Inizio del servizio. 1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità temporanea per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.
Inizio del servizio. La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di iniziare la prestazione di servizio alla data indicata dall’Amministrazione Comunale, anche nel caso in cui tale data sia antecedente a quella fissata per la stipulazione del contratto, senza per ciò pretendere indennità o risarcimenti di sorta.
Inizio del servizio. 1. Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
Inizio del servizio. L’inizio del servizio, risultante dal verbale di cui al precedente art. 5, dovrà aver luogo entro i termini indicati nella comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, previa stipula di apposito contratto. Potrà essere richiesta esecuzione urgente nelle more di stipula del contratto, ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Inizio del servizio. L’appaltatore dovrà iniziare il servizio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’intervenuta firma del contratto, trascorsi i termini di legge dall’aggiudicazione definitiva e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla firma stessa.
Inizio del servizio. 1. Il titolare della licenza/autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio della stessa, a pena di decadenza. Detto termine può essere prorogato solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità a iniziare il servizio, per giusta causa o giustificato motivo documentati, fino a un massimo di ulteriori tre mesi.
Inizio del servizio. 1. Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare, a pena di decadenza, l’attività entro 90 giorni dalla comunicazione della intervenuta intestazione della autorizzazione. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.
2. Il titolare deve, altresì presentare al S.U.A.P., almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività la documentazione atta a provare la disponibilità degli autoveicoli, l'assicurazione contratta contro i rischi da responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli autoveicoli stessi anche per i danni alle persone, animali e cose trasportate, nonché la documentazione relativa alle rimesse specificandone la titolarità. Anche successivamente, il titolare e tenuto a presentare, a semplice richiesta dell'Ufficio, la documentazione prevista nel comma precedente.
Inizio del servizio. 1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mor- tis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del ti- tolo, o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione atte- stante l’impossibilità ad iniziare il servizio.
Inizio del servizio. 1. Nel caso di assegnazione o di trasferimento della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio o dal trasferimento del titolo. Il Dirigente del Settore comunale competente può concedere una proroga di ulteriori 60 (sessanta) giorni solo per gravi e giustificati motivi.
2. L'inizio del servizio è, in ogni caso, subordinato alla presentazione, all’ufficio comunale competente, della seguente documentazione:
a) fotocopia della carta di circolazione dell'autovettura da adibire al servizio, di cui il titolare abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
b) fotocopia del contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia.
3. Il titolare della licenza è tenuto, entro 30 (trenta) giorni dall’inizio del servizio, a dare comunicazione documentata all’ufficio comunale competente dell'avvenuta iscrizione all'albo delle imprese artigiane ovvero presso gli organismi associativi di cui all’art. 3 comma 3 del presente regolamento, così come delle relative cessazioni.
4. Gli organismi associativi di cui al comma precedente sono altresì tenuti a depositare all’ufficio comunale competente l'elenco dei propri associati e a dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute al riguardo.
Inizio del servizio. 1) Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
2) Xxxxx termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l’impossibilità ad iniziare il servizio.
3) L’avvenuto effettivo inizio dell’attività potrà essere direttamente verificato dal Comune, anche acquisendo informazioni presso le altre Amministrazioni Pubbliche (CCIAA, Ufficio IVA etc.)