Rendita Dinvalidità Clausole campione

Rendita Dinvalidità. 1. Se prima del pensionamento la persona assicurata diventa invalida almeno al 40%, ha diritto alla seguente rendita d’invalidità: Grado AI in % della rendita totale 40% 25.0% 41% 27.5% 42% 30.0% 43% 32.5% 44% 35.0% 45% 37.5% 46% 40.0% 47% 42.5% 48% 45.0% 49% 47.5% 50% - 69% corrisponde al grado AI effettivo dal 70% rendita d’invalidità totale Un grado d’invalidità inferiore al 40% non dà diritto a una rendita d’invalidità. Una rendita d’invalidità già fissata viene aumentata, ridotta o soppressa se il grado d’invalidità cambia nella misura stabilita ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA. Le disposizioni transitorie secondo la LPP sono applicabili per analogia. 2. L’ammontare della rendita d’invalidità totale è stabilito nel piano previdenziale. Restano salve le disposizioni in materia di riduzione ai sensi dell’Art. 24. Determinante per il calcolo della rendita d’invalidità è il salario annuo assicurato all’inizio dell’incapacità di guadagno. 3. Il diritto a una rendita d’invalidità della fondazione insorge contemporaneamente al diritto a una rendita dell’AI. Il pagamento della rendita d’invalidità viene tuttavia differito fintantoché la persona assicurata percepisce il salario o al suo posto a) percepisce indennità giornaliere di un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia, dell’assicurazione militare o infortuni, che ammontano almeno all’80% del salario venuto a mancare e b) l’assicurazione d’indennità giornaliera è stata cofinanziata almeno a metà dal datore di lavoro. 4. Il diritto alla rendita d’invalidità decade alla fine del mese: a) con il venir meno dell’incapacità di guadagno; restano salve le disposizioni ai sensi dell’art. 26a LPP; b) al decesso della persona assicurata; c) quando la persona assicurata raggiunge l’età di pensionamento ordinaria. In tal caso la rendita d’invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia ai sensi dell’art. 18.5 Questa corrisponde almeno alla rendita d’invalidità LPP adeguata all’andamento dei prezzi.
Rendita Dinvalidità 

Related to Rendita Dinvalidità

  • Invalidità parziale 27.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.

  • Invalidità permanente Per invalidità permanente si intende l’incapacità fisica definitiva e irrime- diabile dell’assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata. L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto qualora l’inva- lidità stessa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità: a) Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità totale, permanente e definitiva, QUIXA corrisponde la somma assicurata. b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale perma- nente definitiva, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità come riportato nella tabella di cui all’Allegato 2. Si precisa che i valori ivi indicati sono da ritenersi massi- mi. c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale, perma- nente e definitiva non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: ❯ nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali indicate nella tabella di cui all’Allegato 2 in proporzione alla funzionalità perduta; ❯ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o ar- ticolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso. d) Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera; b) e c), la stessa viene determinata riferendosi alla complessiva diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è deter- minata sommando le singole lesioni fino al raggiungimento massimo del valore corrispondente alla perdita dell’organo/arto stesso. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere persona- le e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, QUIXA paga agli eredi l’importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico. Sono altresì esclusi eventuali infortuni accorsi al conducente durante la guerra o di terrorismo.

  • Invalidità permanente da infortunio Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

  • Validità Le condizioni economiche hanno validità per 24 mesi dalla data di effettivo inizio della somministrazione di gas naturale. Prima del termine di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche Acinque comunicherà per iscritto al Cliente con un preavviso di almeno 2 (due) mesi le nuove condizioni economiche della fornitura, la decorrenza e il periodo di applicabilità delle stesse. In mancanza di comunicazione, le condizioni economiche in vigore si intendono prorogate fino a nuovo avviso.Qualora il Cliente non volesse accettare tali modifiche può, senza alcuna spesa, recedere per iscritto dal Contratto tramite raccomandata A/R entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione da parte di Xxxxxxx.Xx recesso avrà effetto al termine di scadenza delle vigenti condizioni economiche. In assenza di recesso si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni economiche

  • Validità territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Disdetta Come dare disdetta

  • Periodo di validità dell’offerta L’offerta, alle condizioni economiche sopra indicate, è valida fino a 30 giorni lavorativi, compreso il giorno di ricezione del preventivo.

  • Validità dell’offerta Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione.

  • Piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

  • Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati, L’Allegato “B” (Offerta tecnica); l’Allegato “C” (Offerta economica), Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata: a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018; I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell’Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.