Common use of Contrattazione collettiva integrativa Clause in Contracts

Contrattazione collettiva integrativa. 1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti materie: con cadenza annuale: a) i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dell’attività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonchè le modalità di verifica dei risultati conseguiti; b) la mobilità interna al comparto ed incompartimentale; c) procedure e criteri di utilizzazione del personale; con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti: a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia; b) i criteri per la assegnazione dell’indennità di direzione ai capi di istituto; c) i criteri per la assegnazione dell’indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi; d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti; e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro; f) l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusi l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati; g) l'articolazione e le modalità di composizione dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio; h) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali, nonchè la quota di risorse da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA; i) le indennità di turno notturno, notturno – festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative; l) quanto altro specificamente previsto nel presente contratto. 2. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie: a) l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del personale soprannumerario, nonché di quello collocato fuori ruolo; b) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; c) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale; d) le opportunità formative per il personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti; e) l'esercizio dei permessi sindacali. 3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dall’art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il completamento dell’autonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.

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Contrattazione collettiva integrativa. 1. Le amministrazioni attivano, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del DLgs n. 29/1993, autonomi livelli di con- trattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma 4. 2. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le si svolge sulle seguenti materie: con cadenza annuale: a) i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dell’attività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonchè le modalità di verifica dei risultati conseguiti; b) la mobilità interna al comparto ed incompartimentale; c) procedure e criteri di utilizzazione del personale; con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti: a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi indicate nell'articolo 67 tra le finalità e secondo la disciplina di attuazione dell'autonomiacui all'articolo 68; b) i criteri per la assegnazione dell’indennità generali relativi ai sistemi di direzione ai capi incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di istitutoinnovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con riferi- mento alla ripartizione delle risorse destinate ad incenti- vazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici; c) i criteri generali per la assegnazione dell’indennità selezione ai fini delle progres- sioni economiche all'interno di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativiciascuna categoria, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 1; d) i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge; e) le linee di indirizzo e la programmazione generale per l'attività i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione in servizio forma- zione, riqualificazione e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione aggiornamento del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguitipersonale; ef) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti; g) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l'applicazione della salute nell'ambiente normativa in materia; h) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle inno- vazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi; i) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro; fj) l'ammontare le modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusi l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmatidisposizioni contenute nel presente CCNL; g) l'articolazione e le modalità di composizione dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio; hk) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali, nonchè la quota ripartizione delle risorse di risorse da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA; i) cui all'art. 66 tra le indennità di turno notturno, notturno – festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educativestrutture individuate dai singoli ordina- menti; l) quanto altro specificamente previsto nel presente contratto. 2. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale i criteri generali per la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie: a) l'utilizzazione determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del personale in altre attività rapporto di insegnamento, del personale soprannumerario, nonché di quello collocato fuori ruololavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa; bm) i criteri generali per la fruizione dei permessi istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il diritto allo studiopersonale, nel rispetto dell'art. 11 della legge n. 300/1970; cn) le forme di copertura assicurativa del personale e dell'uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro; o) le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, xxx comprese le proposte di azioni positive; p) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale; d) le opportunità formative per il personale docentegenerali in materia di indennità di responsabi- lità, educativo e ATAsecondo quanto previsto dall'art. 63, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti; e) l'esercizio dei permessi sindacalicomma 2. 3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dall’art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993. Entro Fermo restando il primo mese principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di negoziato un sistema di relazioni sindacali impron- tato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente articolo 3, comma 1, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, relativamente alla mate- ria di cui al comma 2, lettera i) – fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 4 – nonché relativamente alle materie non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni direttedirettamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente CCNL. 4. Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con il completamento dell’autonomia scolasticavincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti. Sulle materie che incidono sull’ordinato Le clausole difformi sono nulle e tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugnonon possono essere applicate.

