GARA N. 7685429 SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO
ALLEGATO 2
GARA N. 7685429
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO
PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 5 AUTOCARRI CON COMPATTATORE A CARICAMENTO LATERALE (COSIDETTI MONOPERATORI)
CIG 8205469739 - CPV 34144512-0
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AGGIUDICATO CON PROCEDURA APERTA INDETTA
AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016
CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
L’anno duemilaventi (2020) ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC di originali con firma digitali apposta da ciascuna parte, stipulano il presente contratto 1
i signori
xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale Rappresentante di REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA, parte contraente di seguito denominata anche soltanto “REA Spa” o “Committente” o “Stazione Appaltante”, con sede in Rosignano Solvay - Località Le Morelline due snc, codice fiscale/partita iva 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato per la carica
e
il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale Rappresentante/procuratore di con sede in Via
– CAP – Codice Fiscale e Partita Iva , che sottoscrive quale Appaltatore individuale / Consorzio stabile / mandataria dell'associazione temporanea di imprese o raggruppamento temporaneo di imprese costituita/o tra
come da atto costitutivo a rogito del Notaio rep. , ovvero ancora nel caso di consorzio ordinario e che, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, nonché di tutte le inerenti comunicazioni
notificazioni e attività, elegge domicilio in Via
contraente di seguito denominata anche soltanto “Appaltatore”.
– , parte
I poteri di legale rappresentanza, per quanto concerne l'appaltatore, sono accertati e risultano da
che resta allegato al presente contratto in originale / copia autentica.
La Committente e l’Appaltatore congiuntamente sono anche definiti “le parti”.
Il soggetto locatore risulta iscritto all’Albo Trasportatori Merci conto terzi
al N. ……………… ed al Registro Elettronico Nazionale N. ……………… in data …/…/…….
I veicoli oggetto del contratto sono messi a disposizione senza conducente in via esclusiva all’impresa locataria R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa per la durata del contratto e gli stessi veicoli saranno guidati esclusivamente da personale alle dipendenze della suddetta impresa locataria.
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PREMESSO CHE 2
a) con determina a contrarre dell’Amministratore Unico PROT. N.354/20/U del 06/02/2020 si è deciso di indire una gara, mediante procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento dell'appalto di fornitura a noleggio di: n. 5 autocarri con compattatore a caricamento laterale (come descritte di seguito e nella lex specialis di gara) da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
b) a base di gara sono stati posti gli elaborati progettuali/contrattuali preventivamente approvati dalla Committente, redatti dal personale interno;
c) il corrispettivo complessivo stimato massimo a base di gara era pari a: € 1.500.000,00 oltre iva,
di cui 2,5% quali oneri per la sicurezza, così determinato:
- 5.500,00 €/mese cad. per i tre veicoli a noleggio annuale per 5 anni (quindi 12 mesi/anno x 5 anni x 3 veicoli x 5.500,00 €/mese cad.) per un totale di 990.000,00 €;
- 7.100,00 €/mese cad. per i due veicoli a noleggio stagionale per il periodo aprile – settembre, per 5 anni (quindi 6 mesi/anno x 5 anni x 2 veicoli x 7.100,00 €/mese cad.) per un totale di 426.000,00 €;
- 84.000,00 € per eventuale opzione per servizi aggiuntivi, ripetitivi e complementari;
d) alla gara hanno partecipato n. concorrenti;
e) nella seduta di gara del è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione a favore dell'appaltatore, il quale è risultato aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa tra quelle in gara, con:
MONOPERATORE “A”
− il ribasso sul corrispettivo a base di gara nella misura del pari ad Euro (diconsi Euro
% e quindi il prezzo offerto
)
− la riduzione dei giorni di consegna, rispetto alla data di consegna posta base di gara, pari a n. giorni con conseguente data di consegna il
MONOPERATORE “B”
− il ribasso sul corrispettivo a base di gara nella misura del pari ad Euro (diconsi Euro
% e quindi il prezzo offerto
)
− la riduzione dei giorni di consegna, rispetto alla data di consegna posta base di gara, pari a n. giorni con conseguente data di consegna il
MONOPERATORE “C”
− il ribasso sul corrispettivo a base di gara nella misura del pari ad Euro (diconsi Euro
% e quindi il prezzo offerto 3
)
− la riduzione dei giorni di consegna, rispetto alla data di consegna posta base di gara, pari a n. giorni con conseguente data di consegna il
MONOPERATORE “D”
− il ribasso sul corrispettivo a base di gara nella misura del pari ad Euro (diconsi Euro
% e quindi il prezzo offerto
)
− la riduzione dei giorni di consegna, rispetto alla data di consegna posta base di gara, pari a n. giorni con conseguente data di consegna il
MONOPERATORE “E”
− il ribasso sul corrispettivo a base di gara nella misura del pari ad Euro (diconsi Euro
% e quindi il prezzo offerto
)
− la riduzione dei giorni di consegna, rispetto alla data di consegna posta base di gara, pari a n.
giorni con conseguente data di consegna il
f) l’offerta tecnica ed i relativi contenuti sono parte integrante del presente contratto, formando obbligazioni essenziali per l'appaltatore;
g) l'Appaltatore indicato ha presentato l'offerta tecnica con la quale ha conseguito il punteggio utile per l'aggiudicazione, che resta allegata al presente contratto e viene a farne parte integrante, assolutamente vincolante per l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione e dell'esatto adempimento;
h) l'Appaltatore risulta aver presentato l'offerta economica, con riduzione dei tempi di consegna in numero di giorni e ribasso percentuale sul prezzo unitario, che resta allegata al presente contratto e viene a farne parte integrante, assolutamente vincolante per l'Appaltatore ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale;
i) l'Appaltatore risulta aver presentato la prima migliore offerta non anomala ed è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione del contratto a suo favore con il verbale del
;
j) è intervenuta l'aggiudicazione a suo favore, come da Atto PROT.N. del ;
k) i controlli effettuati sul possesso dei requisiti attestati dall’aggiudicatario eseguiti alla data
odierna, hanno dato esito positivo. Relativamente a quelli in corso, il contratto è sottoscritto sotto riserva; 4
l) sono state acquisite le cauzioni e garanzie nonché le informazioni e i documenti previsti dalla lex specialis di gara e l'appaltatore risulta aver dato adempimento agli obblighi assunti ai fini della stipula del contratto e rispetto ad essa presupposti ed imprescindibili;
m) i controlli interni sulla regolarità della procedura, sull'attualità del fabbisogno e sulla persistenza della copertura economico-finanziaria hanno dato esito positivo;
n) non vi sono impedimenti alla stipula;
o) queste premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto
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Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue
PARTI DEL CONTRATTO
ART. 1 - COMMITTENTE E APPALTATORE.
La Committente è REA Rosignano Energia Ambiente Spa con sede in Rosignano Solvay Località
Le Morelline due. L'Appaltatore è .
ART. 2 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE
La Committente, ai fini della direzione e vigilanza in fase di esecuzione, si avvale del DEC all'uopo nominato, nella persona di X. XXXXXXXXX (e del RUP).
Il DEC opererà in conformità alle previsioni del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per garantire la regolare e conforme esecuzione del contratto quale ausiliario del RUP e incaricato della Committente.
ART. 3 - REQUISITI DELL'APPALTATORE.
L'Esecutore dovrà mantenere, per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell'aggiudicazione del contratto. Ove detti requisiti vengano meno, si applicheranno le previsioni di cui al D.lgs. 50/2016.
ART. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'ESECUTORE AI FINI DELLA ESECUZIONE.
L’Esecutore dichiara di eleggere domicilio in _ , con i seguenti
recapiti: tel. fax PEC ;
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a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, che avverranno prevalentemente comunque a mezzo PEC. Sarà suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento, restandone altrimenti ogni conseguenza a suo carico.
L'Esecutore nomina suo responsabile tecnico, affinché esegua tutte le attività di sua competenza nei rapporti con la Committente e lo rappresenti a tutti i fini di legge, conferendogli con il presente Contratto a tal fine valida ed efficace delega e procura, il signor
e ne indica i seguenti recapiti _ _
OBBLIGHI GENERALI
ART. 5 - CONTENUTO DEL CONTRATTO.
