Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione. Al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggia- ti, per la vigenza del presente CCNL, potranno essere stipulati una sola volta con il medesimo soggetto contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione con sog- getti che, ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014, non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma auto- noma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale mini- mo personale escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato pres- so altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito. Il suddetto contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione avrà una durata di 12 mesi, ed è escluso dalle percentuali previste dagli artt. 71 e 74 del presente CCNL. Al fine di favorire l’inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavo- ro effettuerà una formazione di 16 ore, comprensiva dell’apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazio- ne aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione. Le suddette ore dovranno essere evidenziate sul Libro Unico del Lavoro. La formazione di cui al precedente comma può essere inclusa nei piani formativi pre- sentati al fondo Fonter, a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisi. Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi sei mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione. In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di 1 livello inferiore rispet- to a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulterio- re periodo di 24 mesi. Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel sesto livello, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico saranno al settimo livello per i primi sei mesi della durata del contratto ed al sesto livello per i restanti 6 mesi della durata del contratto, nonché per l’eventuale periodo di ventiquattro mesi aggiuntivi in caso di conversione dello stesso a tempo indeterminato. La contribuzione a carico del datore di lavoro per il fondo di previdenza complementa- re Fon.Te è pari per tutta la durata del contratto all’1,05%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro della retribuzione utile per il computo del TFR. La mede- sima contribuzione sarà applicata anche in caso di trasformazione a tempo indetermi- nato per i primi 24 mesi. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini della deter- minazione del numero complessivo dei dipendenti previsto dall’art. 82, primo comma, punto 2), per la durata del contratto di sostegno all’occupazione e per il successivo periodo di 24 mesi in caso di conferma a tempo indeterminato. La presente disciplina ha carattere sperimentale, sarà oggetto di monitoraggio da realiz- zarsi secondo le previsioni dell’art. 78 e di verifica delle parti in occasione del rinnovo del presente CCNL.
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Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione. Al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggia- tisvantag- giati, per la vigenza del presente CCNL, potranno essere stipulati una sola volta con il medesimo soggetto contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione con sog- getti soggetti che, ai sensi del Regolamento (UE) N. n. 651/2014, non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma auto- noma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale mini- mo minimo personale escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato pres- so presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo lavo- rativo sia stato risolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito. Il suddetto contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione avrà una durata du- rata di 12 mesi, ed è escluso dalle percentuali previste dagli artt. 71 e 74 del presente CCNL. Al fine di favorire l’inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavo- ro lavoro effettuerà una formazione di 16 ore, comprensiva dell’apprendimento relativo rela- tivo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazio- ne formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione. Le suddette ore dovranno essere evidenziate sul Libro Unico del Lavoro. La formazione di cui al precedente comma può essere inclusa nei piani formativi pre- sentati presentati al fondo FonterForte, a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisi. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi sei mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione. In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di 1 livello inferiore rispet- to rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulterio- re ulteriore periodo di 24 mesi. Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel sesto livello, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico saranno al settimo livello per i primi sei mesi della durata del contratto ed al sesto livello per i restanti 6 mesi della durata del contratto, nonché per l’eventuale periodo di ventiquattro mesi aggiuntivi in caso di conversione dello stesso a tempo indeterminato. La contribuzione a carico del datore di lavoro per il fondo di previdenza complementa- re comple- mentare Fon.Te è pari per tutta la durata del contratto all’1,05%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro della retribuzione utile per il computo del TFR. La mede- sima medesima contribuzione sarà applicata anche in caso di trasformazione a tempo indetermi- nato indeterminato per i primi 24 mesi. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini della deter- minazione determinazione del numero complessivo dei dipendenti previsto dall’art. 82, primo comma, punto 2), per la durata del contratto di sostegno all’occupazione e per il successivo periodo di 24 mesi in caso di conferma a tempo indeterminato. La presente disciplina ha carattere sperimentale, sarà oggetto di monitoraggio da realiz- zarsi realizzarsi secondo le previsioni dell’art. 78 e di verifica delle parti in occasione del rinnovo del presente CCNL.
