ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Riportiamo l’estratto delle Condizioni Contrattuali della polizza Allianz Global Assistance relative al prodotto:
• Multirischi Il Diamante n° 194738, come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo;
• Estensione Spese Mediche, per i partecipanti che scelgono di integrare la garanzia “Pagamento delle Spese di cura” all’estero. come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo.
AVVERTENZA: i premi sono soggetti a variazioni e le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
AVVERTENZA: prima dell’adesione, consultare le Condizioni Contrattuali disponibili in forma integrale sul sito internet di Il Diamante xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx e, per la polizza Estensione Spese mediche, sul sito internet di Allianz Global Assistance xxx.xxxxx.xx.
NORMATIVA COMUNE A TUTTE GARANZIE DELLA POLIZZA MULTIRISCHI IL DIAMANTE N. 194738
1. DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
per tutte le garanzie:
– per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporane- amente, in Italia;
– per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclu- si i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provve- dimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global- xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/;
per “Annullamento viaggio” e per “Informazioni Turistiche e Con- sulenza Sanitaria”
– dal momento della prenotazione o della conferma documen- tata dei servizi, fino al fruimento del primo servizio contrat- tualmente previsto;
per “Interruzione Viaggio”, “Assistenza in viaggio e Pagamento delle spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in viaggio” - “Garan- zie assicurative per i parenti non viaggianti” -
– dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal con- tratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso;
– per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale so- pra indicata;
– per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
– per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
– fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella “Normativa Particolare” per le sin- gole garanzie.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le ga- ranzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa compor- tare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della pre- ventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
4. IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’ina- dempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, in- dicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.
5. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le nor- me di legge.
6. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indiretta- mente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrit- tive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso del- la forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi per- sona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività
o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da com- bustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nu- cleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucle- ari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contamina- zioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qual- siasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o dell’Agenzia di Xxxxxxx;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravven- zione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stu- pefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Im- munodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di ca- tegoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuo- le e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene.
7. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
8. DIRITTO DI SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concor- renza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assi- curato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
9. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamen- te indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal va- lore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.
NORMATIVA PARTICOLARE DELLE GARANZIE ASSICURATIVE DELLA POLIZZA MULTIRISCHI IL DIAMANTE N. 194738
ANNULLAMENTO VIAGGIO Art. 1 - OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa l’Assicurato, tutti i suoi fami- liari (il coniuge di diritto o di fatto purché risultante da regolare certificazione, figli, padre, madre, xxxxxxxx, xxxxxxxx, suoceri, fratelli, sorelle, xxxxx, cognati, generi, nuore, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela dell’Assicurato) e “uno” dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate (esclusi i costi di gestione pratica, i visti ed i premi assicurativi) ed a loro non rimborsabili, trattenute dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedi- bili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’As-
sicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazio- ne, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua nuova assunzione;
c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o av- verse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni im- mobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori co- sti sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sosti- tuzione di quelli non utilizzabili;
e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Xxxxxxxxxxx quale te- stimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all’As- sicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;
f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le prati- che di adozione di un minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia com- provata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento.
Si precisa che:
• devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 6. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie
– lett. g);
• tra le malattie accettate come causa di annullamento, devo- no intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patolo- gie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo.
Art. 2 - SCOPERTO
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di ricovero ospedaliero o decesso;
b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:
b.1 del 15%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, se l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo inter- net il sinistro entro le ore 24:00 del giorno immediata- mente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, così come indicato nella Sezione In caso di sinistro;
b.2 del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 in mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro o se la denuncia telefonica o internet non è stata inol- trata entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio;
b.3 del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedalie- ro, qualora non venga consentito ad Allianz Global As- sistance l’accertamento, tramite medico fiduciario della Compagnia, dello stato di salute della persona la cui infermità è all’origine della rinuncia.
Art. 3 - ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie)
È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1. Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (sal- vo quanto previsto all’ultimo capoverso del precedente art.
1. Oggetto);
c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata anteceden- temente alla prenotazione;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. “b” del precedente art. 1.Xxxxxxx.
Art. 4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposi- zioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di €
20.000 per persona e € 60.000 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successi- vo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato;
c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo pre- costituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamen- to la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per “uno” dei compagni di viaggio;
d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel pos- sesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il di- ritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso;
e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indi- cate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz
Global Assistance di effettuare un controllo medico.