Formano parte integrante del contratto i contenuti dei seguenti documenti:
− il bando e il disciplinare di gara nonché tutti gli atti che costituivano la lex specialis di gara
− il DGUE e relative dichiarazioni integrative (Allegati 4 e 4.1)
− l'offerta tecnica e l'offerta economica (Allegato 5) presentate in gara dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione, unitamente a tutti gli allegati grafici/descrittivi/tecnici
− la cauzione definitiva prestata dall’esecutore.
ART. 6 - NORMATIVA APPLICABILE.
Il rapporto tra le parti è disciplinato dal presente contratto, dagli atti richiamati al precedente articolo, nonché dalle norme di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed a quelle ad esso collegate, oltre che dai principi e norme di cui al Codice civile per quanto richiamati o comunque compatibili.
L'esecuzione è pertanto disciplinata altresì da: DPR n. 207/10 per le parti non abrogate e vigenti al momento dell'esecuzione, D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 con i relativi allegati recante il Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, e tutte le norme di legge e regolamentari applicabili ratione materiae.
L'esecuzione è altresì soggetta alle norme di cui alla legge 136/2010 ed alle altre norme imperative di settore o comunque applicabili tra le quali anche e specialmente: le previsioni specifiche di settore, di cui al DPR n. 481 del 19/12/2001 e al D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i..
L’osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione, se applicabili, ancorché qui non richiamate. La 6 sottoscrizione del contratto da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente contratto e della documentazione posta a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
ART. 7 - TIPO E INTESTAZIONE DEL CONTRATTO.
Il contratto è un appalto pubblico, avente ad oggetto la fornitura a noleggio di
− n. 5 autocarri con compattatore a caricamento laterale.
Le specifiche tecniche dei beni da fornire a noleggio sono quelle indicate successivo art. 14, che viene integrato (così come il presente contratto) con i contenuti degli ulteriori documenti posti a base di gara e dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione.
ART. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI.
Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, l'esecuzione è assoggettata alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.
ART. 9 - OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE
L’Appaltatore è obbligato alla osservanza:
a) di tutte le norme per la sicurezza e l’igiene del lavoro;
b) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni pubbliche competenti sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, non daranno luogo ad alcun diritto o ragione contro la Committente, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo del presente contratto.
ART. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
La sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione da parte dell’Appaltatore di conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e speciali che lo regolano, ma altresì di tutte 7
le condizioni locali ed interferenti rispetto alle prestazioni appaltate e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere l’esecuzione anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi e sui tempi stabiliti dalla Committente. Neppure in relazione a tali presupposti e circostanze potrà sorgere alcun diritto dell'Appaltatore a ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, risarcimenti o emolumenti di qualunque natura.
La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale inoltre
a sua dichiarazione:
− di aver esaminato la documentazione tecnica e di poter garantire la piena conformità dei beni da fornire rispetto alle prescrizioni a base di gara, così come integrate dalla sua offerta tecnica ed economica;
− di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire
sull'esecuzione dell'opera;
− di aver giudicato, nel formulare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei beni, dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente articolo, nel successivo articolo sugli oneri e obblighi dell'Appaltatore, nel presente contratto.
L'Appaltatore non può quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all’apposito articolo.
ART. 11 - INFORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO.
È onere dell'Appaltatore adoperarsi affinché tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nell'esecuzione sia informato dell'esatta consistenza degli obblighi contrattuali, nonché delle norme e prescrizioni ai fini della tutela di salute e sicurezza dei lavoratori in conformità alle previsioni di cui al D.lgs. 81/2008 e vi dia esatto adempimento.
ART. 12 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme 8
dettate a tutela dei lavoratori.
L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta della Committente, l'Appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.
Sono a carico dell’Appaltatore:
1) L’onere di valersi di maestranze specializzate
2) L’osservanza delle disposizioni di legge sull’assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura
3) Il versamento dei contributi e l’assolvimento degli oneri derivanti dall’osservanza delle vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi alle assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro,
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia
4) Il rispetto delle norme in materia di immigrazione
5) La comunicazione a richiesta della Committente di tutte le notizie relative all’impiego della
manodopera.
La Committente segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro ed alle altre Autorità competenti le irregolarità eventualmente riscontrate.
Qualora la Committente constati la violazione degli obblighi contrattuali in tema di sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una sospensione del pagamento delle somme dovute. La sospensione sarà in misura corrispondente all'inadempimento dell'Esecutore.
In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente per il tramite del RUP e/o del DEC, ordinerà all’Appaltatore l’immediato adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell’Appaltatore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e pertanto potrà dare luogo alla risoluzione del contratto e ad ogni ulteriore eventuale conseguenza di legge. Il RUP dovrà diffidare l'Appaltatore ed intimargli di adempiere e il relativo pagamento sospeso sarà corrisposto soltanto nel caso e nel momento in cui l'Appaltatore inadempiente dimostri alla Committente di aver sanato la propria posizione e aver posto rimedio alle violazioni rilevate. Le relative valutazioni sono di
competenza del RUP, al quale riferisce il DEC, per quanto a sua diretta conoscenza. 9
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.
Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Committente né richiedere il risarcimento danni. Eventuali riserve saranno automaticamente respinte.
Il pagamento all’Appaltatore di tali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro, o altra Autorità competente, non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.
Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad esclusivo carico dell’Appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.
OBBLIGHI SPECIFICI
ART. 13 - OGGETTO DEL CONTRATTO.
L’Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del contratto che consistono in:
- (Prestazioni Principali di cui all’art. 14) fornitura dei mezzi a noleggio corredati dalla documentazione prescritta, assolti tutti gli obblighi di legge, per la durata nei termini e nei modi prescritti;
- (Prestazioni Secondarie di cui all’art. 19) consegna presso la sede della Committente sita in Rosignano Solvay (LI), Loc. Le Morelline Due snc;
- (Prestazioni Secondarie, di cui agli artt. 15 e 16) servizi di manutenzione full service e di formazione, come prescritti.
Le Prestazioni Principali dovranno avvenire mediante:
− fornitura a noleggio dei beni pronti all’uso e assolti tutti gli obblighi di legge e con le caratteristiche di cui al successivo art.14, fermi i contenuti dell'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione e di tutti gli atti a base di gara;
− rispetto dei termini contrattuali con applicazione della riduzione dei tempi offerta 10
dall’Appaltatore ai fini dell’aggiudicazione;
− consegna, unitamente ai beni e nei medesimi termini, dei seguenti documenti: Manuali d’uso e manutenzione; Relazione prodotta da studio tecnico abilitato attestante le vibrazioni a cui saranno sottoposti gli operatori preposti oltre che la pressione sonora e i livelli di rumorosità ambientale, le prove di verifica di conformità alle normative di sicurezza che siano state condotte sul veicolo stesso, il certificato di compatibilità elettromagnetica EMC redatto in conformità alla normativa EN 13309; Certificato di approvazione rilasciato dalla motorizzazione; Certificazione CE. I beni dovranno essere muniti di assicurazione e bollo, compresa assicurazione furto, incendio e responsabilità civile con copertura così detta “kasko” (senza franchigia su RCA), per tutta la durata del noleggio, a spese e cura dell'appaltatore.
Oltre i documenti sopra devono essere prodotti all’atto della consegna dei beni:
- Libretto di circolazione (o, in caso di macchine nuove, “foglio di via”)
- Eventuale copia di autorizzazione alla sub-locazione (tra l’esecutore e la società finanziaria o leasing)
- ritiro al termine del periodo contrattuale
Le Prestazioni Secondarie consistono in:
− consegna presso la sede della Committente, sita in Rosignano Solvay, Loc. Le Morelline due snc (LI)
− servizi di manutenzione full service, come dedotti nel seguente art.15
− servizi di formazione, come dedotti nel seguente art. 16 Le Prestazioni Accessorie consistono in:
− prestazioni comunque presupposte connesse e/o necessarie per l'esecuzione esatta, nei termini e a regola d'arte.
L’Appaltatore riconosce il diritto della Stazione Appaltante di personalizzare i monoperatori “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, a titolo esemplificativo e non esaustivo con logo e grafiche aziendali REA, nelle misure e colori che saranno comunicati dalla stessa Stazione Appaltante.