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Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione. Al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggia- tisvantaggiati, per la vigenza del presente CCNL, potranno essere stipulati una sola volta con il medesimo soggetto contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione con sog- getti soggetti che, ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014, non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma auto- noma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale mini- mo minimo personale escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato pres- so presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito. Il suddetto contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione avrà una durata di 12 mesi, ed è escluso dalle percentuali previste dagli artt. 71 e 74 del presente CCNL. Al fine di favorire l’inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavo- ro lavoro effettuerà una formazione di 16 ore, comprensiva dell’apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazio- ne formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione. Le suddette ore dovranno essere evidenziate sul Libro Unico del Lavoro. La formazione di cui al precedente comma può essere inclusa nei piani formativi pre- sentati presentati al fondo FonterForte, a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisi. Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi sei mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione. In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di 1 livello inferiore rispet- to rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulterio- re ulteriore periodo di 24 mesi. Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel sesto livello, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico saranno al settimo livello per i primi sei mesi della durata del contratto ed al sesto livello per i restanti 6 mesi della durata del contratto, nonché per l’eventuale periodo di ventiquattro mesi aggiuntivi in caso di conversione dello stesso a tempo indeterminato. La contribuzione a carico del datore di lavoro per il fondo di previdenza complementa- re complementare Fon.Te è pari per tutta la durata del contratto all’1,05%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro della retribuzione utile per il computo del TFR. La mede- sima medesima contribuzione sarà applicata anche in caso di trasformazione a tempo indetermi- nato indeterminato per i primi 24 mesi. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini della deter- minazione determinazione del numero complessivo dei dipendenti previsto dall’art. 82, primo comma, punto 2), per la durata del contratto di sostegno all’occupazione e per il successivo periodo di 24 mesi in caso di conferma a tempo indeterminato. La presente disciplina ha carattere sperimentale, sarà oggetto di monitoraggio da realiz- zarsi realizzarsi secondo le previsioni dell’art. 78 e di verifica delle parti in occasione del rinnovo del presente CCNL.
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Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione. Al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggia- tisvantag- giati, per la vigenza del presente CCNL, potranno essere stipulati una sola volta con il medesimo soggetto contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione con sog- getti soggetti che, ai sensi del Regolamento (UE) N. n. 651/2014, non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma auto- noma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale mini- mo minimo personale escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato pres- so presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo lavo- rativo sia stato risolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito. Il suddetto contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione avrà una durata du- rata di 12 mesi, ed è escluso dalle percentuali previste dagli artt. 71 e 74 del presente CCNL. Al fine di favorire l’inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavo- ro lavoro effettuerà una formazione di 16 ore, comprensiva dell’apprendimento relativo rela- tivo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazio- ne formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione. Le suddette ore dovranno essere evidenziate sul Libro Unico del Lavoro. La formazione di cui al precedente comma può essere inclusa nei piani formativi pre- sentati presentati al fondo FonterForte, a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisi. Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi sei mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione. In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di 1 livello inferiore rispet- to rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulterio- re ulteriore periodo di 24 mesi. Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel sesto livello, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico saranno al settimo livello per i primi sei mesi della durata del contratto ed al sesto livello per i restanti 6 mesi della durata del contratto, nonché per l’eventuale periodo di ventiquattro mesi aggiuntivi in caso di conversione dello stesso a tempo indeterminato. La contribuzione a carico del datore di lavoro per il fondo di previdenza complementa- re comple- mentare Fon.Te è pari per tutta la durata del contratto all’1,05%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro della retribuzione utile per il computo del TFR. La mede- sima medesima contribuzione sarà applicata anche in caso di trasformazione a tempo indetermi- nato indeterminato per i primi 24 mesi. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini della deter- minazione determinazione del numero complessivo dei dipendenti previsto dall’art. 82, primo comma, punto 2), per la durata del contratto di sostegno all’occupazione e per il successivo periodo di 24 mesi in caso di conferma a tempo indeterminato. La presente disciplina ha carattere sperimentale, sarà oggetto di monitoraggio da realiz- zarsi realizzarsi secondo le previsioni dell’art. 78 e di verifica delle parti in occasione del rinnovo del presente CCNL.
