CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE. 1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. 2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti. 3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole. 4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
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Samples: Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici, Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici, Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici
CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE. 1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunquecomun- que, appena possibile, l'organizzatore l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
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Samples: Assicurazione, Condizioni Generali Di Partecipazione, Travel Services Agreement
CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE. 1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
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Samples: Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici, Condizioni Generali Di Contratto, Tourism Package Contract
CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE. 1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
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Samples: Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici, Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici
CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE. 1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
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Samples: Contratto Di Vendita Del Pacchetto Turistico, Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici
CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE. 1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibileappenanpossibile, l'organizzatore l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato sianstato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, General Conditions of Contract
CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE. 1. a) Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. b) Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. c) Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. d) Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE. 1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore vsuippaorgtogduireavotleo. re una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.c
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera hall’articoomlmoa 1,4le5tte,ra hc), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE. 1. ) Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. ) Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. ) Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. ) Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE. 1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena ap- pena possibile, l'organizzatore l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE. 1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore l’or- ganizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia co- pia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato stipu- lato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia co- pia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico tu- ristico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE. 1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un suun altro supporto durevole.
43. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE. 1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora qua- lora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE. 1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3parti.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita for- nita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE. 1. Al al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, comunque appena possibile, l'organizzatore l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo all’art. 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di del pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
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