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Contrattazione collettiva integrativa. 1. Il CONI attiva, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, utilizzando le risorse finanziarie indicate nell’art. 67 nel rispetto della disciplina di cui all’art. 68. 2. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolasticostrutturata su due livelli: il primo a livello di ente ed il secondo a livello decentrato, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione coincidente con le aggregazioni delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri strutture correlate agli ambiti di distribuzione al personale elezione delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmatiR.S.U. 3. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale a livello di ente sono disciplinate regolate le seguenti materie: con cadenza annuale: a) i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dell’attività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonchè le modalità di verifica dei risultati conseguiti; b) la mobilità interna al comparto ed incompartimentale; c) procedure e criteri di utilizzazione del personale; con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti: a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate nell’articolo 67 per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi le finalità e secondo la disciplina di attuazione dell'autonomiacui all’articolo 68; b) i criteri per la assegnazione dell’indennità generali relativi ai sistemi di direzione ai capi incentivazione del personale ed alle metodologie di istitutovalutazione, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio; c) i criteri generali per la assegnazione dell’indennità corresponsione di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativicompensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge; d) le linee di indirizzo e la programmazione generale per l'attività i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione in servizio formazione, riqualificazione e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione aggiornamento del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguitipersonale; e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti; f) l'ammontare le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusi l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmatiservizi; g) l'articolazione e le modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di composizione dell'Osservatorio di orientamento lavoro, ad integrazione e monitoraggionel quadro delle disposizioni contenute nel presente CCNL; h) i criteri generali per la valutazione elevazione del contingente dei titoli culturali e professionaliposti a tempo parziale, nonchè secondo la quota di risorse da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATAdisciplina dell'art. 34, comma 10; i) le indennità forme di turno notturno, notturno – festivo e festivo copertura assicurativa del personale ATA ed educativo e dell’uso delle istituzioni scolastiche ed educativeattrezzature utilizzate nel telelavoro; j) le iniziative per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, xxx comprese le proposte di azioni positive; k) gli accordi di mobilità; l) quanto altro specificamente previsto nel presente contrattola individuazione di nuovi profili professionali; m) i criteri generali per la definizione delle procedure di selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria di cui all’articolo 51; n) i criteri per la attuazione degli interventi di natura assistenziale anche con riferimento all’assicurazione sanitaria integrativa; o) la ponderazione dei criteri per la mobilità degli esuberi di cui all'art. 19, comma 4; p) le iniziative formative per la ricollocazione degli esuberi di cui all'art. 19, comma 5; q) la determinazione del numero massimo delle ore di straordinario da destinare alla banca delle ore; r) la disciplina della reperibilità di cui all’art. 44 e la definizione dei relativi compensi compresi tra il minimo ed il massimo ivi stabiliti. s) i criteri per l’articolazione dell’orario di lavoro e delle sue diverse tipologie di cui all’art. 40; t) i criteri e le condizioni per la corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 72, comma 2; u) criteri per la ripartizione dei permessi per il diritto allo studio di cui all'art. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale 25, comma 1; v) disciplina dei compiti per specifiche responsabilità di cui all’art. 68, comma 2, lett. g); w) le condizioni per la fruizione del buono pasto; x) gli importi delle indennità per il personale sanitario e tecnico sanitario dell’Istituto di Scienza dello Sport; y) i criteri generali per la organizzazione dei turni di cui all’art. 42; z) criteri per la utilizzazione delle risorse di cui all’art. 68 comma 3; aa) i criteri per la individuazione dei congedi per la formazione di cui all'art. 29. 4. In sede di contrattazione decentrata si svolge sulle a livello di aggregazione di strutture sono regolate le seguenti materiematerie e le altre, tra quelle di cui al comma 3, eventualmente demandate in sede di contrattazione integrativa nazionale: a) l'utilizzazione i criteri di applicazione e di gestione in sede locale della disciplina definita ai sensi del personale in altre attività di insegnamentocomma 3, del personale soprannumerariolettere a), nonché di quello collocato fuori ruolob), c), d), e), f), g), i), j), r, s), y); b) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all’igiene, all’ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché delle misure necessarie per la fruizione agevolare il lavoro dei permessi per disabili. 5. Fermo restando il diritto allo studio; c) i criteri principio dell’autonomia negoziale e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le nel quadro di un sistema di relazioni sindacali a livello provinciale; d) improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente articolo 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio effettivo delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le opportunità formative per il personale docenteparti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, educativo le parti riassumono le rispettive prerogative e ATAlibertà di iniziativa e decisione, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti; e) l'esercizio dei permessi sindacalirelativamente alle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico del personale, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente CCNL. 36. La contrattazione integrativa si svolge I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i limiti stabiliti dall’artvincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’ente. 45 del decreto legislativo n. 29/1993. Entro il primo mese di negoziato le parti Le clausole difformi sono nulle e non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il completamento dell’autonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugnopossono essere applicate.

