Contesto Il “Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020” è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) ed ha un budget totale pari ad euro 123.176.899,00. L’obiettivo generale è quello di sostenere a livello strategico la cooperazione transfrontaliera per una regione più prospera e sostenibile nell’area del Mar Ionio. Enfasi sarà posta sullo sviluppo di basi per un'economia dinamica che favorisca una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita per coloro che vivono nella regione soprattutto in tempi di crisi economica come quelli attuali. Il Programma sostiene interventi progettuali nell’ambito dei seguenti assi prioritari, obiettivi tematici ed obiettivi specifici:
Contesto di riferimento Le Province, sulla base della Legge n. 56/2014, esercitano, quali enti con funzioni di area vasta, un ruolo importante nella pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e nell’assistenza agli enti locali, con una funzione specifica in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente, di gestione dell’edilizia scolastica e del proprio patrimonio di impianti sportivi (palestre, piscine, campi sportivi, spazi polifunzionali), nonché di programmazione della rete scolastica, spesso declinata in iniziative e progetti con il sistema dell’istruzione scolastica superiore. Il patrimonio infrastrutturale delle Province, le loro competenze specifiche unite alla loro esperienza in attività di coinvolgimento del tessuto sociale ed economico del territorio, finalizzate alla promozione di una programmazione condivisa con gli Enti Locali e le Associazioni di giovani e tutto 1 il partenariato socioeconomico volta a facilitare la partecipazione giovanile, rappresentano la cornice all’interno della quale si inserisce la presente proposta. Per inquadrare correttamente le finalità della proposta si deve tenere conto che in questo anno dell’emergenza pandemica sono rimasti a casa oltre 8 milioni e mezzo di bambini e ragazzi che prima frequentavano i diversi gradi d’istruzione. I più penalizzati, ovunque, sono gli adolescenti e giovani poveri, per i quali la scuola, è la principale leva di riscatto economico, sociale, culturale. Le scuole – specialmente nelle periferie, nei quartieri poveri e nelle zone interne – sono i primi garanti dell’articolo 3 della Costituzione perché promuovono lo sviluppo di conoscenze condivise attivando la prossimità e la cooperazione, la legalità e il presidio delle regole, l’inclusione di ragazzi/e stranieri e con bisogni speciali. Sono aumentate, le disuguaglianze tra scuole, tra classi, tra ragazzi/e. La scuola “digitale” ha amplificato l’esclusione in istruzione e educazione1. Ancor più di prima, le condizioni socioeconomiche delle famiglie influenzano la capacità dei ragazzi/e di imparare e sentirsi parte di una comunità. In questa fase di emergenza sanitaria, i ragazzi/e hanno vissuto in modi diversi la chiusura delle scuole. Non tutti hanno avuto la stessa chance di collegarsi a Internet per le lezioni a distanza, là dove gli insegnanti sono riusciti ad attivarle. Molte scuole, soprattutto quelle con minori mezzi e strumenti a disposizione-in particolare quelle ubicate nei contesti più periferici-, non sono state in grado di dare vita alle lezioni online. Tutto è stato affidato alle capacità e alla creatività dei singoli docenti di far fronte all’emergenza. La socializzazione è un fattore educativo importantissimo, in quanto i giovani crescono nella condivisione e nella conoscenza con e degli altri, questo diritto adesso è stato in questi mesi di emergenza sanitaria messo duramente alla prova. Il Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile in Italia2 evidenzia, inoltre, come la povertà educativa si sia aggravata non solo per quanto riguarda il livello di istruzione, di formazione e di competenze acquisite dai giovani, ma anche nel decisivo campo delle reti sociali, con il peggioramento dei livelli di partecipazione civica, politica e sociale dei giovanissimi. La condizione di povertà di un minore è multidimensionale, frutto del contesto economico, sanitario, familiare e abitativo, della disponibilità o meno di spazi accessibili e/o di occasioni di socialità e gioco, dell’assenza di servizi di cura e tutela dell'infanzia e dell’adolescenza. Essa non è solo legata alle cattive condizioni economiche, ma è povertà di relazioni, isolamento, cattiva alimentazione e scarsa cura della salute, carenza di servizi, di opportunità educative e di apprendimento non formale, che operino in integrazione con i percorsi educativi formali della scuola. La povertà educativa influisce sul livello di inclusione sociale, il cui indice nel 2017 ha registrato un peggioramento per quanto riguarda l’Italia ed è retrocesso dal 18° al 21° posto su scala xxxxxxxx0. 1 La mappa delle disuguaglianze è stata descritta da Save the Children nell’Atlante dell’Infanzia a rischio, le periferie dei bambini, a cura di Xxxxxx Xxxxxxx, (Treccani, 2017, 2018, 2019 e xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xx-xxxxxxxxxx-xxx-xxxxxx-xx-xxxxxx/) ed è riconosciuta dallo stesso ministero dell’Istruzione (xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/00000/0/Xxxxxxxx+xxx+xxxxxxxxx+xxx+xxxxxxxxxx+xxxxxxxxx/0000x000-00x0-000x-x00x- 1da743492e92?version=1.0).
Contestazioni Il Direttore dei Lavori assume anche il compito di comunicare al Rup eventuali contestazioni dell’esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei lavori. In tali casi, il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito, il Rup comunica la decisione assunta all’esecutore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Contesto normativo Diritto dell’Unione
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Diritto di rettifica Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
Ambito di applicazione 1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione consistente - tra l’altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito. 4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Diritto di opposizione Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione). Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
Diritto di rivalsa La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
Diritto di surrogazione Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza del Risarcimento pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato che con lui collaborano stabilmente, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.