Contratti consacrati come validi e legittimi proprio dalla legge Xxxxxxx, forse sulla scia di una datata Clausole campione

Contratti consacrati come validi e legittimi proprio dalla legge Xxxxxxx, forse sulla scia di una datata. Raccomandazione del Consiglio d’Europa già del 1988 diretta a impedire che i contratti di convivenza vengano considerati nulli dalle relative disposizioni nazionali per il solo fatto di essere stati stipulati tra persone «living together as an unmarried couple». Sia consentito con riferimento alla problematica al vaglio il richiamo a X. XXXXXXXX - X. XXXXXXXXXX, Accordi patrimoniali tra conviventi ed attività notarile, Milano, 2009. In generale in dottrina in ordine alla materia dei contratti di convivenza X. XXXXXXXX, «I contratti tra conviventi “more uxorio”», in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994, p. 737 e ss.; X. XXXXXXX, «Tentativo d’inventario per il “nuovo” diritto di famiglia: il contratto di convivenza», in Riv. crit. dir. priv., 2001, p. 335 e ss.; X. XXXXXXX, Il contenuto atipico dei negozi familiari, Xxxxxx Xxxxxx, 2001, p. 66 e ss.; X. XXXXXXXXX, Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata, Milano, 2001, p. 163 e ss.; A.M. XXXXXXXXXX XX XXXX, Convivenza e famiglia di fatto. Ricognizione del tema nella dottrina e nella giurisprudenza, in I contratti di convivenza, a cura di Xxxxxxx e Xxxxxxx, Torino, 2002, p. 303; X. XXXXXXXX, «Le contribuzioni tra i conviventi fra obbligazioni naturali e contratto», in Fam. e dir., 2003, rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune dei conviventi, come recita il comma 50 dell’unico articolo della legge - è l’interprete che soggiace all’onere di individuare l’applicazione del relativo regime e di eventuali norme di esenzione e/o di agevolazione in ambito fiscale. Una premessa all’uopo è ineludibile; e cioè che ai fini della individuazione del trattamento fiscale delle fattispecie contrattuali al vaglio (espressione della cd. ‘contrattualizzazione’ dei rapporti tra conviventi) assume capitale importanza la valorizzazione del profilo causale delle fattispecie poi perfezionate. Ed invero la individuazione della discriminante tra gratuità, da un lato, ed onerosità o contrattazione comunque non (necessariamente) gratuita dall’altro, è il necessario presupposto dell’attività (talora non agevole), rimessa all’interprete, finalizzata all’applicazione del corretto trattamento fiscale. Il ricorso allo strumento contrattuale da parte dei conviventi - ora legittimato dall’ espresso dettato legislativo - può infatti giustificarsi non solo per finalità le più diverse (da quelle programmatiche e compilative a quelle destinative ed attributive), ma anche con colorazioni causali assolutamente differenziate a se...

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  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.