Controlli documentali Clausole campione

Controlli documentali. 1. Ai fini di cui all’articolo 32, a seguito di apposita richiesta proveniente dalla Banca, la Controparte, entro il termine indicato nella richiesta, deve inviare copia della documentazione relativa ai contratti aventi per oggetto la concessione dei prestiti indicati nella richiesta nonché la documentazione relativa alla loro erogazione e ogni altro documento o informazione richiesti dalla Banca anche successivamente all’avvio del controllo.
Controlli documentali. Ogni richiesta di emissione del certificato fitosanitario è oggetto di controllo documentale. Il controllo sui documenti è finalizzato ad valutarne la completezza, la coerenza, la precisione e la validità. I documenti che l’ispettore fitosanitario può richiedere all’esportatore a corredo della richiesta di emissione del certificato sono in generalmente i seguenti: • documentazione commerciale accompagnatoria (es. documento di trasporto d.d.t., fattura, polizza di carico, AWB, CMR); • permesso all’importazione – import permit; • certificato di origine; • certificato ISTA (per sementi); • certificazione rilasciata dal CREA-DC (per sementi); • certificati di pre-esportazione; • certificati o altri documenti attestanti lo svolgimento di trattamenti chimico-fisico in cui sono indicati i dettagli degli stessi (concentrazione, durata, temperatura e data); • certificato fitosanitario all’esportazione del Paese di origine o una sua copia conforme, nel caso di riesportazione; • passaporto delle piante; • rapporti di analisi.
Controlli documentali rimangono invariati. per quanto sopra detto, la compilazione può essere effettuata, oltre che presso li locali del richiedente, anche negli uffici del SFR competente per il rilascio del certificato fitosanitario. I controlli d’identità sulle merci a basso rischio fitosanitario generalmente non sono effettuati. In alcuni casi possono essere fatti periodicamente per valutare la rispondenza del tipo di merce rispetto a quanto indicato nella richiesta del certificato fitosanitario. A tal fine, se i processi di produzione della merce a basso rischio fitosanitario non cambiano, il controllo può non essere ripetuto. Per alcune merci come l’ olio di oliva o di semi, caffè tostato il certificato può essere rilasciato senza effettuare i controlli d’identità ma solo sulla base dei controlli documentali. E’ facoltà dell’ispettore richiedere un controllo d’identità su un campione ridotto della merce. In questo caso il campione deve essere recapitato dall’utente presso gli uffici del SFR prima o al momento della consegna del certificato fitosanitario. Le modalità di recapito del campione ridotto devono essere concordate preventivamente fra ispettore e utente. Rilascio del certificato fitosanitario presso gli uffici del SFR. I certificati fitosanitari per le merci a basso rischio fitosanitario possono essere rilasciati direttamente presso gli uffici del SFR. Questa modalità non è attivabile alla prima richiesta di certificazione fitosanitaria che comunque dovrà essere effettuata presso la sede aziendale del richiedente. Gli utenti potranno ritirare il certificato nella sede del SFR oppure farlo ritirare da un loro incaricato o da un corriere.

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile: