con noleggio a 6 mesi (aprile 2022 – settembre 2022) oppure il 20 maggio 2022 per le attrezzature con noleggio a 4 mesi (giugno 2022 – settembre 2022). I termini sono essenziali ai fini dell'esatto adempimento. La consegna deve avvenire obbligatoriamente nei termini e nei luoghi indicati. Qualunque situazione e causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicata dall’Appaltatore alla Committente. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né potrà essere invocato dall'Appaltatore come giustificazione del ritardo. Ove sussistano comprovate cause di forza maggiore atte a determinare l'incolpevole ritardo nell’esecuzione, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione e prova alla Committente, che valuterà se sussistano i presupposti per giustificare il ritardo. Nel caso di ritardo nella consegna potrà essere applicata una penale in misura pari all'1,00‰ (1 per mille) per ogni giorno di ritardo per ciascun veicolo. Tenuto conto del carattere essenziale dei termini, e dei danni che deriverebbero all'interesse pubblico (anche in termini di interruzione di pubblico servizio): − Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo, la Committente sarà comunque libera di risolvere il contratto ed escutere la cauzione, trattenendone l'intero importo, potendo altresì procedere all’acquisizione in noleggio del mezzo presso terzi in danno dell’Appaltatore; − resta in ogni caso salvo comunque il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni; − saranno in ogni caso effettuate, per ogni ritardo ingiustificato che superi i n. 30 giorni, le segnalazioni del grave inadempimento all'ANAC e, ove ciò comporti interruzione del pubblico servizio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno – Sezione Penale. La consegna di un bene difforme o per qualunque ragione rifiutato, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo. La consegna di un bene sprovvisto della documentazione necessaria, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo. L'ammontare delle penali applicate sarà portato automaticamente in compensazione e sarà detratto dal corrispettivo eventualmente dovuto per la ritardata consegna.

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CONSEGNA DEI MEZZI. I mezzi dovranno essere consegnati presso la sede di REA Spa in Loc. Le Morelline Due a Rosignano Solvay ed all’atto della consegna dovrà essere sottoscritto dal DEC e dal tecnico incaricato dall’Esecutore il relativo Verbale di Consegna (Allegato A), parte integrante del Contratto. Il tecnico incaricato dall’esecutore (come sopra) dovrà altresì effettuare la messa in funzione dei mezzi e provvedere ad effettuare un esaustivo corso di formazione agli operatori preposti all’uso designato ed agli operatori manutentori, di cui al precedente art.6. Al termine dell’esecuzione del noleggio, i mezzi dovranno essere ritirati dal tecnico incaricato dall’Esecutore (come sopra) sempre presso la sede di REA Spa, contestualmente sarà redatto il Verbale di Ritiro che sarà sottoscritto dal DEC e dal predetto tecnico incaricato dall’Esecutore (come sopra). Il termine massimo per la consegna dei mezzi (per consegna si intende la fornitura presso REA Spa, la messa in funzione, lo svolgimento delle attività formative, la consegna dei documenti e tutto quanto necessario alla messa in servizio degli autocarri attrezzati) è almeno 10 giorni prima del periodo di noleggio (ad esempio: 20 il 25 marzo 2022 2019 per le attrezzature con noleggio a 6 mesi (aprile 2022 settembre 2022settembre) oppure il 20 maggio 2022 2019 per le attrezzature con noleggio a 4 mesi (giugno 2022 settembre 2022settembre). 8 I termini sono essenziali ai fini dell'esatto adempimento. La consegna deve avvenire obbligatoriamente nei termini e nei luoghi indicati. Qualunque situazione e causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicata dall’Appaltatore alla Committente. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né potrà essere invocato dall'Appaltatore come giustificazione del ritardo. Ove sussistano comprovate cause di forza maggiore atte a determinare l'incolpevole ritardo nell’esecuzione, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione e prova alla Committente, che valuterà se sussistano i presupposti per giustificare il ritardo. Nel caso di ritardo nella consegna potrà essere applicata una penale in misura pari all'1,00‰ (1 per mille) ad € 12,00 per ogni giorno di ritardo per ciascun veicolo. Tenuto conto del carattere essenziale dei termini, e dei danni che deriverebbero all'interesse pubblico (anche in termini di interruzione di pubblico servizio): − Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo, la Committente sarà comunque libera di risolvere il contratto ed escutere la cauzione, trattenendone l'intero importo, potendo altresì procedere all’acquisizione in noleggio del mezzo presso terzi in danno dell’Appaltatore; − resta in ogni caso salvo comunque il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni; − saranno in ogni caso effettuate, per ogni ritardo ingiustificato che superi i n. 30 giorni, le segnalazioni del grave inadempimento all'ANAC e, ove ciò comporti interruzione del pubblico servizio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno – Sezione Penale. La consegna di un bene difforme o per qualunque ragione rifiutato, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo. La consegna di un bene sprovvisto della documentazione necessaria, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo. L'ammontare delle penali applicate sarà portato automaticamente in compensazione e sarà detratto dal corrispettivo eventualmente dovuto per la ritardata consegna.

