Continuazione provvisoria dell’assicurazione secondo l’Art. 26a LPP. Se la rendita dell’Assicurazione federale per l’invalidità (rendita dell’AI) viene ridotta o revocata in seguito a diminuzione del grado d’invalidità, la persona assicurata rimane assicurata alle medesime condizioni per tre anni, se prima della riduzione o della revoca della rendita dell’AI aveva partecipato a misure di reinserimento professionale secondo l’Art. 8a LAI o se la rendita dell’AI è stata ridotta o revocata in seguito alla ripresa di un’attività lucrativa o a un aumento del grado di occupazione. La copertura assicurativa e il diritto alle prestazioni vengono mantenuti fintantoché la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria secondo l’Art. 32 LAI.
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Continuazione provvisoria dell’assicurazione secondo l’Art. 26a LPP. Se la rendita dell’Assicurazione federale per l’invalidità (rendita dell’AI) viene ridotta o revocata in seguito a diminuzione del grado d’invalidità, la persona assicurata rimane assicurata alle medesime condizioni per tre anni, se prima della riduzione o della revoca della rendita dell’AI aveva partecipato a misure di reinserimento professionale secondo l’Artl’art. 8a LAI o se la rendita dell’AI è stata ridotta o revocata in seguito alla ripresa di un’attività lucrativa o a un aumento del grado di occupazione. La copertura assicurativa e il diritto alle prestazioni vengono mantenuti fintantoché la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria secondo l’Artl’art. 32 LAI.
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