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Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione. Al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggia- tisvantaggiati, per la vigenza del presente CCNLC.C.N.L., potranno essere stipulati una sola volta con il medesimo soggetto soggetto, contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione all'occupazione con sog- getti soggetti che, ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014regolamento Ce n. 800/2008, art. 2, punto 18, lettera a), non hanno un impiego retribuito da almeno 6 sei mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma auto- noma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale mini- mo minimo personale escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato pres- so presso altra azienda Azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito. Il suddetto contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione all'occupazione avrà una durata di 12 dodici mesi, ed è escluso dalle percentuali previste dagli artt. 71 63 e 74 66 del presente CCNL. C.C.N.L.. Al fine di favorire l’inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavo- ro lavoro effettuerà una formazione di 16 ore, comprensiva dell’apprendimento dell'apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazio- ne formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione. Le suddette ore dovranno essere evidenziate sul Libro Unico libro unico del Lavorolavoro. La formazione di cui al precedente comma può essere inclusa nei piani formativi pre- sentati presentati al fondo FonterFondo interprofessionale per la Formazione continua, a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisiavvisi. Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi sei mesi, di 2 due livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione. In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, indeterminato il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di 1 un livello inferiore rispet- to rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulterio- re ulteriore periodo di 24 ventiquattro mesi. Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel sesto livello, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico saranno al settimo livello per i primi sei mesi della durata del contratto ed al sesto livello per i restanti 6 sei mesi della durata del contratto, nonché per l’eventuale periodo di ventiquattro mesi aggiuntivi in caso di conversione dello stesso a tempo indeterminato. indeterminato La contribuzione a carico del datore di lavoro per il fondo Fondo contrattuale di previdenza complementa- re Fon.Te complementare è pari per tutta la durata del contratto all’1,05%, comprensivo della quota associativa pari a euro 22,00 euro della retribuzione utile per il computo del TFRTfr. La mede- sima medesima contribuzione sarà applicata anche in caso di trasformazione a tempo indetermi- nato indeterminato per i primi 24 ventiquattro mesi. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini della deter- minazione determinazione del numero complessivo dei dipendenti previsto dall’artdall'art. 8227, primo comma, punto 2)D.Lgs. n. 81/2015, per la durata del contratto di sostegno all’occupazione all'occupazione e per il successivo periodo di 24 ventiquattro mesi in caso di conferma a tempo indeterminato. La presente disciplina ha carattere sperimentale, sarà oggetto di monitoraggio da realiz- zarsi realizzarsi secondo le previsioni dell’artdell'art. 78 69 “Disciplina 2013” e di verifica delle parti Parti in occasione del rinnovo del presente CCNLC.C.N.L.. Part-Time Gli Artt. 72 e 90 della “Disciplina 2013” sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 72 - Rapporto a tempo parziale L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
1. il periodo di prova per i nuovi assunti;
2. la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in Azienda; la prestazione individuali sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti: Aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti
a) 16 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. Aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti
d) 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
e) 72 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
f) 600 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
3. Il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
4. Puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, così come previsto dall'art. 5, comma 2. Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o domenica cui potranno accedere studenti, lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro, nonché giovani fino a 25 anni di età compiuti. Altre modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell'ente bilaterale nazionale della DMO. In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. Art. 90 - Part-time post maternità Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le Aziende accoglieranno, nell'ambito del 3% della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore. Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa, e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.
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Samples: CCNL Per Il Settore Della Distribuzione Moderna Organizzata