Le prestazioni devono essere rese tutte a regola d'arte e l'Esecutore è obbligato all'esatto adempimento, quindi anche all'esecuzione di ogni ulteriore eventuale attività, ancorché non espressamente indicata, che sia presupposta o connessa o comunque a qualsivoglia titolo necessaria 11 per l'esatto compimento delle prestazioni dovute, principali e secondarie, senza che ne derivi per
esso alcun incremento nel corrispettivo contrattuale ad alcun titolo.
I controlli e le verifiche eseguite dalla Committente nel corso dell'esecuzione non escludono e non limitano la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dei mezzi, di parte di essi o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti e materiali già controllati né per la difformità delle prestazioni accessorie. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.
ART. 14 – CARATTERISTICHE TECNICHE ESSENZIALI DEGLI AUTOCARRI A NOLEGIO.
Riguardo alle seguenti caratteristiche tecniche minime non saranno ammesse variazioni e la consegna di mezzi difformi sarà considerata grave inadempimento. Restano salve le diverse caratteristiche, oggetto dell'offerta tecnica dell'Appaltatore presentata ai fini dell'aggiudicazione accettate come migliorative, o in quanto non rilevanti.
Monoperatore “A”:
Autocarro 3 assi allestito con attrezzatura compattante, del tipo monoperatore a caricamento laterale destro, atto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati (a titolo di esempio carta e cartone, imballaggi misti, …) tramite lo svuotamento di contenitori da 2.400 a 3.500 litri, di lunghezza massima 9.500 mm, larghezza massima 2.500 mm e altezza massima 3.900 mm e con le seguenti caratteristiche di base e comunque nuovo di fabbrica:
a) Autoveicolo:
- allestito per RSU;
- con PTT 26 ton;
- con passo compreso tra 4.200 mm e 4.500 mm;
- sospensioni anteriori a balestre rinforzate e posteriori pneumatiche;
- cambio automatico Allison con retarder idrodinamico;
- scarico fumi verticale;
- radio Bluetooth;
- sedile autista pneumatico;
- presa di forza Chelsea;
b) Attrezzatura:
- cassone di volumetria superiore a 20 mc, dotato di vasca di raccolta dei liquidi percolati, 12
opportunamente dimensionata e dotata di scarico con valvola. Sia il fondo che la vasca di raccolta dei liquidi dovranno essere dotati di portella per il lavaggio, l’asportazione di materiali accumulati e l’ispezione. Tali parti dovranno risultare forniti di idonea guarnizione e dovranno garantire da perdite o gocciolamenti;
- piatto di espulsione dei rifiuti a paratia mobile azionato da pistone idraulico adeguatamente dimensionato con guide di scorrimento antiusura e con la capacità di mantenere l’allineamento;
- tramoggia di carico e cassetto di compattazione (sulla parte anteriore dovrà essere realizzata una tramoggia per il recupero dei liquami e delle polveri e due portelle laterali a tenuta ermetica in acciaio inox dovranno permettere lo scarico agevole dei detriti e favorire il lavaggio);
- sistema di compattazione del tipo a “cassetto”;
- attrezzatura per la presa automatica e rovesciamento dei cassonetti da litri 2.400 a litri 3.500 con attacco maschio. Il sistema di presa dovrà permettere un ribaltamento del cassonetto assolutamente entro l’interno tramoggia al fine di escludere la caduta di oggetti leggeri e polvere sul terreno. Le dimensioni della bocca di carico dovranno essere compatibili con l’esercizio di tutti i contenitori a
svuotamento laterale in dotazione della Stazione Appaltante;
- impianto video con telecamere utilizzabili per controllo zone di operazione e monitor in cabina. Cinque telecamere: telecamera centraggio cassonetto, telecamera per controllo di aggancio e serraggio del cassonetto lato posteriore, telecamera panoramica per controllo e supervisione zona lavoro, telecamera per operazioni di retromarcia, telecamera in tramoggia per visione cassonetto in fase di ribaltamento e controllo rifiuti;
- illuminazione per il lavoro notturno (fari aggiuntivi posteriori per assistenza nelle operazioni di scarico e fari aggiuntivi laterali per illuminazione completa dell’area delle operazioni);
- girofari che garantiscano la segnalazione di presenza in ogni angolazione, luci di stazionamento ad intermittenza e di segnalatore acustico (ad attivazione automatica con l’inserimento della presa di forza), segnaletica rifrangente su ogni lato a descrivere ogni spigolo della sagoma del veicolo posteriormente e lateralmente.
Monoperatore “B”:
Autocarro 3 assi allestito con attrezzatura compattante, del tipo monoperatore a caricamento laterale destro, atto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati (a titolo di esempio carta e cartone, imballaggi misti, …) tramite lo svuotamento di contenitori da 2.400 a 3.500 litri, di
lunghezza massima 9.500 mm, larghezza massima 2.500 mm e altezza massima 3.900 mm e con le 13
seguenti caratteristiche di base e comunque nuovo di fabbrica:
a) Autoveicolo:
- allestito per RSU;
- con PTT 26 ton;
- con passo compreso tra 4.200 mm e 4.500 mm;
- sospensioni anteriori a balestre rinforzate e posteriori pneumatiche;
- cambio automatico Allison con retarder idrodinamico;
- scarico fumi verticale;
- radio Bluetooth;
- sedile autista pneumatico;
- presa di forza Chelsea;
b) Attrezzatura:
- cassone di volumetria superiore a 20 mc, dotato di vasca di raccolta dei liquidi percolati, opportunamente dimensionata e dotata di scarico con valvola. Sia il fondo che la vasca di raccolta
dei liquidi dovranno essere dotati di portella per il lavaggio, l’asportazione di materiali accumulati e l’ispezione. Tali parti dovranno risultare forniti di idonea guarnizione e dovranno garantire da perdite o gocciolamenti;
- piatto di espulsione dei rifiuti a paratia mobile azionato da pistone idraulico adeguatamente dimensionato con guide di scorrimento antiusura e con la capacità di mantenere l’allineamento;
- tramoggia di carico e cassetto di compattazione (sulla parte anteriore dovrà essere realizzata una tramoggia per il recupero dei liquami e delle polveri e due portelle laterali a tenuta ermetica in acciaio inox dovranno permettere lo scarico agevole dei detriti e favorire il lavaggio);
- sistema di compattazione del tipo a “cassetto”;
- attrezzatura per la presa automatica e rovesciamento dei cassonetti da litri 2.400 a litri 3.500 con attacco maschio. Il sistema di presa dovrà permettere un ribaltamento del cassonetto assolutamente entro l’interno tramoggia al fine di escludere la caduta di oggetti leggeri e polvere sul terreno. Le dimensioni della bocca di carico dovranno essere compatibili con l’esercizio di tutti i contenitori a svuotamento laterale in dotazione della Stazione Appaltante;
- impianto video con telecamere utilizzabili per controllo zone di operazione e monitor in cabina. Cinque telecamere: telecamera centraggio cassonetto, telecamera per controllo di aggancio e
serraggio del cassonetto lato posteriore, telecamera panoramica per controllo e supervisione zona lavoro, telecamera per operazioni di retromarcia, telecamera in tramoggia per visione cassonetto in 14
fase di ribaltamento e controllo rifiuti;
- illuminazione per il lavoro notturno (fari aggiuntivi posteriori per assistenza nelle operazioni di
scarico e fari aggiuntivi laterali per illuminazione completa dell’area delle operazioni);
- girofari che garantiscano la segnalazione di presenza in ogni angolazione, luci di stazionamento ad intermittenza e di segnalatore acustico (ad attivazione automatica con l’inserimento della presa di forza), segnaletica rifrangente su ogni lato a descrivere ogni spigolo della sagoma del veicolo posteriormente e lateralmente.