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Contrattazione collettiva integrativa. 1Le amministrazioni attivano, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma 4. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le si svolge sulle seguenti materie: con cadenza annuale: a) i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dell’attività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonchè le modalità di verifica dei risultati conseguiti; b) la mobilità interna al comparto ed incompartimentale; c) procedure e criteri di utilizzazione del personale; con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti: a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi indicate nell’articolo 67 tra le finalità e secondo la disciplina di attuazione dell'autonomia; b) cui all’articolo 68; i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonchè alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici; i criteri generali per la assegnazione dell’indennità selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno di direzione ai capi di istituto; c) ciascuna categoria, secondo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1; i criteri generali per la assegnazione dell’indennità corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi; d) lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge; le linee di indirizzo e la programmazione generale per l'attività i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione in servizio formazione, riqualificazione e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione aggiornamento del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti; e) personale; le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro; f) l'ammontare delle risorse destinate ai progetti , per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti; le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri linee di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusi l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale indirizzo e i criteri per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l’applicazione della normativa in materia; le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati; g) l'articolazione e servizi; i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro; le modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di composizione dell'Osservatorio di orientamento lavoro, ad integrazione e monitoraggio; h) nel quadro delle disposizioni contenute nel presente CCNL; i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali ripartizione delle risorse di cui all’art. 66 tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti; i criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e professionaliviceversa; i criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio - assistenziali per il personale, nonchè la quota nel rispetto dell’art. 11 della legge n. 300/1970; le forme di copertura assicurativa del personale e dell’uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro; le iniziative per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, xxx comprese le proposte di azioni positive; i criteri generali in materia di indennità di responsabilità, secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 2. uanto previsto dall’art. 47, comma 2, CCNL 1996. Fermo restando il principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente articolo 3, comma 1, decorsi sessanta giorni dall’inizio effettivo delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, relativamente alla materia di cui al comma 2, lettera i) – fatto salvo quanto previsto dall’art. 25, comma 4 – nonché relativamente alle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse da riservare destinate al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti economico, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente CCNL. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e del personale ATA; i) le indennità non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di turno notturno, notturno – festivo programmazione annuale e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative; l) quanto altro specificamente previsto nel presente contrattopluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 2. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie: a) l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del personale soprannumerario, nonché di quello collocato fuori ruolo; b) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; c) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale; d) le opportunità formative per il personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti; e) l'esercizio dei permessi sindacali. 3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dall’art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il completamento dell’autonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.

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Contrattazione collettiva integrativa. 1. Le amministrazioni attivano, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma 4. 2. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le si svolge sulle seguenti materie: con cadenza annuale: a) i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dell’attività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonchè le modalità di verifica dei risultati conseguiti; b) la mobilità interna al comparto ed incompartimentale; c) procedure e criteri di utilizzazione del personale; con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti: a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi indicate nell’articolo 67 tra le finalità e secondo la disciplina di attuazione dell'autonomiacui all’articolo 68; b) i criteri per la assegnazione dell’indennità generali relativi ai sistemi di direzione ai capi incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di istitutoinnovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonchè alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici; c) i criteri generali per la assegnazione dell’indennità selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativiciascuna categoria, secondo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1; d) i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge; e) le linee di indirizzo e la programmazione generale per l'attività i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione in servizio formazione, riqualificazione e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione aggiornamento del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguitipersonale; ef) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti; g) le linee di indirizzo e i criteri per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l’applicazione della salute nell'ambiente normativa in materia; h) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi; i) i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro; fj) l'ammontare le modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusi l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmatidisposizioni contenute nel presente CCNL; g) l'articolazione e le modalità di composizione dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio; hk) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali, nonchè la quota ripartizione delle risorse di risorse da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA; i) cui all’art. 66 tra le indennità di turno notturno, notturno – festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educativestrutture individuate dai singoli ordinamenti; l) quanto altro specificamente previsto nel presente contratto. 2. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale i criteri generali per la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie: a) l'utilizzazione determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del personale in altre attività rapporto di insegnamento, del personale soprannumerario, nonché di quello collocato fuori ruololavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa; bm) i criteri generali per la fruizione dei permessi istituzione e gestione delle attività socio - assistenziali per il diritto allo studiopersonale, nel rispetto dell’art. 11 della legge n. 300/1970; cn) le forme di copertura assicurativa del personale e dell’uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro; o) le iniziative per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, xxx comprese le proposte di azioni positive; p) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale; d) le opportunità formative per il personale docentegenerali in materia di indennità di responsabilità, educativo e ATAsecondo quanto previsto dall’art. 63, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti; e) l'esercizio dei permessi sindacalicomma 2. 3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti Fermo restando il principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente articolo 3, comma 1, decorsi sessanta giorni dall’inizio effettivo delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, relativamente alla materia di cui al comma 2, lettera i) – fatto salvo quanto previsto dall’art. 45 del decreto legislativo n. 29/199325, comma 4 – nonché relativamente alle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente CCNL. 4. Entro il primo mese I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di negoziato le parti programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il completamento dell’autonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugnopossono essere applicate.

