CONTRATTI TRANSITORI. (art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2 D.M. 16.1.2017) 1. L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Vercelli. 2. Ai fini dell’art. 2, D.M. 16.1.2017, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe di durata superiore a trenta giorni sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di Vercelli, così come individuati ai commi 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 del precedente articolo 1 ”Contratti agevolati” e nei relativi allegati. Per tali contratti si deve prendere a riferimento i valori indicati nell’allegato 3 alla durata del contratto di anni 3+ 2. 3. In conformità a quanto stabilito dal D. M. 16/01/2017, art. 2 comma 1, questi contratti hanno durata non superiore a diciotto mesi. 4. Per gli alloggi completamente arredati le parti potranno concordare che i valori delle fasce di oscillazione di cui all’allegato 3 subiscano, nei valori minimi e massimi, un aumento massimo del 30%, a valere per l’intera durata contrattuale. 5. Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori: A) quando il locatore ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi: * trasferimento temporaneo della sede di lavoro; * matrimonio e/o unione civile; * separazione propria o dei figli; * attesa di rilascio di Permesso di Costruire da parte del Comune per ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamento; * destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; B) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto, secondo le modalità bilaterali di supporto obbligatorio da parte delle rispettive organizzazioni nelle forme ed ai sensi dell’art. 2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017. A) quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze: * contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza; * trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; * ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l’abitazione del conduttore; * separazione o divorzio propria o dei figli; * esigenze di ricerca e di studio; B) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto, secondo le modalità bilaterali di supporto obbligatorio da parte delle rispettive organizzazioni nelle forme ed ai sensi dell’art. 2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017. 6. Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti. 7. I contratti di locazione verranno stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo allegato al D.M. 16/01/2017.
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CONTRATTI TRANSITORI. (art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2 D.M. 16.1.2017)
1. L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Vercelli.
2. Ai fini dell’art. 2, D.M. 16.1.2017, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei 30/12/2002)
5.I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti individuati in epigrafe di con durata superiore pari o inferiore a trenta 30 giorni sono rimessi alla libera contrattazione delle parti. 0.Xx superficie dell’unità immobiliare locata sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per calcolata secondo le fasce di oscillazione modalità già previste dall’art. 13 della Legge 27 Luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del Comune di Vercelli, così come individuati ai commi 2 5% - cinquepercento – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 del precedente articolo 1 ”Contratti agevolati” e nei relativi allegatiin più o in meno. Per tali contratti si deve prendere a riferimento i valori indicati nell’allegato 3 alla durata del contratto di anni 3+ 2.
3. In conformità a quanto stabilito dal D. M. 16/01/2017, art. 2 comma 1, questi contratti hanno durata non superiore a diciotto mesi.
4. Per gli alloggi completamente arredati le parti potranno concordare che i valori delle fasce di oscillazione di cui all’allegato 3 subiscano, nei valori minimi e massimi, un aumento massimo del 30%, a valere per l’intera durata contrattuale.
5. Per 7.Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, rispettivamente di proprietari e conduttori:
A) quando : - 7.1 Fattispecie di esigenze dei Proprietari: Quando il locatore ha esigenza di proprietario intende adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei i seguenti motivi: * trasferimento temporaneo della sede di lavoro; * matrimonio e/o unione civilematrimonio; * separazione propria o dei figlirientro dall’estero; * attesa motivi di rilascio di Permesso di Costruire da parte del Comune per ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamentostudio; * destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di studiolavoro, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di residenza del locatore;
B) servizio; qualsiasi altra esigenza specifica del locatore locatore, del coniuge, dei figli o dei genitori, collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto, secondo le modalità bilaterali di supporto obbligatorio da parte delle rispettive organizzazioni nelle forme ed ai sensi dell’art. 2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017.
A) quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze: * contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza; * trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; * ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l’abitazione del conduttore; * separazione o divorzio propria o dei figli; * esigenze di ricerca e di studio;
B) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto, secondo le modalità bilaterali di supporto obbligatorio da parte delle rispettive organizzazioni nelle forme ed ai sensi dell’art. 2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017.
6. Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
7. I contratti di locazione verranno stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo allegato al D.M. 16/01/2017.
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CONTRATTI TRANSITORI. (( art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2 D.M. 16.1.201716.1.2017 )
1. L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di VercelliNovara.
2. Ai fini dell’art. 2, D.M. 16.1.2017, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe di durata superiore a trenta giorni sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di VercelliNovara, così come individuati ai commi 2 2. – 3 3. – 4 4. – 5 5. – 7 7. – 8 8. – 9 9. del precedente articolo 1 capitolo 1° ”Contratti agevolati” e nei relativi allegati. Per tali allegati A, A/bis, B/1, C, D. Gli allegati B/2 – B/3 – B/4 non sono applicabili ai contratti si deve prendere a riferimento i valori indicati nell’allegato 3 alla durata del contratto di anni 3+ 2transitori.
3. In conformità a quanto stabilito dal D. M. 16/01/2017, art. 2 comma 1, questi contratti hanno durata non superiore a diciotto mesi.
4. Per gli alloggi completamente arredati le parti potranno concordare che i valori delle fasce di oscillazione di cui all’allegato 3 B/1 subiscano, nei valori minimi e massimi, un aumento massimo del 30%, a valere per l’intera durata contrattuale.
54. Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori:
A) quando il locatore ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi: * trasferimento temporaneo della sede di lavoro; * matrimonio e/o unione civile; * separazione propria o dei figli; figli * attesa di rilascio di Permesso di Costruire concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamento; ampliamento * destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente esclu- sivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
B) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto, secondo le modalità bilaterali di supporto obbligatorio da parte delle rispettive organizzazioni nelle forme ed ai sensi dell’art. 2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017.
A) quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze: * contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza; * trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; * ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l’abitazione del conduttore; * separazione o divorzio propria o dei figli; figli * esigenze di ricerca e di studio;
B) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto, secondo le modalità bilaterali di supporto obbligatorio da parte delle rispettive organizzazioni nelle forme ed ai sensi dell’art. 2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017.
65. Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
7. I contratti di locazione verranno stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo allegato al D.M. 16/01/2017.
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