Monoperatore “C”:
Autocarro 3 assi allestito con attrezzatura compattante, del tipo monoperatore a caricamento laterale destro, atto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati (a titolo di esempio carta e cartone, imballaggi misti, …) tramite lo svuotamento di contenitori da 2.400 a 3.500 litri, di lunghezza massima 9.500 mm, larghezza massima 2.500 mm e altezza massima 3.900 mm e con le seguenti caratteristiche di base e comunque nuovo di fabbrica:
a) Autoveicolo:
- allestito per RSU;
- con PTT 26 ton;
- con passo compreso tra 4.200 mm e 4.500 mm;
- sospensioni anteriori a balestre rinforzate e posteriori pneumatiche;
- cambio automatico Allison con retarder idrodinamico;
- scarico fumi verticale;
- radio Bluetooth;
- sedile autista pneumatico;
- presa di forza Chelsea;
b) Attrezzatura:
- cassone di volumetria superiore a 20 mc, dotato di vasca di raccolta dei liquidi percolati, opportunamente dimensionata e dotata di scarico con valvola. Sia il fondo che la vasca di raccolta dei liquidi dovranno essere dotati di portella per il lavaggio, l’asportazione di materiali accumulati e l’ispezione. Tali parti dovranno risultare forniti di idonea guarnizione e dovranno garantire da perdite o gocciolamenti;
- piatto di espulsione dei rifiuti a paratia mobile azionato da pistone idraulico adeguatamente
dimensionato con guide di scorrimento antiusura e con la capacità di mantenere l’allineamento; 15
- tramoggia di carico e cassetto di compattazione (sulla parte anteriore dovrà essere realizzata una tramoggia per il recupero dei liquami e delle polveri e due portelle laterali a tenuta ermetica in acciaio inox dovranno permettere lo scarico agevole dei detriti e favorire il lavaggio);
- sistema di compattazione del tipo a “cassetto”;
- attrezzatura per la presa automatica e rovesciamento dei cassonetti da litri 2.400 a litri 3.500 con attacco maschio. Il sistema di presa dovrà permettere un ribaltamento del cassonetto assolutamente entro l’interno tramoggia al fine di escludere la caduta di oggetti leggeri e polvere sul terreno. Le dimensioni della bocca di carico dovranno essere compatibili con l’esercizio di tutti i contenitori a svuotamento laterale in dotazione della Stazione Appaltante;
- impianto video con telecamere utilizzabili per controllo zone di operazione e monitor in cabina. Cinque telecamere: telecamera centraggio cassonetto, telecamera per controllo di aggancio e serraggio del cassonetto lato posteriore, telecamera panoramica per controllo e supervisione zona lavoro, telecamera per operazioni di retromarcia, telecamera in tramoggia per visione cassonetto in fase di ribaltamento e controllo rifiuti;
- illuminazione per il lavoro notturno (fari aggiuntivi posteriori per assistenza nelle operazioni di
scarico e fari aggiuntivi laterali per illuminazione completa dell’area delle operazioni);
- girofari che garantiscano la segnalazione di presenza in ogni angolazione, luci di stazionamento ad intermittenza e di segnalatore acustico (ad attivazione automatica con l’inserimento della presa di forza), segnaletica rifrangente su ogni lato a descrivere ogni spigolo della sagoma del veicolo posteriormente e lateralmente.
Monoperatore “D”:
Autocarro 3 assi allestito con attrezzatura compattante, del tipo monoperatore a caricamento laterale destro, atto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati (a titolo di esempio carta e cartone, imballaggi misti, …) tramite lo svuotamento di contenitori da 2.400 a 3.500 litri, di lunghezza massima 9.500 mm, larghezza massima 2.500 mm e altezza massima 3.900 mm e con le seguenti caratteristiche di base e comunque con data di prima immatricolazione non anteriore al 2017:
a) Autoveicolo:
- allestito per RSU;
- con PTT 26 ton;
- con passo compreso tra 4.200 mm e 4.500 mm; 16
- sospensioni anteriori a balestre rinforzate e posteriori pneumatiche;
- cambio automatico Allison con retarder idrodinamico;
- scarico fumi verticale;
- radio Bluetooth;
- sedile autista pneumatico;
- presa di forza Chelsea;
b) Attrezzatura:
- cassone di volumetria superiore a 20 mc, dotato di vasca di raccolta dei liquidi percolati, opportunamente dimensionata e dotata di scarico con valvola. Sia il fondo che la vasca di raccolta dei liquidi dovranno essere dotati di portella per il lavaggio, l’asportazione di materiali accumulati e l’ispezione. Tali parti dovranno risultare forniti di idonea guarnizione e dovranno garantire da perdite o gocciolamenti;
- piatto di espulsione dei rifiuti a paratia mobile azionato da pistone idraulico adeguatamente
dimensionato con guide di scorrimento antiusura e con la capacità di mantenere l’allineamento;
- tramoggia di carico e cassetto di compattazione (sulla parte anteriore dovrà essere realizzata una tramoggia per il recupero dei liquami e delle polveri e due portelle laterali a tenuta ermetica in acciaio inox dovranno permettere lo scarico agevole dei detriti e favorire il lavaggio);
- sistema di compattazione del tipo a “cassetto”;
- attrezzatura per la presa automatica e rovesciamento dei cassonetti da litri 2.400 a litri 3.500 con attacco maschio. Il sistema di presa dovrà permettere un ribaltamento del cassonetto assolutamente entro l’interno tramoggia al fine di escludere la caduta di oggetti leggeri e polvere sul terreno. Le dimensioni della bocca di carico dovranno essere compatibili con l’esercizio di tutti i contenitori a svuotamento laterale in dotazione della Stazione Appaltante;
- impianto video con telecamere utilizzabili per controllo zone di operazione e monitor in cabina. Cinque telecamere: telecamera centraggio cassonetto, telecamera per controllo di aggancio e serraggio del cassonetto lato posteriore, telecamera panoramica per controllo e supervisione zona lavoro, telecamera per operazioni di retromarcia, telecamera in tramoggia per visione cassonetto in fase di ribaltamento e controllo rifiuti;
- illuminazione per il lavoro notturno (fari aggiuntivi posteriori per assistenza nelle operazioni di scarico e fari aggiuntivi laterali per illuminazione completa dell’area delle operazioni);
- girofari che garantiscano la segnalazione di presenza in ogni angolazione, luci di stazionamento ad
intermittenza e di segnalatore acustico (ad attivazione automatica con l’inserimento della presa di 17 forza), segnaletica rifrangente su ogni lato a descrivere ogni spigolo della sagoma del veicolo posteriormente e lateralmente.
Monoperatore “E”:
Autocarro 3 assi allestito con attrezzatura compattante, del tipo monoperatore a caricamento laterale destro, atto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati (a titolo di esempio carta e cartone, imballaggi misti, …) tramite lo svuotamento di contenitori da 2.400 a 3.500 litri, di lunghezza massima 9.500 mm, larghezza massima 2.500 mm e altezza massima 3.900 mm e con le seguenti caratteristiche di base e comunque con data di prima immatricolazione non anteriore al 2017:
a) Autoveicolo:
- allestito per RSU;
- con PTT 26 ton;
- con passo compreso tra 4.200 mm e 4.500 mm;
- sospensioni anteriori a balestre rinforzate e posteriori pneumatiche;
- cambio automatico Allison con retarder idrodinamico;
- scarico fumi verticale;
- radio Bluetooth;
- sedile autista pneumatico;
- presa di forza Chelsea;
b) Attrezzatura:
- cassone di volumetria superiore a 20 mc, dotato di vasca di raccolta dei liquidi percolati, opportunamente dimensionata e dotata di scarico con valvola. Sia il fondo che la vasca di raccolta dei liquidi dovranno essere dotati di portella per il lavaggio, l’asportazione di materiali accumulati e l’ispezione. Tali parti dovranno risultare forniti di idonea guarnizione e dovranno garantire da perdite o gocciolamenti;
- piatto di espulsione dei rifiuti a paratia mobile azionato da pistone idraulico adeguatamente
dimensionato con guide di scorrimento antiusura e con la capacità di mantenere l’allineamento;
- tramoggia di carico e cassetto di compattazione (sulla parte anteriore dovrà essere realizzata una tramoggia per il recupero dei liquami e delle polveri e due portelle laterali a tenuta ermetica in acciaio inox dovranno permettere lo scarico agevole dei detriti e favorire il lavaggio);
- sistema di compattazione del tipo a “cassetto”; 18
- attrezzatura per la presa automatica e rovesciamento dei cassonetti da litri 2.400 a litri 3.500 con attacco maschio. Il sistema di presa dovrà permettere un ribaltamento del cassonetto assolutamente entro l’interno tramoggia al fine di escludere la caduta di oggetti leggeri e polvere sul terreno. Le dimensioni della bocca di carico dovranno essere compatibili con l’esercizio di tutti i contenitori a svuotamento laterale in dotazione della Stazione Appaltante;
- impianto video con telecamere utilizzabili per controllo zone di operazione e monitor in cabina. Cinque telecamere: telecamera centraggio cassonetto, telecamera per controllo di aggancio e serraggio del cassonetto lato posteriore, telecamera panoramica per controllo e supervisione zona lavoro, telecamera per operazioni di retromarcia, telecamera in tramoggia per visione cassonetto in fase di ribaltamento e controllo rifiuti;
- illuminazione per il lavoro notturno (fari aggiuntivi posteriori per assistenza nelle operazioni di
scarico e fari aggiuntivi laterali per illuminazione completa dell’area delle operazioni);
- girofari che garantiscano la segnalazione di presenza in ogni angolazione, luci di stazionamento ad
intermittenza e di segnalatore acustico (ad attivazione automatica con l’inserimento della presa di
forza), segnaletica rifrangente su ogni lato a descrivere ogni spigolo della sagoma del veicolo posteriormente e lateralmente.