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CONSEGNA DEI MEZZI. I mezzi dovranno essere consegnati presso la sede di REA Spa in Loc. Le Morelline Due a Rosignano Solvay ed all’atto della consegna dovrà essere sottoscritto dal DEC e dal tecnico incaricato dall’Esecutore il relativo Verbale di Consegna (Allegato A), parte integrante del Contratto. Il tecnico incaricato dall’esecutore (come sopra) dovrà altresì effettuare la messa in funzione dei mezzi e provvedere ad effettuare un esaustivo corso di formazione agli operatori preposti all’uso designato ed agli operatori manutentori, di cui al precedente art.6. Al termine dell’esecuzione del noleggio, i mezzi dovranno essere ritirati dal tecnico incaricato dall’Esecutore (come sopra) sempre presso la sede di REA Spa, contestualmente sarà redatto il Verbale di Ritiro che sarà sottoscritto dal DEC e dal predetto tecnico incaricato dall’Esecutore (come sopra). Il termine massimo per la consegna dei mezzi (per consegna si intende la fornitura presso REA Spa, la messa in funzione, lo svolgimento delle attività formative, la consegna dei documenti e tutto quanto necessario alla messa in servizio degli autocarri attrezzati) è almeno 10 giorni prima del periodo di noleggio (ad esempio: 20 il 25 marzo 2022 2019 per le attrezzature con noleggio a 6 mesi (aprile 2022 settembre 2022settembre) oppure il 20 maggio 2022 2019 per le attrezzature con noleggio a 4 mesi (giugno 2022 settembre 2022settembre). I termini sono essenziali ai fini dell'esatto adempimento. La consegna deve avvenire obbligatoriamente nei termini e nei luoghi indicati. Qualunque situazione e causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicata dall’Appaltatore alla Committente. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né potrà essere invocato dall'Appaltatore come giustificazione del ritardo. Ove sussistano 8 comprovate cause di forza maggiore atte a determinare l'incolpevole ritardo nell’esecuzione, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione e prova alla Committente, che valuterà se sussistano i presupposti per giustificare il ritardo. Nel caso di ritardo nella consegna potrà essere applicata una penale in misura pari all'1,00‰ (1 per mille) ad € 20,00 per ogni giorno di ritardo per ciascun veicolo. Tenuto conto del carattere essenziale dei termini, e dei danni che deriverebbero all'interesse pubblico (anche in termini di interruzione di pubblico servizio): − Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo, la Committente sarà comunque libera di risolvere il contratto ed escutere la cauzione, trattenendone l'intero importo, potendo altresì procedere all’acquisizione in noleggio del mezzo presso terzi in danno dell’Appaltatore; − resta in ogni caso salvo comunque il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni; − saranno in ogni caso effettuate, per ogni ritardo ingiustificato che superi i n. 30 giorni, le segnalazioni del grave inadempimento all'ANAC e, ove ciò comporti interruzione del pubblico servizio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno – Sezione Penale. La consegna di un bene difforme o per qualunque ragione rifiutato, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo. La consegna di un bene sprovvisto della documentazione necessaria, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo. L'ammontare delle penali applicate sarà portato automaticamente in compensazione e sarà detratto dal corrispettivo eventualmente dovuto per la ritardata consegna.

