Regime fiscale applicabile Clausole campione

Regime fiscale applicabile. E’ riportato di seguito il trattamento fiscale applicabile alla Polizza Collettiva. Il trattamento descritto si applica al momento della conclusione della Polizza Collettiva.
Regime fiscale applicabile. 14.1 I premi versati in relazione al Contratto sono esenti dall’imposta sui premi prevista dalla Legge n. 1216 del 29 ottobre 1961. 14.2 La quota del premio versato dal Contraente che copre il rischio di morte è detraibile dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% e fino ad un ammontare massimo annuale della quota di premio detraibile pari ad Euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta 2014, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modifiche ed integrazioni. 14.3 La prestazione pagata dalla Società al Contraente persona fisica, a titolo di Riscatto Totale o Parziale, è soggetta all’imposta sostitutiva sui redditi con aliquota del 26% sulla differenza tra l’ammontare pagato dalla Società al Contraente in sede di Riscatto Totale o Parziale ed i premi pagati e non dedotti/detratti fiscalmente dal Contraente. Ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, tale differenza è assunta al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 (c.d. titoli di Stato ed equiparati), proventi derivanti da obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al D.M. 4 settembre 1996 così come modificato dal Decreto 9 agosto 2016 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, e proventi derivanti da titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011. Detti proventi sono determinati in proporzione alla percentuale media – rilevata annualmente – dell’attivo investito nei titoli medesimi (direttamente o indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio). Le operazioni di Switch non danno luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi. Tali disposizioni non si applicano ai proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i contratti sottoscritti da contraenti fiscalmente residenti in Italia, la Società, in quanto sostituto di imposta, provvederà a corrispondere l’importo del Valore di Riscatto Totale o Parziale, al netto dell’imposta sostitutiva sui redditi e, pertanto, il Contraente non sarà tenuto a calcolare e liquidare l’imposta sostitutiva dovuta...
Regime fiscale applicabile. E’ riportato di seguito il trattamento fiscale applicabile alla Polizza Convenzione. Il trattamento descritto si applica al momento della conclusione della Polizza Convenzione.
Regime fiscale applicabile. Il Premio è soggetto ad imposta nella misura del 12,50% (oltre all’1% di addizionale antiracket). Le imposte, tasse o altri oneri fiscali discendenti dalla Polizza Convenzione sono a carico dell’Assicurato.
Regime fiscale applicabile. E’ riportato di seguito il trattamento fiscale applicabile alla Polizza Collettiva. Il trattamento descritto si applica al momento della conclusione della Polizza Collettiva. I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni. Eventuali modifiche della normativa fiscale applicabile alla Polizza Collettiva verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.
Regime fiscale applicabile. E’ riportato di seguito il trattamento fiscale applicabile alla Polizza Collettiva. Il trattamento descritto si applica al momento della conclusione della Polizza Collettiva. I premi dei contratti di assicurazione complementari per i rischi di danni alla persona sono soggetti all’imposta del 2,5%. Eventuali modifiche della normativa fiscale applicabile alla Polizza Collettiva verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.
Regime fiscale applicabile. Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell’Investitore, del Beneficiario o di chi ha diritto alla prestazione e sono applicate al momento del ricevimento del capitale. Il regime fiscale applicabile al contratto è quello del paese di residenza dell’avente diritto. Intesa Sanpaolo Life opera in Italia in regime di sostituto d’imposta.
Regime fiscale applicabile. Tutte le imposte o tasse applicabili al Contratto e tutte le somme dovute per qualsiasi ragione in base ad esso sono a carico del Contraente e/o del Beneficiario in funzione delle disposizioni applicabili nei rispettivi Stati di residenza fiscali, della regolamentazione europea e delle eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni tra gli Stati di residenza delle parti contrattuali. La normativa fiscale applicabile è solitamente quella del Paese in cui il Contraente e/o il Beneficiario hanno la residenza ai fini fiscali. L’Addendum Fiscale al presente Contratto menziona le principali caratteristiche del regime fiscale applicabile, che tiene conto del luogo di residenza fiscale del Contraente alla data di sottoscrizione. Tale regime potrà evolversi nel corso del Contratto. In caso di cambiamento della residenza fiscale del Contraente, comunicato all’Assicuratore secondo le modalità previste nelle presenti Condizioni generali e salvo il caso di intervenuta risoluzione del Contratto, l’Assicuratore provvederà a comunicare al Contraente il nuovo regime fiscale applicabile al Contratto.

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  • Legge applicabile Al contratto si applica la legge italiana.

  • NORMATIVA APPLICABILE Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti e quelli obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto:

  • Legge applicabile e giurisdizione Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legge applicabile indicata nella tabella che segue, come ivi indicata, in deroga alle norme di scelta di legge. La Convenzione ONU sui Contratti per la Compravendita internazionale di beni non si applica al presente Contratto. Tutte le dispute derivanti da o in connessione con il presente Contratto saranno risolte secondo quanto indicato nella tabella di seguito: un Paese in Nord America o Sud America, con l’eccezione del Brasile, la legge dello Stato del Delaware, Stati Uniti. soggette alla giurisdizione e foro dei tribunali dello Stato del Delaware, Stati Uniti. Ciascuna parte accetta irrevocabilmente la giurisdizione personale del relativo foro dello Stato del Delaware per tali dispute. Brasile, la legge del Brasile. soggette alla giurisdizione e foro del tribunale di São Caetano do Sul-SP, Brasile. un Paese in Asia o Australia/Oceania, con la legge di Hong Kong. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le regole di arbitrato della Camera internazionale del commercio (“Regole della CCI”). La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. l’eccezione del Giappone, Giappone, la legge del Giappone. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. un Paese non rientrante nei suddetti casi, la legge della Svizzera. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Zurigo, Svizzera. Se una controversia è soggetta ad arbitrato secondo quanto descritto nella tabella di cui sopra, gli arbitri saranno nominati secondo le Regole della CCI, la lingua utilizzata per i procedimenti sarà l'inglese e le disposizioni per la produzione di documenti saranno limitate ai documenti su cui ciascuna parte si basa specificamente nel compromesso arbitrale. Non vi è alcunché nella Sezione 13.8 che limiti il diritto delle parti di chiedere un provvedimento d’urgenza teso a preservare lo status quo o qualsiasi misura d’urgenza dinanzi qualsiasi foro competente. Fermo restando quanto sopra, nella misura concessa dalla legge applicabile e laddove ciò non comporti l’invalidità o l’inapplicabilità della presente Sezione 13.8, le parti concordano che Siemens potrà, a sua esclusiva discrezione, intraprendere un'azione nella giurisdizione in cui l’Offerta è utilizzata o il Cliente ha la propria sede aziendale, (i) per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale o (ii) per il pagamento dei corrispettivi relativi a qualsiasi Offerta.

  • Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

  • Norme applicabili Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

  • Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.

  • Legislazione applicabile Al contratto sarà applicata la legge italiana.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Disciplina applicabile Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente Atto e dagli altri atti di gara, dal Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti. Il singolo rapporto contrattuale tra la ASL Contraente e il Fornitore sarà regolato dalle disposizioni sopra indicate e dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi allegati, l’ARIC e/o la ASL Contraente, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.