L’assieme automezzi-attrezzature nel suo complesso, il cassone, le parti ad usura, i materiali costitutivi, il dimensionamento delle parti statiche e dinamiche, dovranno essere idonei alla raccolta, compattazione, trasporto e scarico di tutte le tipologie merceologiche dei rifiuti solidi urbani.
Tutti i monoperatori dovranno possedere dispositivi di sicurezza in conformità alla direttiva macchine ed alle altre normative di settore e certificazione CE. Dovranno essere presenti: targhe, segnalazioni ed ideogrammi di segnalazione di attenzione e di divieto per le apparecchiature in movimento e di richiamo alle norme antinfortunistiche. L'elencazione non è esaustiva, dovendo essere presenti tutte le componenti strutturali idonee a garantire il rispetto delle specifiche tecniche prescritte.
Tra gli obblighi dell’esecutore (senza suo diritto a ulteriore remunerazione) si intendono dovuti e compresi: assicurazione e bollo, compresa assicurazione furto, incendio e responsabilità civile con copertura così detta “kasko”.
ART. 15 – SERVIZI DI MANUTENZIONE FULL SERVICE
Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore deve garantire il servizio di manutenzione full service, 19 omnicomprensivo e totale su tutti i beni forniti, dovendo l’Esecutore utilizzare mezzi da esso stesso correttamente approntati ed idonei (persone, attrezzature, luoghi...).
La manutenzione potrà essere effettuata, su indicazione della Committente (previa eventuale intesa con l'Appaltatore): presso la sede della Committente in Rosignano Solvay in Loc. Le Morelline Due; su strada all’interno del bacino di competenza (comuni di Bibbona, Rosignano X.xx, Cecina, Collesalvetti, Casale X.xx, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Castellina X.xx, Orciano Pisano, Santa Luce, Crespina Xxxxxxxxx); in altro luogo individuato dall’Esecutore con oneri sia per il trasporto verso detto luogo sia per la riconsegna presso sede della Committente a carico dell’esecutore stesso.
Tra gli obblighi dell’Esecutore (senza suo diritto a ulteriore remunerazione) si intendono dovuti e compresi:
- Tagliandi di manutenzione come previsto dal libretto di uso e manutenzione;
- Risoluzione anomalie di funzionamento;
- Ripristino di tutti i materiali e pezzi di ricambio usurati al fine di mantenere il perfetto
funzionamento della macchina;
- Manutenzioni ordinarie e straordinarie dovute a rotture;
L’Esecutore deve fornire i recapiti telefonici del tecnico incaricato a ricevere le segnalazioni e richieste di intervento, che potranno pervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, essendo obbligato l'Appaltatore a garantire e quindi a risolvere qualsiasi anomalia di propria competenza entro 48 ore dalla chiamata.
In caso di necessità e previo accordo con l’Esecutore, REA Spa potrà provvedere direttamente ad eseguire piccoli interventi, di manutenzione e/o riparazione, di competenza dell’Esecutore e rimettere le spese sostenute allo stesso.
Rimangono a carico della Committente il lavaggio dei mezzi ed i controlli dei liquidi di funzionamento.
L’Esecutore conferma e garantisce il legittimo godimento ed utilizzo secondo legge dei mezzi oggetto del contratto e garantisce REA Spa da ogni qualsivoglia altrui relativa contestazione, obbligandosi a tenerla indenne.
L’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge nonché dalla committente ai fini della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
20
ART. 16 - SERVIZI ACCESSORI DI FORMAZIONE
L'Appaltatore si obbliga a prestare, a favore del personale di REA Spa, i seguenti servizi di formazione: corso esaustivo (ai fini dell’utilizzo e della diagnosi di eventuali necessità di interventi manutentivi) per gli operatori preposti, anche con sessioni separate a richiesta della Committente, con rilascio all'esito del corso di idoneo attestato di formazione.
L’avvio dell’esecuzione effettiva del noleggio non potrà essere autorizzato senza previo esaurimento delle attività di formazione predette e completamento con esito positivo della messa in funzione dei mezzi.
ART. 17 – OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER EFFETTO DELL'OFFERTA TECNICA.
L'Appaltatore, ai fini dell'aggiudicazione, ha presentato l'offerta tecnica alla quale è vincolato per tutta l’esecuzione, costituendone i contenuti obbligazioni essenziali imprescindibili ai fini dell’esatto adempimento.
Il relativo eventuale inadempimento sarà considerato grave inadempimento, presunto gravemente
colposo o doloso, con ogni conseguenza contrattuale e di legge.
ART.18 – PERIODO DI NOLEGGIO E CALCOLO DEI GIORNI.
I periodi di noleggio per ciascun monoperatore, nei 60 mesi (5 anni) di durata del contratto, sono i seguenti:
- Monoperatore “A”: noleggio annuale continuativo;
- Monoperatore “B”: noleggio annuale continuativo;
- Monoperatore “C”: noleggio annuale continuativo;
- Monoperatore “D”: noleggio stagionale per il periodo 1° aprile – 30 settembre, con eventuale opzione di disponibilità annuale;
- Monoperatore “E”: noleggio stagionale per il periodo 1° aprile – 30 settembre, con eventuale opzione di disponibilità annuale.
Ai fini della quantificazione del corrispettivo e delle eventuali penali vengono convenzionalmente determinati tra le parti un numero di giorni complessivi pari a 7.305, determinati come somma:
- Monoperatore “A”: 365 gg/anno x 5 anni = 1.825 gg;
- Monoperatore “B”: 365 gg/anno x 5 anni = 1.825 gg;
- Monoperatore “C”: 365 gg/anno x 5 anni = 1.825 gg;
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- Monoperatore “D”: 183 gg/anno x 5 anni = 915 gg;
- Monoperatore “E”: 183 gg/anno x 5 anni = 915 gg;
I periodi di durata del noleggio si intendono continuativi e corrono a partire dall’autorizzazione all’avvio dell’esecuzione, la cui data è comprovata dalla contestuale sottoscrizione del Verbale di Consegna (Allegato A) da parte del DEC e dell’Esecutore (anche tramite il suo delegato ex art. 4).
Relativamente al primo anno, potranno aversi variazioni circa la data di avvio dell'esecuzione, conseguenti alla data di effettiva aggiudicazione e stipula, in ragione delle quali il corrispettivo sarà proporzionalmente ridotto (fermi i termini offerti dall’aggiudicatario, anche per il primo anno).
L’opzione di disponibilità annuale deve risultare da offerta tecnica dell’Appaltatore e consiste nella messa a disposizione della Stazione Appaltante dei monoperatori “D” e/o “E” anche fuori dal periodo standard previsto per il noleggio (aprile – settembre). In tal caso la Stazione Appaltante manterrà i monoperatori “D” e/o “E” sempre iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e avrà la facoltà di utilizzarli (uno solo o entrambi) anche fuori dal periodo standard di noleggio nel caso in cui si rendesse necessario sostituire uno degli altri tre monoperatori (a titolo esemplificativo e
non esaustivo, nei casi di guasti o malfunzionamenti che ne impediscano l'uso). In tal caso, per i giorni di uso in sostituzione, non saranno né calcolate le sanzioni contrattuali per fermo macchina, né saranno dovuti da parte REA costi aggiuntivi rispetto a quanto pattuito nel contratto.