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CONSEGNA DEI MEZZI. I Il Fornitore è obbligato, a propria cura, spese e rischio, ad eseguire la consegna dei Mezzi nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi indicati nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell’Offerta Tecnica, esattamente nei luoghi di volta in volta indicati da AMA. Tutti i mezzi devono essere consegnati, secondo quanto previsto al precedente comma 1, entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni - ovvero, ove migliorativo, entro il termine indicato nell’Offerta Tecnica - decorrente dalla data di stipula del presente Contratto. Unitamente a ciascun Mezzo, il Fornitore dovrà produrre in lingua italiana, in formato cartaceo (2 copie) ed elettronico (su CD o chiavetta USB n. 5 copie su n. 5 supporti diversi), la seguente documentazione: piano di manutenzione preventiva, conforme a quello presentato in sede di offerta, ed ispettiva (Maintenance Plan) almeno per 60 (sessanta) mesi; dichiarazione di conformità del macchinario CE; manuali di uso e manutenzione: ogni Mezzo dovrà essere dotato di “Manuale d’uso e manutenzione” in formato originale in lingua italiana e conforme alla “Direttiva Macchine”, il tutto come meglio precisato nel Capitolato Tecnico; catalogo ricambi e listino aggiornato e conforme a quello presentato in sede di gara; tempario delle lavorazioni; eventuali documenti di conformità, di origine e di immatricolazione di ciascun mezzo; dichiarazione, sottoscritta dal Fornitore, attestante la corrispondenza del Mezzo consegnato con quello descritto nell’Offerta tecnica e con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico; la documentazione supplementare, indicata nel Capitolato Tecnico. Ad integrazione del manuale di uso e manutenzione dovrà, altresì, essere fornita al termine dei corsi di formazione, attestazione controfirmata da parte di personale tecnico abilitato. All’atto della consegna di ciascun Mezzo, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con AMA, nel quale dovranno essere consegnati presso indicati: la sede data dell’avvenuta consegna, il numero dei Mezzi oggetto del verbale e tutti gli elementi utili ad identificare i mezzi. Entro il termine di REA Spa in Loc. Le Morelline Due a Rosignano Solvay ed all’atto della 30 (trenta) giorni solari dalla data del verbale di consegna dovrà essere sottoscritto dal DEC e dal tecnico incaricato dall’Esecutore il relativo Verbale di Consegna (Allegato A), parte integrante del Contratto. Il tecnico incaricato dall’esecutore (come sopra) dovrà altresì effettuare la messa in funzione dei mezzi e provvedere ad effettuare un esaustivo corso di formazione agli operatori preposti all’uso designato ed agli operatori manutentori, di cui al precedente art.6. Al termine dell’esecuzione del noleggiocomma 5, i mezzi dovranno essere ritirati dal tecnico incaricato dall’Esecutore (come sopra) sempre presso la sede Xxxxx consegnati verranno sottoposti a collaudo da parte di REA SpaAMA, contestualmente sarà redatto in contraddittorio con il Verbale di Ritiro che sarà sottoscritto dal DEC e dal predetto tecnico incaricato dall’Esecutore (come sopra)Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo anticipo. Il termine collaudo dovrà riguardare la totalità dei Mezzi consegnati. Tale collaudo è teso alla verifica della corrispondenza dei singoli Mezzi a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico ovvero, ove migliorativo, a quanto previsto nell’Offerta tecnica. Il collaudo verrà svolto, in contraddittorio, sia mediante esame nell’Offerta tecnica. Il collaudo verrà svolto, in contraddittorio, sia mediante esame visivo, che mediante indagini di tipo tecnologico, oltre che attraverso l’esame della documentazione a corredo dei singoli Mezzi, ivi inclusa quella relativa agli interventi per le lavorazioni effettuate in garanzia. Tutte le spese per l’effettuazione del collaudo di cui sopra sono a totale carico del Fornitore fino ad un massimo dell’1% (uno per cento) del corrispettivo per la consegna dei mezzi (per consegna fornitura di ciascun Mezzo. Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito Verbale a firma congiunta. Ove il Fornitore non intendesse partecipare alle operazioni di collaudo, queste verranno svolte da AMA: al riguardo il Fornitore prende atto ed accetta fin da ora che i relativi risultati avranno la medesima validità ed efficacia che avrebbero nel caso di collaudo esperito in contraddittorio. In caso di collaudo positivo, AMA predisporrà la “Relazione di collaudo”. Solo in caso di esito positivo del relativo Collaudo il Mezzo si intende la fornitura presso REA Spa, la messa in funzione, lo svolgimento delle attività formative, la consegna dei documenti e tutto quanto necessario alla messa in servizio degli autocarri attrezzati) è almeno 10 giorni prima del periodo di noleggio (ad esempio: 20 marzo 2022 per le attrezzature con noleggio a 6 mesi (aprile 2022 – settembre 2022) oppure il 20 maggio 2022 per le attrezzature con noleggio a 4 mesi (giugno 2022 – settembre 2022). I termini sono essenziali ai fini dell'esatto adempimento. La consegna deve avvenire obbligatoriamente nei termini e nei luoghi indicati. Qualunque situazione e causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicata dall’Appaltatore alla Committente. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né potrà essere invocato dall'Appaltatore come giustificazione del ritardo. Ove sussistano comprovate cause di forza maggiore atte a determinare l'incolpevole ritardo nell’esecuzione, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione e prova alla Committente, che valuterà se sussistano i presupposti per giustificare il ritardo. Nel caso di ritardo nella consegna potrà essere applicata una penale in misura pari all'1,00‰ (1 per mille) per ogni giorno di ritardo per ciascun veicolo. Tenuto conto del carattere essenziale dei termini, e dei danni che deriverebbero all'interesse pubblico (anche in termini di interruzione di pubblico servizio): − Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo, la Committente sarà comunque libera di risolvere il contratto consegnato ed escutere la cauzione, trattenendone l'intero importo, potendo altresì procedere all’acquisizione in noleggio del mezzo presso terzi in danno dell’Appaltatore“Accettato” da AMA; − resta in ogni caso salvo comunque il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni; − saranno in ogni caso effettuate, per ogni ritardo ingiustificato che superi i n. 30 giorni, le segnalazioni del grave inadempimento all'ANAC e, ove ciò comporti interruzione del pubblico servizio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno – Sezione Penale. La consegna di un bene difforme o per qualunque ragione rifiutato, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei pagamento da parte di AMA del prezzo di acquisto di cui oltre. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a sostituire i Xxxxx non positivamente collaudati entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni di ritardo. La consegna di un bene sprovvisto della documentazione necessarialavorativi decorrenti dalla data del relativo Verbale, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo. L'ammontare pena l’applicazione delle penali applicate sarà portato automaticamente di cui oltre. I Mezzi consegnati in compensazione sostituzione di quelli che non hanno superato il collaudo con esito positivo verranno sottoposti a collaudo secondo le modalità, tempi e sarà detratto dal corrispettivo eventualmente dovuto per la ritardata consegnapenali di cui sopra; in caso di esito negativo anche di detto collaudo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