Art.5 - DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino al frui- mento del primo servizio contrattualmente previsto.
Art. 6 - IN CASO DI SINISTRO
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assi- curato, o chi per esso, deve:
a) annullare immediatamente il viaggio, direttamente o tra- mite l’Agenzia dove è stato prenotato;
b) entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che causa la rinuncia al viaggio inoltrare a Allianz Global Assistance denuncia telefonica al numero 02.26609.290 (attivo 24 ore su 24) o via Internet sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, indicando:
• cognome, nome, xxxxxxxxx e recapito telefonico delle per- sone che rinunciano al viaggio;
• circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e progno- si);
• data di partenza prevista;
• costo del viaggio per persona;
• numero di polizza 194738;
• numero di pratica riportato sulla conferma di xxxxxxxxxx- ne inoltrata dal Tour Operator presso l’agenzia prima del viaggio);
• in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell’assicu- rato e della persona la cui malattia è all’origine della ri- nuncia al viaggio, per consentire l’accertamento da par- te del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. A seguito della denuncia verrà rilasciato all’assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz Global Assistance.
c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e co- munque entro 10 giorni far pervenire ad AWP P&C S.A.
- Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxxxxxxx Xxxx, 0 - 00000 XXXXXX:
• documentazione provante la causa della rinuncia, in ori- ginale (se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona amma- lata od infortunata);
• documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, in copia;
• contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
• estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal
Tour Operator, in copia.
SINTESI DELLE RESTANTI GARANZIE DELLA POLIZZA N°194738
Avvertenza: le Condizioni Contrattuali qui riportate sono da considerarsi come “estratto” e, di conseguenza, è indispensa- bile consultare, prima dell’adesione, le condizioni disponibili in forma integrale sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx. it/il-diamante/assicurazioni e sul Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti, prima della partenza del viaggio.
- INTERRUZIONE VIAGGIO
In caso di: rientro sanitario dell’assicurato; rientro antici- pato a causa del decesso o di ricovero con imminente peri- colo di vita di un familiare, autorizzati ed organizzati dalla Centrale Operativa di Allianz Global Assistance, rimborso del pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio/residenza.
- INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANI- TARIA
- ASSISTENZA IN VIAGGIO
In caso di necessità Allianz Global Assistance provvede, mediante la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, a fornire le seguenti prestazioni:
• consulenza medica telefonica; • invio di un medico in Italia; • se- gnalazione di un medico specialista all’estero; • trasporto in am- bulanza; • rientro sanitario dell’Assicurato con il mezzo più ido- neo e con eventuale accompagnamento Medico/infermieristico; • rientro dei familiari o dei compagni di viaggio; • spese di soccorso, salvataggio, recupero; • rientro dei figli minori di 15 anni; • invio medicinali urgenti; • invio messaggi urgenti • interprete a disposi- zione; • traduzione della cartella clinica; • spese di viaggio di un familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7giorni;
• spese di prolungamento del soggiorno; • rientro a domicilio/resi- denza dell’assicurato convalescente • rientro della salma; • rientro anticipato a causa di lutto in famiglia; • anticipo spese di prima necessità • protezione documenti;
• rimborso spese telefoniche.
- PAGAMENTO SPESE DI CURA
Capitale fino a € 1.000 per viaggi in Italia, fino a € 25.000 per viaggi in Europa-Mediterraneo-Mondo e fino a €
30.000 per viaggi con destinazione la Federazione Russa per rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o per acquisti di medicinali e per pagamento diretto, previo contatto con la Centrale Operativa, delle spese ospedaliere e chirurgiche.
- ASSICURAZIONE BAGAGLIO FINO A € 1.000
- ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO
- GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAG- GIANTI
• Garanzie alla persona; • garanzie per l’abitazione.
COME UTILIZZARE LE PRESTAZIONI ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
Assistenza sanitaria - In caso di necessità durante il Vostro viaggio/soggiorno contattate la Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24, ai numeri indicati sul certificato di assicurazione.
Annullamento viaggio - Si rimanda al Art. 6 del presente estratto.