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Contrattazione collettiva integrativa. 11.Le amministrazioni attivano, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del D.Lgs. La n. 29 del 1993, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma 4. 0.Xx contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le si svolge sulle seguenti materie: con cadenza annuale: a) i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dell’attività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonchè le modalità di verifica dei risultati conseguiti; b) la mobilità interna al comparto ed incompartimentale; c) procedure e criteri di utilizzazione del personale; con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti: a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi indicate nell’articolo 67 tra le finalità e secondo la disciplina di attuazione dell'autonomiacui all’articolo 68; b) i criteri per la assegnazione dell’indennità generali relativi ai sistemi di direzione ai capi incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di istitutoinnovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonchè alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici; c) i criteri generali per la assegnazione dell’indennità selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativiciascuna categoria, secondo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1; d) i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge; e) le linee di indirizzo e la programmazione generale per l'attività i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione in servizio formazione, riqualificazione e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione aggiornamento del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguitipersonale; ef) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti; g) le linee di indirizzo e i criteri per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l’applicazione della salute nell'ambiente normativa in materia; h) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi; i) i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro; fj) l'ammontare le modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusi l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmatidisposizioni contenute nel presente CCNL; g) l'articolazione e le modalità di composizione dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio; hk) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali, nonchè la quota ripartizione delle risorse di risorse da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA; i) cui all’art. 66 tra le indennità di turno notturno, notturno – festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educativestrutture individuate dai singoli ordinamenti; l) quanto altro specificamente previsto nel presente contratto. 2. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale i criteri generali per la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie: a) l'utilizzazione determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del personale in altre attività rapporto di insegnamento, del personale soprannumerario, nonché di quello collocato fuori ruololavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa; bm) i criteri generali per la fruizione dei permessi istituzione e gestione delle attività socio - assistenziali per il diritto allo studiopersonale, nel rispetto dell’art. 11 della legge n. 300/1970; cn) le forme di copertura assicurativa del personale e dell’uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro; o) le iniziative per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, xxx comprese le proposte di azioni positive; p) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale; d) le opportunità formative per il personale docentegenerali in materia di indennità di responsabilità, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti; e) l'esercizio dei permessi sindacali. 3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti secondo quanto previsto dall’art. 45 del decreto legislativo n. 29/199363, comma 2. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni diretteuanto previsto dall’art. Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il completamento dell’autonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno47, comma 2, CCNL 1996.