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CONSEGNA DEI MEZZI. I mezzi dovranno essere consegnati presso la sede di REA Spa in Loc. Le Morelline Due a Rosignano Solvay ed (LI) e all’atto della consegna dovrà essere sottoscritto dal DEC e dal tecnico incaricato dall’Esecutore di cui all’art. 4 il relativo Verbale di Consegna (Allegato A), parte integrante del Contratto. Il tecnico incaricato dall’esecutore (come sopra) dovrà altresì effettuare la messa in funzione dei mezzi e provvedere ad effettuare un esaustivo corso di formazione agli operatori preposti all’uso designato ed agli operatori manutentori, di cui al precedente art.6art.16. Al termine dell’esecuzione del noleggio, i mezzi dovranno essere ritirati dal tecnico incaricato dall’Esecutore (come sopra) sempre presso la sede di REA Spa, contestualmente sarà redatto il Verbale di Ritiro (Allegato B) che sarà sottoscritto dal DEC e dal predetto tecnico incaricato dall’Esecutore (come sopra). Il termine massimo a base di gara per la consegna dei mezzi (era: 22 - per consegna si intende il monoperatore “A”, entro il 15 giugno 2020; - per il monoperatore “B”, entro il 15 giugno 2020; - per il monoperatore “C”, entro il 15 giugno 2020; - per il monoperatore “D”, entro il 15 giugno 2020; - per il monoperatore “E”, entro il 15 giugno 2020; Avendo l'Appaltatore, ai fini dell'aggiudicazione, offerto la fornitura presso REA Spa, la messa in funzione, lo svolgimento delle attività formative, riduzione di: − n. giorni per il monoperatore “A”; − n. giorni per il monoperatore “B”; − n. giorni per il monoperatore “C”; − n. giorni per il monoperatore “D”; − n. giorni per il monoperatore “E”; Il tempo massimo utile per la consegna dei documenti e tutto quanto necessario alla messa in servizio degli autocarri attrezzati) è almeno 10 giorni prima del periodo di noleggio (ad esempiomezzi è: 20 marzo 2022 - il per le attrezzature con noleggio a 6 mesi (aprile 2022 – settembre 2022) oppure il 20 maggio 2022 monoperatore “A”; - il per le attrezzature con noleggio a 4 mesi (giugno 2022 – settembre 2022). il monoperatore “B”; - il per il monoperatore “C”; - il per il monoperatore “D”; - il per il monoperatore “E”; I termini sono essenziali ai fini dell'esatto adempimento. Per gli anni successivi al primo, se non contrattualizzata l’opzione di disponibilità annuale di cui all’offerta tecnica per i mezzi “D” e “E”, questi ultimi dovranno essere consegnati comunque entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio del noleggio stagionale, quindi rispettivamente entro il 16 marzo, con la documentazione prescritta e pronti all’uso. La consegna deve avvenire obbligatoriamente nei termini e nei luoghi indicati. Qualunque situazione e causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicata dall’Appaltatore alla Committente. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né potrà essere invocato dall'Appaltatore come giustificazione del ritardo. Ove sussistano comprovate cause di forza maggiore atte a determinare l'incolpevole ritardo nell’esecuzione, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione e prova alla Committente, che valuterà se sussistano i presupposti per giustificare il ritardo. Nel caso di ritardo nella consegna potrà essere applicata una penale in misura pari all'1,00‰ (1 per mille) per ogni giorno di ritardo per ciascun veicolo. Tenuto conto del carattere essenziale dei termini, e dei danni che deriverebbero all'interesse pubblico (anche in termini di interruzione di pubblico servizio): − Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo, la Committente sarà comunque libera di risolvere il contratto ed escutere la cauzione, trattenendone l'intero importo, potendo altresì procedere all’acquisizione in noleggio del mezzo presso terzi in danno dell’Appaltatore; − resta in ogni caso salvo comunque il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni; − saranno in ogni caso effettuate, per ogni ritardo ingiustificato che superi i n. 30 giorni, le segnalazioni del grave inadempimento all'ANAC e, ove ciò comporti interruzione del pubblico servizio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno – Sezione Penale. La consegna di un bene difforme o per qualunque ragione rifiutato, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo. La consegna di un bene sprovvisto della documentazione necessaria, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo. L'ammontare delle penali applicate sarà portato automaticamente in compensazione e sarà detratto dal corrispettivo eventualmente dovuto per la ritardata consegna.

