Invalidità Clausole campione

Invalidità. Ogni clausola o disposizione del Mandato che, successivamente alla data di relativa stipula, sia dichiarata invalida o inapplicabile interamente o parzialmente per una qualsivoglia ragione, non inciderà sulla validità o l'applicabilità del Mandato, nella sua interezza o di qualsiasi altra clausola o disposizione.
Invalidità. Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti condizioni generali vengano dichiarate invalide dalla competente autorità giudiziaria, le restanti disposizioni rimangono valide.
Invalidità. Qualora una parte del presente Contratto venga considerata invalida o inapplicabile, il Contratto resterà valido e vincolante e le altre disposizioni non ne verranno pregiudicate.
Invalidità. Fintantoché la persona assicurata ha diritto a una rendita d’invalidità completa, l’avere disponibile viene lasciato sul conto aggiuntivo. Viene versato come prestazione di vecchiaia, in un unico importo, al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. In caso d’invalidità parziale queste disposizioni si applicano per la parte passiva dell’assicurazione.
Invalidità. Nel caso in cui qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere dichiarata nulla ai sensi di legge, tale nullità non inciderà sulla piena validità ed efficacia delle restanti parti del Contratto.
Invalidità. 25.1 Qualora una previsione delle presenti Condizioni Generali o di un Contratto sia o venga dichiarata nulla, invalida, illecita, illegittima o comunque inefficace, tale circostanza non pregiudicherà la validità, opponibilità o efficacia delle altre disposizioni ivi contenute. 25.2 Le Parti si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole delle Condizioni Generali che dovessero risultare invalide e/o inefficaci con altre, che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.
Invalidità. È considerata invalidità l’incapacità lavorativa presumibilmente duratura totale o parziale a seguito di malattia.
Invalidità. Assicurazione invalidità:
Invalidità a) Assicurazione invalidità: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. b) Previdenza professionale: Sicherheitsfonds – Fonds de garantie – Fondo di garanzia LPP.
Invalidità. Il fatto che, in qualsiasi momento, una o più disposizioni del presente Contratto e/o degli altri Documenti Finanziari risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni del Contratto e/o di tale Documento Finanziario.