ART.19 – CONSEGNA DEI MEZZI.
I mezzi dovranno essere consegnati presso la sede di REA Spa in Loc. Le Morelline Due a Rosignano Solvay (LI) e all’atto della consegna dovrà essere sottoscritto dal DEC e dal tecnico incaricato dall’Esecutore di cui all’art. 4 il relativo Verbale di Consegna (Allegato A), parte integrante del Contratto.
Il tecnico incaricato dall’esecutore (come sopra) dovrà altresì effettuare la messa in funzione dei mezzi e provvedere ad effettuare un esaustivo corso di formazione agli operatori preposti all’uso designato ed agli operatori manutentori, di cui al precedente art.16.
Al termine dell’esecuzione del noleggio, i mezzi dovranno essere ritirati dal tecnico incaricato dall’Esecutore (come sopra) sempre presso la sede di REA Spa, contestualmente sarà redatto il Verbale di Ritiro (Allegato B) che sarà sottoscritto dal DEC e dal predetto tecnico incaricato dall’Esecutore (come sopra).
Il termine massimo a base di gara per la consegna dei mezzi era: 22
- per il monoperatore “A”, entro il 15 giugno 2020;
- per il monoperatore “B”, entro il 15 giugno 2020;
- per il monoperatore “C”, entro il 15 giugno 2020;
- per il monoperatore “D”, entro il 15 giugno 2020;
- per il monoperatore “E”, entro il 15 giugno 2020;
Avendo l'Appaltatore, ai fini dell'aggiudicazione, offerto la riduzione di:
− n. giorni per il monoperatore “A”;
− n. giorni per il monoperatore “B”;
− n. giorni per il monoperatore “C”;
− n. giorni per il monoperatore “D”;
− n. giorni per il monoperatore “E”;
Il tempo massimo utile per la consegna dei mezzi è:
- il per il monoperatore “A”;
- il per il monoperatore “B”;
- il per il monoperatore “C”;
- il per il monoperatore “D”;
- il per il monoperatore “E”;
I termini sono essenziali ai fini dell'esatto adempimento.
Per gli anni successivi al primo, se non contrattualizzata l’opzione di disponibilità annuale di cui all’offerta tecnica per i mezzi “D” e “E”, questi ultimi dovranno essere consegnati comunque entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio del noleggio stagionale, quindi rispettivamente entro il 16 marzo, con la documentazione prescritta e pronti all’uso.
La consegna deve avvenire obbligatoriamente nei termini e nei luoghi indicati. Qualunque situazione e causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicata dall’Appaltatore alla Committente. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né potrà essere invocato dall'Appaltatore come giustificazione del ritardo. Ove sussistano comprovate cause di forza maggiore atte a determinare l'incolpevole ritardo nell’esecuzione, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione e prova alla Committente, che valuterà se sussistano i presupposti per giustificare il ritardo.
ART. 20 - ADEMPIMENTO E INADEMPIMENTO DELL’ESECUTORE.
23
L’esecuzione è sottoposta a verifica ed accettazione da parte della Committente.
Le prestazioni non saranno accettate e non si riterrà perfezionato l’adempimento dell’Esecutore ai suoi obblighi, nei casi in cui le prestazioni non rispondano esattamente alle previsioni contrattuali e quindi al fabbisogno della Committente.
In nessun caso saranno accettati beni che presentino difformità non accettate, anche parziali, rispetto alle prescrizioni di cui al precedente art.14.
A tutela della sicurezza e salute dei lavoratori operanti presso la Committente, resteranno allegati al presente contratto, formandone parte integrante, la relazione fornita dall'Appaltatore a corredo della fornitura, redatta da un tecnico abilitato, attestante il livello delle vibrazioni a cui saranno sottoposti gli operatori preposti oltre che la pressione sonora e i livelli di rumorosità ambientale e le prove di verifica di conformità alle normative di sicurezza, condotte sul veicolo stesso o veicolo del tipo, nonché il certificato di compatibilità elettromagnetica EMC redatto in conformità alla normativa EN 13309.
Ai fini del corretto utilizzo e per il mantenimento delle funzionalità e caratteristiche del mezzo,
resta allegato al presente contratto, formandone parte integrante, il manuale uso e manutenzione.
ART. 21 – PENALI, SANZIONI CONTRATTUALI E RESPONSABILITA' DELL'ESECUTORE.
Con la sottoscrizione del presente contratto l'Esecutore dichiara di essere a conoscenza del carattere essenziale delle previsioni contrattuali relative alle caratteristiche dei beni da fornire ed ai tempi offerti per la consegna e di intervento per il servizio di manutenzione full service. Ove violate, incorrerà in grave inadempimento. In ragione del grave inadempimento dell'Esecutore, la committente potrà:
− applicare penali;
− applicare sanzioni contrattuali;
− ridurre unilateralmente il corrispettivo, in ragione della ed in proporzione alla riduzione delle utilità conseguite ovvero al prodursi di danni;
− risolvere il contratto in danno dell'esecutore;
− affidare a terzi l'esecuzione in danno dell'esecutore e darvi corso;
− pretendere il risarcimento dei danni subiti e subendi;
− compensare automaticamente ed immediatamente le somme dovute all'esecutore con quelle
da esso dovute in ragione dell'inadempimento. 24
Le penali saranno applicate nelle seguenti situazioni e per ciascun monoperatore:
a) in caso di ritardo nella consegna del monoperatore
Le penali per il ritardo sono stabilite nella misura dell'1,00‰ (1 per mille) dell’importo contrattuale
per ogni giorno di ritardo.
Il numero di giorni cui deve essere riferita la penale effettivamente da applicare è pari al numero di giorni ritardo rispetto al termine di consegna previsto.
L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.113 bis del D.lgs. 50/2016 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, nel senso che, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, in conformità alle previsioni di cui al D.lgs. 50/2016.
Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo, la Committente sarà comunque libera di avviare il procedimento per la risoluzione del contratto ed escutere la cauzione, trattenendone l'intero importo,
potendo altresì procedere all’acquisizione del mezzo in danno dell’Appaltatore, salvo il diritto della
Committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
La consegna di uno o più beni difformi o per qualunque legittima ragione rifiutati, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo.
La consegna di uno o più beni sprovvisti della documentazione necessaria, equivale a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo.
Nelle ipotesi di ritardato/inesatto/mancato adempimento, si applicheranno in danno dell'appaltatore per quanto qui non previsto anche le sanzioni e i rimedi previsti dal Codice civile, relativi agli appalti di cui agli artt. 1655 e seguenti, e relativi alla compravendita di cui agli artt. 1470 e seguenti.
In caso di fermo macchina per esigenze di manutenzione e/o riparazione e/o comunque per responsabilità e/o di competenza dell’Esecutore, sarà facoltà di REA Spa applicare una riduzione del corrispettivo.
Le sanzioni contrattuali saranno applicate nelle seguenti situazioni e per ciascun monoperatore
1) quando, avendo REA Spa richiesto un intervento di manutenzione/riparazione, l’Esecutore non intervenga e/o non ripristini la effettiva ottimale funzionalità del mezzo nelle 48 ore consentite;
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2) quando la durata complessiva dei fermi macchina nel periodo di effettivo noleggio sarà di durata superiore al 15% dei giorni anche non consecutivi, tra loro, ed anche legati ad eventi diversi, pur in presenza di interventi dell’esecutore entro le 48 ore previste dal contratto;
La misura della sanzione contrattuale da applicare è determinata moltiplicandone il valore unitario per il numero di giorni cui deve essere riferita.
Il valore unitario della sanzione contrattuale per ciascun monoperatore è determinato dal rapporto tra il canone complessivo di ciascun monoperatore e il numero dei giorni convenzionali.
Ai fini della quantificazione delle eventuali sanzioni contrattuali vengono determinati tra le parti un numero di giorni convenzionali complessivi per ciascuno monoperatore pari a:
- Monoperatore “A”: 365 gg/anno x 5 anni = 1.825 gg;
- Monoperatore “B”: 365 gg/anno x 5 anni = 1.825 gg;
- Monoperatore “C”: 365 gg/anno x 5 anni = 1.825 gg;
- Monoperatore “D”: 183 gg/anno x 5 anni = 915 gg;
- Monoperatore “E”: 183 gg/anno x 5 anni = 915 gg;
Il numero di giorni cui deve essere riferita la penale effettivamente da applicare è pari a:
a) Nelle ipotesi di cui sub 1) il numero di giorni di fermo macchina successivi alle 48 ore dopo la chiamata
b) Nelle ipotesi di cui sub 2) il numero di giorni di fermo o fermi macchina complessivi e cumulativi maturati nel corso dell’esecuzione oltre il 15% degli stessi
L’applicazione delle sanzioni contrattuali per i presupposti di cui sub 1) non esclude l’applicazione
di sanzioni contrattuali per i presupposti di cui sub 2), pertanto possono essere cumulate.
REA Spa opererà automaticamente la compensazione tra la sanzione contrattuale/penale e le somme dovute all’Esecutore per lo stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto dal quale la sanzione contrattuale/penale è maturata e tratterrà le corrispondenti somme dal pagamento per esso dovuto. La fattura, che sarà emessa dall’Esecutore solo previa accettazione della committente, dovrà recare gli importi dovuti avendo già detratto le somme corrispondenti alle sanzioni contrattuali/penali da applicare, nella misura che sarà indicata nello stesso atto di accettazione dalla Committente.
ART. 22 - VARIAZIONI O VARIANTI. 26
Non sono ammesse varianti ad opera dell'Appaltatore. Potranno esserne disposte dalla Committente nei limiti di legge e comunque soltanto in forma scritta e sottoscritta.
ART. 23 - SUBAPPALTO E AVVALIMENTO.
Si applicano le previsioni di cui agli artt. 105 e 89 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Il subappalto è ammesso solo con riferimento alle Prestazioni Secondarie e deve essere autorizzato.
L'Appaltatore assume, come per legge, l'obbligo di eseguire direttamente e personalmente le attività oggetto dell'appalto (siano esse corrispondenti alle prestazioni principali o a quelle secondarie o accessorie o opzionali). Nei limiti di legge, può farne eseguire una parte ad altro/i operatore/i secondo le regole di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. In ogni caso, resta direttamente responsabile per l'esatto adempimento verso la Committente, imputandosi comunque all'Appaltatore eventuali responsabilità di suoi subappaltatori o sub-contraenti (nei confronti dei quali potrà eventualmente agire in rivalsa, ma senza limitazione alcuna delle sue responsabilità dirette e piene verso la Committente, anche per il loro operato o le loro omissioni o i loro ritardi).
Nel caso in cui ricorra alla attività di altri operatori, potrà farlo:
- mediante subappalto, solo nei limiti di legge, e comunque solo avendolo dichiarato in gara come prescritto dal Disciplinare;
- mediante sub-contratti che non costituiscono subappalto, a condizione che siano effettivamente tali e leciti.
In ogni caso, che ricorra a subappalti o subcontratti, per tutte le Prestazioni Secondarie di cui al presente contratto assume i seguenti obblighi:
- deposito presso la Committente del relativo contratto (che dovrà essere conforme alle norme vigenti) prima dell'avvio dell'esecuzione;
- per i subappalti, allegazione spontanea e contestuale di tutti i documenti previsti dall'art. 105 del Codice (ivi comprese e specialmente le attestazioni sul possesso dei requisiti in capo ai subappaltatori e di ogni ulteriore informazione o documento pertinenti);
- per i sub-contratti, allegazione, su richiesta della Committente, delle attestazioni sul possesso dei requisiti in capo ai sub-contraenti e di ogni ulteriore informazione o documento pertinenti.
Si ricorda che il subappalto non autorizzato è reato. Alle stesse conseguenze si espone l'Appaltatore che simuli un diverso sub-contratto per dissimulare un subappalto non ammissibile.
La Committente si riserva di effettuare controlli in corso di esecuzione, volti ad accertare che:
- siano eseguiti solo i subappalti autorizzati; 27
- eventuali subappalti e/o sub-contratti siano eseguiti in conformità alle previsioni contrattuali e di legge.
In caso di esito negativo dei controlli agirà come per legge agli eventuali adempimenti obbligatori, sanzioni contrattuali e segnalazioni alle competenti Autorità.
ART. 24 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.
L’importo complessivo del corrispettivo per l'esecuzione del contratto ammonta a Euro
( ) oltre IVA come per legge.
Oltre eventuale opzione per servizi aggiuntivi, ripetitivi e complementari pari a Euro 84.000,00 (ottantaquattromila/00).
L'importo indicato costituisce corrispettivo contrattualmente dovuto all’Appaltatore in ragione del suo esatto adempimento e quindi del compimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.
L'Appaltatore si impegna a fornire, in corso di esecuzione, a richiesta del DEC e nei termini da questo indicati, tutta la documentazione dettagliata, a dimostrazione dell'effettivo impiego delle
somme che gli saranno corrisposte dalla Committente a titolo di oneri per la sicurezza.
ART. 25 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE
I pagamenti saranno dovuti nella misura corrispondente alle prestazioni esattamente adempiute e accettate.
Il pagamento avverrà, per stati di avanzamento prestazioni, da fatturare con cadenza mensile, alla scadenza del primo mese dall’avvio dell’effettivo noleggio, in misura pari ad una frazione proporzionale ad un periodo mensile ed al numero di monoperatori in uso nel periodo specifico (presenza o meno dei monoperatori stagionali), e pagamento a 60 giorni dalla fattura fine mese.
In ogni caso, la fattura dovrà essere emessa previa autorizzazione della Committente e nella misura da essa indicata, avendo applicato le penali/sanzioni contrattuali e portandole quindi in detrazione rispetto al corrispettivo periodico teorico.
Nelle fatture, l'Appaltatore dovrà riportare:
- intestazione a REA SPA
- codice univoco per la fatturazione elettronica
- il CIG 8205469739
Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il
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richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti” e conformarsi anche
relativamente agli importi.
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica comunichiamo che il “Codice Destinatario” è: M5UXCR1.
Nel caso di subappalto, (consentito solo per le prestazioni secondarie), nonché in caso di ATI/RTI/reti, la Committente provvederà al pagamento diretto di ciascun operatore economico coinvolto nell'esecuzione, secondo le previsioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La quota parte di pagamento dovuta a ciascun operatore sarà attestata dall'Appaltatore ed accertata da DEC, in contraddittorio con l'Appaltatore, nonché autorizzata dal RUP, il quale potrà pretendere ogni chiarimento o documento a comprova, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 101 e seguenti del d.lgs. 50/2016.
ART. 26 ACQUISTO
La Committente si riserva la facoltà, di acquistare, al valore di seguito specificato, uno o più mezzi entro settembre 2020 o secondo i termini di seguito individuati, senza che l’Appaltatore possa
opporre eccezioni di sorta:
entro settembre 2020:
1. MONOPERATORE “A”: € 200.000,00
2. MONOPERATORE “B”: € 200.000,00
3. MONOPERATORE “C”: € 200.000,00 Dopo 12 mesi dalla consegna:
1. MONOPERATORE “A”: € 175.000,00
2. MONOPERATORE “B”: € 175.000,00
3. MONOPERATORE “C”: € 175.000,00 Dopo 24 mesi dalla consegna:
1. MONOPERATORE “A”: € 150.000,00
2. MONOPERATORE “B”: € 150.000,00
3. MONOPERATORE “C”: € 150.000,00 Dopo 36 mesi dalla consegna:
1. MONOPERATORE “A”: € 125.000,00
2. MONOPERATORE “B”: € 125.000,00
3. MONOPERATORE “C”: € 125.000,00
29
Dopo 48 mesi dalla consegna:
1. MONOPERATORE “A”: € 100.000,00
2. MONOPERATORE “B”: € 100.000,00
3. MONOPERATORE “C”: € 100.000,00 Dopo 60 mesi dalla consegna:
1. MONOPERATORE “A”: € 75.000,00
2. MONOPERATORE “B”: € 75.000,00
3. MONOPERATORE “C”: € 75.000,00
ART. 26.1 - GARANZIA SUI BENI FORNITI IN ACQUISTO
I beni forniti (telaio e attrezzatura) dovranno essere provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c. “Garanzia per i vizi della cosa venduta”) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata (art. 1497 c.c. “Mancanza di qualità”), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex art. 1512 c.c. “Garanzia di buon funzionamento”), per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di
immatricolazione e comunque di almeno 6 mesi a decorrere dalla data di acquisto da parte della Committente.