Richieste di rimborso (Interruzione soggiorno, Spese mediche,
Bagaglio) - Per queste richieste di rimborso scrivete, entro cin- que giorni, ad: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Liquidazione Danni - Casella Postale 1717 - Via Cordusio, 4 – 20123 - Fax Ufficio Sinistri 02/2665593 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICU- RATIVO
Ciascun Cliente/viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della prenotazione effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella seguente Tabella Premi:
Costo del Viaggio | Premio Finito Individuale | Di cui Imposte |
Fino a € 500,00 | € 24,00 | € 3,38 |
Fino a € 750,00 | € 34,00 | € 4,78 |
Fino a € 1.500,00 | € 45,00 | € 6,33 |
Fino a € 3.000,00 | € 77,00 | € 10,84 |
Fino a € 4.500,00 | € 120,00 | € 16,89 |
Fino a € 6.000,00 | € 160,00 | € 22,53 |
Fino a € 7.000,00 | € 195,00 | € 27,45 |
Fino a € 8.000,00 | € 221,00 | € 31,11 |
Fino a € 9.000,00 | € 250,00 | € 35,19 |
Fino a € 10.000,00 | € 280,00 | € 39,41 |
Fino a € 11.000,00 | € 312,00 | € 43,93 |
Fino a € 12.000,00 | € 335,00 | € 47,17 |
Fino a € 13.000,00 | € 362,00 | € 50,96 |
Fino a € 14.000,00 | € 390,00 | € 54,91 |
Fino a € 15.000,00 | € 420,00 | € 59,14 |
Fino a € 18.000,00 | € 458,00 | € 64,49 |
Fino a € 20.000,00 | € 499,00 | € 70,26 |
Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante e non è rimborsabile.
ESTENSIONE SPESE MEDICHE
Prima della partenza, è possibile stipulare una polizza integrativa per elevare il capitale assicurato previsto dalla garanzia “Paga- mento delle Spese di cura” all’estero della polizza di “primo ri- schio” n° 194738, fino ad un massimo complessivo di:
• € 100.000, al costo di € 50,00 (di cui imposte € 1,22);
• € 300.000, al costo di € 65,00 (di cui imposte € 1,59).
La polizza può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a Il Diamante Blu S.rl. o alla propria agenzia di viaggi.
AVVERTENZA: I premi sono soggetti a variazioni e le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di consultare il sito xxx.xxxxx.xx per verificare i premi aggiornati e di leggere attentamente il Fascicolo Informativo contenente le condizioni integrali di assicurazione.
Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 mag- gio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Con- traente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un in- teresse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005
n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
• Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A. Xxxx Xxxxxx
0, Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx-Xxxx - Xxxxxx
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
• Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxxxxx Xxxx 0, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Im- prese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
• Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx – info@ xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
• Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurati- ve, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
• Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
• Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
• Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità
AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
X.xx Xxxx 0 - 00000 XXXXXX (Xxxxxx) fax: x00 00 00 000 000
e-mail: Xxxxxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del re- clamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), corredando l’espo- sto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l’apposito modello reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla se- zione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”. Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazio- ni e l’attribuzione della responsabilità è competente esclu- sivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata pre- sentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, con- sultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può es- sere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o di- rettamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero interve- nire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a di- stanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Ita- lia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del te- lefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensi- bili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamento solo in ossequio a quanto previsto dal “Codice in materia di pro- tezione dei dati personali” sopra citato e in particolare per dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Xxx xxxxxx- ste specifiche o per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità.
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e pro- cedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tec- niche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando co- munichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero. Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed or- ganizzativa, operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svol- gono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione europea ; società di servizi postali.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a AWP P&C S.A. –Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy – X.xx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx o al numero fax 00 00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, che la presente informativa comprende anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura delle prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Servizio Privacy, X.xx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx, fax 00 00000000, e-mail xxxxxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx.