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CONSEGNA DEI MEZZI. I mezzi dovranno essere consegnati presso la sede di REA Spa in Loc. Le Morelline Due a Rosignano Solvay ed all’atto della consegna dovrà essere sottoscritto dal DEC e dal tecnico incaricato dall’Esecutore il relativo Verbale di Consegna (Allegato A), parte integrante del Contratto. Il tecnico incaricato dall’esecutore (come sopra) dovrà altresì effettuare la messa in funzione dei mezzi e provvedere ad effettuare un esaustivo corso di formazione agli operatori preposti all’uso designato ed agli operatori manutentori, di cui al precedente art.6. Al termine dell’esecuzione del noleggio, i mezzi dovranno essere ritirati dal tecnico incaricato dall’Esecutore (come sopra) sempre presso la sede di REA Spa, contestualmente sarà redatto il Verbale di Ritiro che sarà sottoscritto dal DEC e dal predetto tecnico incaricato dall’Esecutore (come sopra). Il termine massimo per la consegna dei mezzi (per consegna si intende la fornitura presso REA Spa, la messa in funzione, lo svolgimento delle attività formative, la consegna dei documenti e tutto quanto necessario alla messa in servizio degli autocarri attrezzati) è almeno 10 giorni prima del periodo di noleggio (ad esempio: 20 marzo 2022 per le attrezzature con noleggio a 6 mesi (aprile 2022 – settembre 2022) oppure il 20 maggio 2022 per le attrezzature con noleggio a 4 mesi (giugno 2022 – settembre 2022). I termini sono essenziali ai fini dell'esatto adempimento. La consegna deve avvenire obbligatoriamente nei termini e nei luoghi indicati. Qualunque situazione e causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicata dall’Appaltatore alla Committente. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né potrà essere invocato dall'Appaltatore come giustificazione del ritardo. Ove Xxx sussistano comprovate cause di forza maggiore atte a determinare l'incolpevole ritardo nell’esecuzione, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione e prova alla Committente, che valuterà se sussistano i presupposti per giustificare il ritardo. Nel caso di ritardo nella consegna potrà essere applicata una penale in misura pari all'1,00‰ (1 per mille) per ogni giorno di ritardo per ciascun veicolo. Tenuto conto del carattere essenziale dei termini, e dei danni che deriverebbero all'interesse pubblico (anche in termini di interruzione di pubblico servizio): − Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo, la Committente sarà comunque libera di risolvere il contratto ed escutere la cauzione, trattenendone l'intero importo, potendo altresì procedere all’acquisizione in noleggio del mezzo presso terzi in danno dell’Appaltatore; − resta in ogni caso salvo comunque il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni; − saranno in ogni caso effettuate, per ogni ritardo ingiustificato che superi i n. 30 giorni, le segnalazioni del grave inadempimento all'ANAC e, ove ciò comporti interruzione del pubblico servizio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno – Sezione Penale. La consegna di un bene difforme o per qualunque ragione rifiutato, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo. La consegna di un bene sprovvisto della documentazione necessaria, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo. L'ammontare delle penali applicate sarà portato automaticamente in compensazione e sarà detratto dal corrispettivo eventualmente dovuto per la ritardata consegna.

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CONSEGNA DEI MEZZI. I mezzi dovranno essere consegnati presso la sede di REA Spa in Loc. Le Morelline Due a Rosignano Solvay ed all’atto della consegna dovrà essere sottoscritto dal DEC e dal tecnico incaricato dall’Esecutore il relativo Verbale di Consegna (Allegato A), parte integrante del Contratto. Il tecnico incaricato dall’esecutore (come sopra) dovrà altresì effettuare la messa in funzione dei mezzi e provvedere ad effettuare un esaustivo corso di formazione agli operatori preposti all’uso designato ed agli operatori manutentori, di cui al precedente art.6. Al termine dell’esecuzione del noleggio, i mezzi dovranno essere ritirati dal tecnico incaricato dall’Esecutore (come sopra) sempre presso la sede di REA Spa, contestualmente sarà redatto il Verbale di Ritiro che sarà sottoscritto dal DEC e dal predetto tecnico incaricato dall’Esecutore (come sopra). Il termine massimo per la consegna dei mezzi (per consegna si intende la fornitura presso REA Spa, la messa in funzione, lo svolgimento delle attività formative, la consegna dei documenti e tutto quanto necessario alla messa in servizio degli autocarri attrezzati) è almeno il 10 giorni prima del periodo di noleggio (ad esempio: 20 marzo 2022 per le attrezzature con noleggio a 6 mesi (aprile 2022 – settembre 2022) oppure il 20 maggio 2022 per le attrezzature con noleggio a 4 mesi (giugno 2022 – settembre 2022)2020. I termini sono essenziali ai fini dell'esatto adempimento. La consegna deve avvenire obbligatoriamente nei termini e nei luoghi indicati. Qualunque situazione e causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicata dall’Appaltatore alla Committente. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né potrà essere invocato dall'Appaltatore come giustificazione del ritardo. Ove Xxx sussistano comprovate cause di forza maggiore atte a determinare l'incolpevole ritardo nell’esecuzione, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione e prova alla Committente, che valuterà se sussistano i presupposti per giustificare il ritardo. Nel caso di ritardo nella consegna potrà essere applicata una penale in misura pari all'1,00‰ (1 per mille) ad € 20,00 per ogni giorno di ritardo per ciascun veicolo. Tenuto conto del carattere essenziale dei termini, e dei danni che deriverebbero all'interesse pubblico (anche in termini di interruzione di pubblico servizio): − Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo, la Committente sarà comunque libera di risolvere il contratto ed escutere la cauzione, trattenendone l'intero importo, potendo altresì procedere all’acquisizione in noleggio del mezzo presso terzi in danno dell’Appaltatore; − resta in ogni caso salvo comunque il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni; − saranno in ogni caso effettuate, per ogni ritardo ingiustificato che superi i n. 30 giorni, le segnalazioni del grave inadempimento all'ANAC e, ove ciò comporti interruzione del pubblico servizio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno – Sezione Penale. La consegna di un bene difforme o per qualunque ragione rifiutato, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo. La consegna di un bene sprovvisto della documentazione necessaria, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo. L'ammontare delle penali applicate sarà portato automaticamente in compensazione e sarà detratto dal corrispettivo eventualmente dovuto per la ritardata consegna.