La garanzia contrattuale copre anche i costi (che non saranno mai addebitati alla Committente) per qualunque intervento su qualsiasi parte della fornitura, compresi ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro, nulla escluso. Durante il periodo di garanzia l'assistenza sarà prestata dall'appaltatore gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati, con tutto il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento della fornitura nonché, ove occorra, con fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti della fornitura, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dell’intera fornitura. L’Appaltatore qualora non fosse possibile l’immediato ripristino della funzionalità a seguito di intervento di manutenzione su chiamata, si impegna a garantire che:
— la diagnosi venga effettuata entro un massimo di 24/36 ore dalla data di invio della comunicazione del vizio e/o del difetto di funzionamento;
— in caso di comprovato vizio e/o difetto di produzione, la riparazione del mezzo abbia inizio entro il termine massimo di 48 (quarantotto ore).
Entro i limiti sopra indicati, l’Appaltatore si obbliga comunque a garantire che l’intervento venga
eseguito nel minor tempo possibile. 30
ART. 27- INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO.
Il corrispettivo aggiudicato è immodificabile, salva l'eventuale applicazione (con effetto riduttivo) di eventuali penali/sanzioni contrattuali.
ART. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.
La cessione del contratto e/o dei crediti da esso derivanti è vietata. Ove l'Esecutore vi provveda, non potrà essere opposta alla Committente e non sarà verso essa efficace.
ART. 29 - TRACCIABILITA'.
Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato.
Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.
In particolare, ai sensi dell’art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla REA SPA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L’Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla REA SPA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore si obbliga a inserire negli eventuali contratti stipulati con propri subappaltatori, cottimisti e/o subcontraenti tutto quanto precede nonché la seguente clausola: “L’esecutore ,
in qualità di subappaltatore / cottimista / subcontraente della ................................. nell’ambito del 31
contratto sottoscritto con la REA SPA, identificato con il CIG assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche; si impegna a dare immediata comunicazione alla REA SPA contraente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti ai sensi della predetta normativa; si obbliga a trasmettere copia del presente contratto e di ogni sua eventuale modifica alla REA SPA”.
In caso di mancata apposizione o mancato rispetto della stessa, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 136/2010.
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all’Appalto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare alla REA SPA ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.
Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, ed a dare immediata comunicazione a REA SPA ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di Livorno, della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 30 - CAUZIONE DEFINITIVA.
La cauzione definitiva è prestata dall'Esecutore contestualmente alla stipula del presente contratto, formandone parte integrante, nella misura del 10% dell'importo del corrispettivo aggiudicato. È costituita in forma di garanzia fideiussoria, secondo le previsioni di cui all'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con espressa previsione di:
• rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile;
• operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente;
• espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e tutti quelli per cui è prescritta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e cessa di avere effetto solo nel momento in cui verrà a spirare il contratto di fornitura a noleggio. Non sarà svincolata progressivamente.
DISPOSIZIONI FINALI 32
ART. 31 - RECESSO E RINUNCIA AL MANCATO GUADAGNO.
La Committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge.
È fatto salvo il diritto di recesso da parte della committente, in ogni tempo, per l'ipotesi di vicende societarie che ne modifichino la condizione attuale di gestore del servizio pubblico di igiene ambientale o la autonomia societaria (ivi comprese a titolo esemplificativo: fusioni/trasformazioni/incorporazioni/mutamento della proprietà).
In tali casi, la committente darà comunicazione all’Operatore Economico dei termini da rispettare per la cessazione del contratto. Fermo il diritto dell’Operatore Economico al pagamento per le prestazioni sino a tale momento esattamente adempiute ed accettate, senza che ad esso sia riconosciuto alcun pagamento/indennizzo/risarcimento per le prestazioni non eseguite in conseguenza del recesso esercitato dalla committente. Per tali ipotesi, l'Appaltatore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal Codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le somme che
saranno eventualmente liquidate dalla Committente a suo favore, per i costi effettivamente sostenuti e documentati.
La facoltà di recesso può essere esercitata dalla Committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.
ART. 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
La Committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze. Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:
• gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA Spa;
• commissione da parte dell’Esecutore di un reato presupposto del D.lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.c., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell’interdizione dall’esercizio dell’attività;
• trasformazioni societarie che comportino il venire meno dell'identità di autonomo centro di costo in capo alla Committente.
Resta salva la facoltà per la Committente, in ogni ipotesi di grave inadempimento o di ritardo e in 33 tutti i casi previsti dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'Appaltatore, con tutte le conseguenze di legge.
ART. 33 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.
L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla Committente. Ogni eventuale discordanza anche interna agli atti contrattuali eventualmente rilevata dall'aggiudicatario ed insuperabile con i criteri ermeneutici del Codice civile, sarà interpretata a favore della Committente. Dove il contratto ammette soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica indicazione alla Committente.
ART. 34 - CONTROVERSIE.
È escluso il ricorso ad arbitrato. Ferma la competenza esclusiva del Tribunale di Livorno.
ART. 35 - RISERVATEZZA.
L’Appaltatore è tenuto, in solido con tutti i soggetti a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, all’osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento del contratto in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività di REA Spa. L’Appaltatore si impegna dunque a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza e adottando tutte le misure idonee a ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.
Rea Spa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell’esecutore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell’attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi, in conformità alle previsioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come modificato dal D.lgs.10 agosto 2018, n.101 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
ART. 36 - SPESE GENERALI.
Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto faranno carico all’Appaltatore. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri connessi con l'esecuzione,
nonché tutti i relativi costi e spese generali. 34
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto come per legge.
ART. 37 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE
Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore si applicano le norme di legge vigenti.
ART. 38 - RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE E COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA.
Le parti si obbligano ad eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede.
L’appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati da REA Spa ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA Spa xxx.xxxxxx.xx
SI OBBLIGA:
a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell’art. 1381 Codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da
determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati da REA Spa e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all’assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA
− che l’Organismo di Xxxxxxxxx di REA Spa possa chiedere informazioni direttamente al personale, ove esistente, della propria azienda /ditta competente per l’attività legate al rapporto contrattuale in essere o futuro con REA Spa, al fine del corretto svolgimento della sua attività di controllo.
− che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA spa avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l’esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all’inadempimento; l’esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato al Fornitore
mediante lettera raccomandata contenente l’indicazione delle circostanze di fatto o dei 35
procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l’inadempimento.
ART. 39 – OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E DEL MOGC231/01 DI REA SPA
L’Appaltatore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.lgs. 231/01, adottato dall’Amministratore Unico di REA Spa con decreto n. 03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA Spa con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 40 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.
ART. 41 – RISERVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI
I termini per l'adempimento corrono dall'avvio dell'esecuzione, che sarà ordinato dalla Committente e potrà essere immediatamente successivo rispettivamente: all'aggiudicazione (nel caso di avvio sotto riserva) o alla sottoscrizione del presente contratto di appalto.
Il presente contratto è sottoscritto tra le parti alla luce delle attestazioni rese dall’aggiudicatario e delle verifiche effettuate, in relazione al possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dalla lex specialis di gara ai fini dell’affidamento, nonché dalle norme in materia.
Ove, in qualunque momento, dovesse emergere la falsità delle attestazioni rese, o comunque che il possesso di uno o più dei requisiti attestati non è effettivo, il contratto si avrà come mai sottoscritto e l’esecuzione come mai autorizzata, nulla essendo dovuto all’esecutore a titolo di corrispettivo, potendo la Committente valutare se comunque trattenere i beni forniti e quale eventuale importo corrispondere, a titolo di copertura per i costi vivi sostenuti, in ogni caso con esclusione dell’utile.
Nel caso in cui i medesimi requisiti, pur posseduti, venissero meno, si applicheranno le previsioni di legge.
Per Rea Spa L’Amministratore Unico Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
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Per l’Esecutore