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO
1.1 In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre alle quote di iscrizione, ai premi assicurativi e ai visti consolari verranno applicate le seguenti per- centuali di penale del costo complessivo del viaggio (incluse le tasse aeroportuali e il fuel surcharge) che variano a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escludendo il giorno stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione che deve essere lavorativo:
- 10% dalla data di conferma sino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% da 29 a 20 giorni prima della partenza;
- 50% da 19 a 10 giorni prima della partenza;
- 75% da 9 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancanza presentazione (no- show);
1.2 In caso di emissione anticipata della biglietteria aere (tariffe promozionali, instant purchase, low cost) di prenotazione di alcuni servizi (crociere, resorts esclusivi, treni) o in alcuni periodi dell’anno (capodanno, fiere o manifestazioni sportive internazionali), le penali di cancellazione relative all’intero pacchetto di viaggio differiranno dal punto 1.1 secondo la seguente scaletta che sarà resa nota al viaggiatore tramite l’agenzia di viaggi all’atto della conferma del viaggio:
-25% dalla data di conferma sino a 60 giorni prima della partenza;
-50% da 59 a 30 giorni prima della partenza;
75% da 29 a 4 giorni prima della partenza;
-100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show); Ad ogni passeggero verrà applicata una quota d’iscrizione pari ad € 70,00 non rimbor- sabile.
Ogni eventuale variazione, dopo aver ricevuto la conferma, comporta l’applicazione di un forfait spese pari ad €100,00 per pratica.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandata- ria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, de- vono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del con- tratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da respon- sabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’in- termediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”,“tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici col- legati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pac- chetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è auto- rizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggia- tori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) xxxxxxxxx, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto di pas- seggeri;
2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è desti- nato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore ac- consenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione ana- loga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquista- ti presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono tra- smessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comun- que, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL TURISTA SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento del- la prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quan- to vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri co- sti aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finan- ziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sani- tarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni con- trattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator Organizzazione tecnica:
IL DIAMANTE BLU S.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196 - 308108/2002 emessa dalla Provincia di Torino
- Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613 con massimali assicurativi previsti dalla legge
- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con massimali assi- curativi previsti dalla legge
- Il presente catalogo, stampato nel mese di giugno 2018, è valido da settembre 2018 a aprile 2019
Con itinerari e servizi aggiornati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
- Le quotazioni aeree comunicate dai vettori e i tassi di cambio sul quale i prezzi sono basati sono aggiornati al mese di giugno 2018.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di com-
pravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pac- chetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per ef- fettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viag- giatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comuni- carsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia interme- diaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore diretta- mente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle va- riazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
5. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese ammini- strative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazio- ne viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significa- tivo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
0.Xx viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostituti- vo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i paga- menti effettuati da o per conto del viaggiatore e ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipo- tesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente confi- gurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamen- te considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha
diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del con- tratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture e/o di servizi specifici - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:
L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifi- co di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che in- cludono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritar- do prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si deter- mina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE
- OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devo- no essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di confor- mità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevi- tabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qual- siasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prose- cuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono compara- bili quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto con- venuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organiz- zatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidal- mente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle impo- ste o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previ- sto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiorna- mento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero la Centrale Ope- rativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei
– poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden- za e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pre- giudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della propo- sta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h)
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazio- ne e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore(ivi comprese iniziative autonomamente assun- te da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle presta- zioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di interme- diario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specifica- mente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in ess previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del con- tratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pac- chetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezio- ne anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assisten- za qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al mo- mento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali poliz- ze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore di- rettamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
20.STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viag- giatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme
– modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Orga- nizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è te- nuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del
“Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, con sede in Xxxxx Xxxxxxx x.00, 00000 - Xxxx, C.F.97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016 all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Il DIA- MANTE BLU Srl .
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi po- trebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Orga- nizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di sog- giorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limita- zione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito contenente la Privacy Policy xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx.xxx
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o
di normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: Andorra Argentina - Australia - Canada - XxxxXxx; - Guernsey - Isola di Man – Israele – Jersey - Nuova Zelanda – Svizzera - Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della
pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi ( quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicu- rative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia mino- rile, anche se commessi all’estero.
ASSOCIATO
Realizzazione: NEDALIA Servizi - Progetto grafico: Why srl – Torino
Per maggiore informazioni e aggiornamenti consultare il sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx
NOTE:
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il corso del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche significative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del presente opuscolo. Foto: Archivio Il Diamante, Xxxxxxxxxxxx.xxx, Xxxxxxx.xxx, NorthernShots, Visit Finland, VisitNarvik, MTTQ Pictures Canada, Xxx-Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx.