Continuazione provvisoria dell’assicurazione secondo l’Art. 26a LPP. La fondazione riduce la rendita d’invalidità della persona assicurata in proporzione alla riduzione del grado d’invalidità, tuttavia solo nella misura in cui la riduzione viene compensata da un reddito supplementare della persona assicurata. Non viene fornita alcuna compensazione se l’AVS, l’AI, l’assicurazione contro gli infortuni o l’assicurazione militare riduce o rifiuta una prestazione allorché il caso di previdenza è causato da colpa grave.
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Continuazione provvisoria dell’assicurazione secondo l’Art. 26a LPP. La fondazione riduce la rendita d’invalidità della persona assicurata in proporzione alla riduzione del grado d’invalidità, tuttavia solo nella misura in cui la riduzione viene compensata da un reddito supplementare della persona assicurata. Non viene fornita alcuna compensazione se l’AVS, l’AI, l’assicurazione contro gli infortuni l’AVS o l’assicurazione militare l’AI riduce o rifiuta una prestazione allorché il caso di previdenza è causato da colpa grave.
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