Common use of Continuazione provvisoria dell’assicurazione secondo l’Art. 26a LPP Clause in Contracts

Continuazione provvisoria dell’assicurazione secondo l’Art. 26a LPP. Se la rendita dell’Assicurazione federale per l’invalidità (rendita dell’AI) viene ridotta o revocata in seguito a diminuzione del grado d’invalidità, la persona assicurata rimane assicurata alle medesime condizioni per tre anni, se prima della riduzione o della revoca della rendita dell’AI aveva partecipato a misure di reinserimento professionale secondo l’Art. 8a LAI o se la rendita dell’AI è stata ridotta o revocata in seguito alla ripresa di un’attività lucrativa o a un aumento del grado di occupazione. La copertura assicurativa e il diritto alle prestazioni vengono mantenuti fintantoché la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria secondo l’Art. 32 LAI.

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Continuazione provvisoria dell’assicurazione secondo l’Art. 26a LPP. Se la rendita dell’Assicurazione federale per l’invalidità (rendita dell’AI) viene ridotta o revocata in seguito a diminuzione del grado d’invalidità, la persona assicurata rimane assicurata alle medesime condizioni per tre anni, se prima della riduzione o della revoca della rendita dell’AI aveva partecipato a misure di reinserimento professionale secondo l’Artl’art. 8a LAI o se la rendita dell’AI è stata ridotta o revocata in seguito alla ripresa di un’attività lucrativa o a un aumento del grado di occupazione. La copertura assicurativa e il diritto alle prestazioni vengono mantenuti fintantoché la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria secondo l’Artl’art. 32 LAI.

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