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CONSEGNA DEI MEZZI. I mezzi dovranno essere consegnati presso la sede di REA Spa in Loc. Le Morelline Due a Rosignano Solvay ed all’atto della consegna dovrà essere sottoscritto dal DEC e dal tecnico incaricato dall’Esecutore il relativo Verbale di Consegna (Allegato A), parte integrante del Contratto. Il tecnico incaricato dall’esecutore (come sopra) dovrà altresì effettuare la messa in funzione dei mezzi e provvedere ad effettuare un esaustivo corso di formazione agli operatori preposti all’uso designato ed agli operatori manutentori, di cui al precedente art.6. Al termine dell’esecuzione del noleggio, i mezzi dovranno essere ritirati dal tecnico incaricato dall’Esecutore (come sopra) sempre presso la sede di REA Spa, contestualmente sarà redatto il Verbale di Ritiro che sarà sottoscritto dal DEC e dal predetto tecnico incaricato dall’Esecutore (come sopra). Il termine massimo per la consegna dei mezzi (per consegna si intende la fornitura presso REA Spa, la messa in funzione, lo svolgimento delle attività formative, la consegna dei documenti e tutto quanto necessario alla messa in servizio degli autocarri attrezzati) è almeno il 10 giorni prima del periodo di noleggio (ad esempio: 20 marzo 2022 per le attrezzature con noleggio a 6 mesi (aprile 2022 – settembre 2022) oppure il 20 maggio 2022 per le attrezzature con noleggio a 4 mesi (giugno 2022 – settembre 2022). 2020 I termini sono essenziali ai fini dell'esatto adempimento. La consegna deve avvenire obbligatoriamente nei termini e nei luoghi indicati. Qualunque situazione e causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicata dall’Appaltatore alla Committente. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né potrà essere invocato dall'Appaltatore come giustificazione del ritardo. Ove sussistano comprovate cause di forza maggiore atte a determinare l'incolpevole ritardo nell’esecuzione, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione e prova alla Committente, che valuterà se sussistano i presupposti per giustificare il ritardo. Nel caso di ritardo nella consegna potrà essere applicata una penale in misura pari all'1,00‰ (1 per mille) ad € 20,00 per ogni giorno di ritardo per ciascun veicolo. Tenuto conto del carattere essenziale dei termini, e dei danni che deriverebbero all'interesse pubblico (anche in termini di interruzione di pubblico servizio): − Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo, la Committente sarà comunque libera di risolvere il contratto ed escutere la cauzione, trattenendone l'intero importo, potendo altresì procedere all’acquisizione in noleggio del mezzo presso terzi in danno dell’Appaltatore; − resta in ogni caso salvo comunque il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni; − saranno in ogni caso effettuate, per ogni ritardo ingiustificato che superi i n. 30 giorni, le 8 segnalazioni del grave inadempimento all'ANAC e, ove ciò comporti interruzione del pubblico servizio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno – Sezione Penale. La consegna di un bene difforme o per qualunque ragione rifiutato, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo. La consegna di un bene sprovvisto della documentazione necessaria, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo. L'ammontare delle penali applicate sarà portato automaticamente in compensazione e sarà detratto dal corrispettivo eventualmente dovuto per la ritardata consegna.

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