Invalidità Clausole campione

Invalidità. Ogni clausola o disposizione del Mandato che, successivamente alla data di relativa stipula, sia dichiarata invalida o inapplicabile interamente o parzialmente per una qualsivoglia ragione, non inciderà sulla validità o l'applicabilità del Mandato, nella sua interezza o di qualsiasi altra clausola o disposizione.
Invalidità. Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti condizioni generali vengano dichiarate invalide dalla competente autorità giudiziaria, le restanti disposizioni rimangono valide.
Invalidità. Nel caso in cui qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere dichiarata nulla ai sensi di legge, tale nullità non inciderà sulla piena validità ed efficacia delle restanti parti del Contratto.
Invalidità. Fintantoché la persona assicurata ha diritto a una rendita d’invalidità completa, l’avere disponibile viene lasciato sul conto aggiuntivo. Viene versato come prestazione di vecchiaia, in un unico importo, al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. In caso d’invalidità parziale queste disposizioni si applicano per la parte passiva dell’assicurazione.
Invalidità. 25.1 Qualora una previsione delle presenti Condizioni Generali o di un Contratto sia o venga dichiarata nulla, invalida, illecita, illegittima o comunque inefficace, tale circostanza non pregiudicherà la validità, opponibilità o efficacia delle altre disposizioni ivi contenute.
Invalidità. Qualora una parte del presente Contratto venga considerata invalida o inapplicabile, il Contratto resterà valido e vincolante e le altre disposizioni non ne verranno pregiudicate.
Invalidità. Il fatto che, in qualsiasi momento, una o più disposizioni del presente Contratto e/o degli altri Documenti Finanziari risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni del Contratto e/o di tale Documento Finanziario.
Invalidità a) Assicurazione invalidità:
Invalidità a) Assicurazione invalidità: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
Invalidità. Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo può essere interpretato come un obbligo di esecuzione di alcun atto contrario allo statuto o alla legge. Qualora una sezione del presente Accordo venga ritenuta da un'autorità competente come non valida, illegale o inapplicabile, tale dichiarazione prevarrà e la sezione in questione verrà emendata e limitata unicamente nella misura necessaria a renderla conforme ai requisiti normativi e tutte le altre disposizioni del presente Accordo permarranno in pieno vigore ed efficacia.