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Contrattazione collettiva integrativa. 1. Le amministrazioni attivano, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma 4. 2. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le si svolge sulle seguenti materie: con cadenza annuale: a) i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dell’attività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonchè le modalità di verifica dei risultati conseguiti; b) la mobilità interna al comparto ed incompartimentale; c) procedure e criteri di utilizzazione del personale; con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti: a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi indicate nell'articolo 67 tra le finalità e secondo la disciplina di attuazione dell'autonomiacui all'articolo 68; b) i criteri per la assegnazione dell’indennità generali relativi ai sistemi di direzione ai capi incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di istitutoinnovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici; c) i criteri generali per la assegnazione dell’indennità selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativiciascuna categoria, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 1; d) i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge; e) le linee di indirizzo e la programmazione generale per l'attività i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione in servizio formazione, riqualificazione e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione aggiornamento del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguitipersonale; ef) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti; g) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l'applicazione della salute nell'ambiente normativa in materia; h) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi; i) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro; fj) l'ammontare le modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusi l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmatidisposizioni contenute nel presente CCNL; g) l'articolazione e le modalità di composizione dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio; hk) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali, nonchè la quota ripartizione delle risorse di risorse da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA; i) cui all'art. 66 tra le indennità di turno notturno, notturno – festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educativestrutture individuate dai singoli ordinamenti; l) quanto altro specificamente previsto nel presente contratto. 2. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale i criteri generali per la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie: a) l'utilizzazione determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del personale in altre attività rapporto di insegnamento, del personale soprannumerario, nonché di quello collocato fuori ruololavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa; bm) i criteri generali per la fruizione dei permessi istituzione e gestione delle attività socio - assistenziali per il diritto allo studiopersonale, nel rispetto dell'art. 11 della legge n. 300/1970; cn) le forme di copertura assicurativa del personale e dell'uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro; o) le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, xxx comprese le proposte di azioni positive; p) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale; d) le opportunità formative per il personale docentegenerali in materia di indennità di responsabilità, educativo e ATAsecondo quanto previsto dall'art. 63, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti; e) l'esercizio dei permessi sindacalicomma 2. 3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dall’art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993. Entro Fermo restando il primo mese principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di negoziato un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente articolo 3, comma 1, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, relativamente alla materia di cui al comma 2, lettera i) - fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 4 - nonché relativamente alle materie non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni direttedirettamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente CCNL. 4. Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con il completamento dell’autonomia scolasticavincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti. Sulle materie che incidono sull’ordinato Le clausole difformi sono nulle e tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugnonon possono essere applicate.

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Contrattazione collettiva integrativa. 1. I costi derivanti dalla contrattazione disciplinata dal presente articolo vanno imputati al Fondo per la contrattazione integrativa. 2. Intervenendo il presente contratto successivamente alla definizione della gran parte della contrattazione collettiva integrativa a livello di amministrazione regionale, non viene definito l’ammontare del Fondo per la contrattazione integrativa per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 in quanto l’ammontare già stanziato ed appro- vato dalla Giunta regionale corrisponde alla volontà delle parti contraenti. 3. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate disciplina le seguenti materie: con cadenza annuale: a) i criteri generali programmi annuali e pluriennali delle attività di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili formazione professionale, riqualificazione e aggiorna- mento del personale per il miglioramento dell’attività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonchè le modalità adeguarlo ai processi di verifica dei risultati conseguitiinnovazione; b) la mobilità interna al comparto ed incompartimentalele implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi; c) procedure e criteri di utilizzazione del personale; con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti: a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia; b) i criteri per la assegnazione dell’indennità di direzione ai capi di istituto; c) i criteri per la assegnazione dell’indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativile pari opportunità; d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonchè i criteri relativi delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla ripartizione delle utilizzazione del- le risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguitiad essa destinate; e) l’articolazione dell’orario di servizio e di lavoro; f) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; g) il completamento e la integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno delle categorie; h) i criteri generali per la progressione di carriera verticale; i) i profili professionali e le relative mansioni; j) i criteri generali di valutazione basati su indici e standard di valutazione; k) i criteri e le procedure di trasferimento nell’ambito della Regione e la definizione delle modalità di corre- sponsione delle indennità di trasferimento, fatta eccezione per la mobilità collettiva; l) la disciplina dei trattamenti previdenziali e assistenziali integrativi su base volontaria; m) le modalità di fruizione delle ferie, permessi e assenze per malattia; n) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili; fo) l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusi l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati; g) l'articolazione e le modalità di composizione dell'Osservatorio attuazione degli istituti della maternità, paternità e congedi parentali. I contenuti economici e normativi della contrattazione di orientamento e monitoraggio; h) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionalisecondo livello già conclusasi, nonchè la quota di risorse da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA; i) le indennità di turno notturno, notturno – festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative; l) quanto altro specificamente previsto nel presente contratto. 2. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie: a) l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del personale soprannumerario, nonché di quello collocato fuori ruolo; b) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; c) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale; d) le opportunità formative per il personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti; e) l'esercizio dei permessi sindacali. 3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dall’art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993. Entro il primo mese di negoziato le parti vengono salva- guardati anche se non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Entro il 30-6-2000 la materia del espressamente previsti dal presente articolo verrà rivista per adeguarla con il completamento dell’autonomia scolastica. Fino a tale data rimangono e comunque in vigore gli accordi decentrati esistenti. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugnoesecuzione del protocollo dell’11 dicembre 2003.

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